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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 dicembre 1962

Cassazione n. 07774/2022

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la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 9/12/1962; avverso la sentenza del 28/2/2019 della Corte d'appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'improcedibilità del ricorso; udito per l'imputato l'avv. , che ha concluso chiedendo. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Ancona ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto continuato pluriaggravato.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo violazione di legge in merito all'utilizzazione delle dichiarazioni rilasciate dal Laccetti nel corso degli interrogatori svolti nelle indagini preliminari, nonché vizi di motivazione in ordine alla valutazione di quelle rese in sede di esame dibattimentale ed all'omessa confutazione dei rilievi svolti con il gravame di merito con riguardo agli esiti della perizia eseguita sui reperti in sequestro. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Deve infatti prendersi atto che il 10 giugno 2021 il difensore dell'imputato ha trasmesso atto di rinunzia espressa da parte del Lancetti al ricorso, ritualmente sottoscritta dal medesimo con firma autenticata dallo stesso difensore.

Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso ex art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p. e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende, atteso che la causa di rinunzia deve ritenersi imputabile allo stesso ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della cassa delle ammende.

Il Presidente CORTE DI CASSAZiONE V [OSCURATO:PERSONA]- 3 MAR 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 9/12/1962; avverso la sentenza del 28/2/2019 della Corte d'appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'improcedibilità del ricorso; udito per l'imputato l'avv. , che ha concluso chiedendo. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Ancona ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto continuato pluriaggravato. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo violazione di legge in merito all'utilizzazione delle dichiarazioni rilasciate dal Laccetti nel corso degli interrogatori svolti nelle indagini preliminari, nonché vizi di motivazione in ordine alla valutazione di quelle rese in sede di esame dibattimentale ed all'omessa confutazione dei rilievi svolti con il gravame di merito con riguardo agli esiti della perizia eseguita sui reperti in sequestro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve infatti prendersi atto che il 10 giugno 2021 il difensore dell'imputato ha trasmesso atto di rinunzia espressa da parte del Lancetti al ricorso, ritualmente sottoscritta dal medesimo con firma autenticata dallo stesso difensore. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso ex art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p. e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende, atteso che la causa di rinunzia deve ritenersi imputabile allo stesso ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della cassa delle ammende. Il Presidente CORTE DI CASSAZiONE V [OSCURATO:PERSONA]- 3 MAR 202
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