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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20374/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, nonché conclusioni scritte nell'interesse dell'imputato, con le quali si insiste per l'accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 2 maggio 2022 la Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia, avendolo ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 624, 625, primo comma, n. 2 e 7, cod. pen., in relazione alla sottrazione di energia elettrica.

2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, rilevando come la generica indicazione del tempus commissi delicti nel capo di imputazione era il risultato del mancato accertamento della data di consumazione del reato: posto che, al momento del sopralluogo del 26 novembre 2014, non vi era utilizzo di corrente elettrica, si sottolinea come la ricostruzione operata dall'Enel, per quanto emerso dalla deposizione del teste sentito, era stata operata esclusivamente al fine di non incorrere nell'eccezione di prescrizione per la pretesa restitutoria.

Da tali premesse, il ricorrente fa discendere che il termine di decorrenza della prescrizione andrebbe computato secondo il criterio più favorevole per l'imputato.

2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'attribuzione del reato al ricorrente, nonostante la possibilità, per i proprietari dei fondi limitrofi, di collegarsi ai fili della conduttura elettrica passanti sul fondo del ricorrente.

2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, con riguardo all'art. 360 cod. proc. pen., in relazione all'accertamento svolto da personale dipendente dell'Enel.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, nonché conclusioni scritte nell'interesse dell'imputato, con le quali si insiste per l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità.

Il brano menzionato in ricorso, a proposito della deposizione del dipendente Enel, è privo di conducenza, perché illustra le ragioni per le quali, nel calcolo a ritroso della sottrazione, ci si è limitati a considerare il quinquennio precedente alla data dell'accertamento.

Si tratta, peraltro, di considerazioni razionali e che, comunque, attengono alla delimitazione della portata della pretesa risarcitoria di tipo civilistico, laddove, nel caso di specie, a fini penalistici, va ribadito che il termine di prescrizione del delitto di furto di energia elettrica decorre dall'ultima delle plurime captazioni di energia, che costituiscono i singoli atti di un'unica azione furtiva a consumazione prolungata (Sez. 4, n. 53456 del 15/11/2018, Fargetta, Rv. 274501 - 01).

A fronte dell'accertamento eseguito nel novembre 2014, il termine di prescrizione di dodici anni e mezzo previsto per il furto pluriaggravato, ai sensi degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., non è ancora decorso, né era decorso certamente alla data della sentenza di secondo grado.

2. Il secondo motivo è inammissibile non solo per l'assoluta genericità di formulazione, ma per una totale assenza di specificità estrinseca, in quanto non si confronta in alcun modo con il criterio dell'interesse che giustificava la manomissione che aveva consentito alla fornitura di essere in tensione: criterio razionalmente valorizzato dai giudici di merito, ipotizzando alternative congetturali che non trovano alcun fondamento in menzionati dati istruttori acquisiti nel corso del processo.

3. Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che, secondo il fermo orientamento di questa Corte, le mere attività materiali di lettura, raccolta e conservazione dei dati rientrano nella previsione di cui agli artt. 354, 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., e richiedono non il rispetto delle formalità prescritte dagli artt. 359 e 360 stesso codice, non richiedendo alcuna discrezionalità o preparazione tecnica per la loro valutazione. (Sez. 3, n. 38087 del 02/07/2009, Cinti, Rv. 244928 - 01).

Peraltro, nel caso di specie, viene in rilievo la mera constatazione di un allaccio diretto in tensione.

4. Poiché il ricorso è inammissibile deve farsi applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01), sia pure con riguardo a ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità.

In quella sede, le Sezioni Unite, valorizzando il percorso argomentativo di Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266821 - 01, hanno chiarito che è da escludersi che, in presenza di ricorso inammissibile - e senza che si apprezzi alcuna novità normativa o sistematica atta a riaprire il dibattito sulla eventuale distinguibilità fra cause di ontologica invalidità del ricorso (come nel caso di atto non sottoscritto o presentato da soggetto non legittimato) e cause che richiedano un meno evidente apprezzamento da parte del giudice (come nel caso di manifesta infondatezza dei motivi) - possa affermarsi che il procedimento sia "pendente".

