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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11374/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di TIVOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 49/ RG 27412 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe emessa ex art. 444 cod. proc. pen., per i delitti in materia di stupefacenti; letto il provvedimento e visti gli atti; ritenuto che l'unico motivo dedotto, inerente alla omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento, si fonda su censure del tutto generiche e che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen..; norma che delimita l'impugnazione ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza e non anche, come nella specie, alla prospettata incongruità della pena; All'inammissibilità del ricorso, pronunciabile con procedura de plano, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE 11374- 26 Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 1888/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 27412/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di TIVOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 49/ RG 27412 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe emessa ex art. 444 cod. proc. pen., per i delitti in materia di stupefacenti; letto il provvedimento e visti gli atti; ritenuto che l'unico motivo dedotto, inerente alla omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento, si fonda su censure del tutto generiche e che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen..; norma che delimita l'impugnazione ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza e non anche, come nella specie, alla prospettata incongruità della pena; All'inammissibilità del ricorso, pronunciabile con procedura de plano, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MP.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di TIVOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 49/ RG 27412  [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe emessa  ex art. 444 cod. proc. pen., per i delitti in materia di stupefacenti; letto il provvedimento e visti gli atti; ritenuto che l'unico motivo dedotto, inerente alla omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento, si fonda su censure del tutto generiche e che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma  2-bis,  cod. proc. pen..; norma che delimita l'impugnazione ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza e non anche, come nella specie, alla prospettata incongruità della pena; All'inammissibilità del ricorso, pronunciabile con procedura  de plano,  consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.                     [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE   11374- 26 Composta da: [OSCURATO:PERSONA]          - Presidente -        Ord. n. sez. 1888/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]                    R.G.N. 27412/2025 [OSCURATO:PERSONA]         - Relatore - ha pronunciato la seguente         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di TIVOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 49/ RG 27412  [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe emessa  ex art. 444 cod. proc. pen., per i delitti in materia di stupefacenti; letto il provvedimento e visti gli atti; ritenuto che l'unico motivo dedotto, inerente alla omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento, si fonda su censure del tutto generiche e che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma  2-bis,  cod. proc. pen..; norma che delimita l'impugnazione ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza e non anche, come nella specie, alla prospettata incongruità della pena; All'inammissibilità del ricorso, pronunciabile con procedura  de plano,  consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.                       P.Q.MP.Q.M