E tale affermazione non è neppure in contrasto con i diritti fondamentali sul giusto processo garantiti dalla CEDU, se si considera che, come sottolineato anche dalla sentenza Ricci, è la parte interessata ad essere onerata di attivare correttamente il rapporto processuale di impugnazione con la conseguenza che il mancato rispetto delle regole processuali paralizza i poteri cognitivi del giudice e non vengono perciò in considerazione l'equità o la razionalità del processo.

5. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, nonché conclusioni scritte nell'interesse dell'imputato, con le quali si insiste per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 2 maggio 2022 la Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia, avendolo ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 624, 625, primo comma, n. 2 e 7, cod. pen., in relazione alla sottrazione di energia elettrica. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, rilevando come la generica indicazione del tempus commissi delicti nel capo di imputazione era il risultato del mancato accertamento della data di consumazione del reato: posto che, al momento del sopralluogo del 26 novembre 2014, non vi era utilizzo di corrente elettrica, si sottolinea come la ricostruzione operata dall'Enel, per quanto emerso dalla deposizione del teste sentito, era stata operata esclusivamente al fine di non incorrere nell'eccezione di prescrizione per la pretesa restitutoria. Da tali premesse, il ricorrente fa discendere che il termine di decorrenza della prescrizione andrebbe computato secondo il criterio più favorevole per l'imputato. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'attribuzione del reato al ricorrente, nonostante la possibilità, per i proprietari dei fondi limitrofi, di collegarsi ai fili della conduttura elettrica passanti sul fondo del ricorrente. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, con riguardo all'art. 360 cod. proc. pen., in relazione all'accertamento svolto da personale dipendente dell'Enel. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, nonché conclusioni scritte nell'interesse dell'imputato, con le quali si insiste per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Il brano menzionato in ricorso, a proposito della deposizione del dipendente Enel, è privo di conducenza, perché illustra le ragioni per le quali, nel calcolo a ritroso della sottrazione, ci si è limitati a considerare il quinquennio precedente alla data dell'accertamento. Si tratta, peraltro, di considerazioni razionali e che, comunque, attengono alla delimitazione della portata della pretesa risarcitoria di tipo civilistico, laddove, nel caso di specie, a fini penalistici, va ribadito che il termine di prescrizione del delitto di furto di energia elettrica decorre dall'ultima delle plurime captazioni di energia, che costituiscono i singoli atti di un'unica azione furtiva a consumazione prolungata (Sez. 4, n. 53456 del 15/11/2018, Fargetta, Rv. 274501 - 01). A fronte dell'accertamento eseguito nel novembre 2014, il termine di prescrizione di dodici anni e mezzo previsto per il furto pluriaggravato, ai sensi degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., non è ancora decorso, né era decorso certamente alla data della sentenza di secondo grado. 2. Il secondo motivo è inammissibile non solo per l'assoluta genericità di formulazione, ma per una totale assenza di specificità estrinseca, in quanto non si confronta in alcun modo con il criterio dell'interesse che giustificava la manomissione che aveva consentito alla fornitura di essere in tensione: criterio razionalmente valorizzato dai giudici di merito, ipotizzando alternative congetturali che non trovano alcun fondamento in menzionati dati istruttori acquisiti nel corso del processo. 3. Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che, secondo il fermo orientamento di questa Corte, le mere attività materiali di lettura, raccolta e conservazione dei dati rientrano nella previsione di cui agli artt. 354, 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., e richiedono non il rispetto delle formalità prescritte dagli artt. 359 e 360 stesso codice, non richiedendo alcuna discrezionalità o preparazione tecnica per la loro valutazione. (Sez. 3, n. 38087 del 02/07/2009, Cinti, Rv. 244928 - 01). Peraltro, nel caso di specie, viene in rilievo la mera constatazione di un allaccio diretto in tensione. 4. Poiché il ricorso è inammissibile deve farsi applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01), sia pure con riguardo a ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità. In quella sede, le Sezioni Unite, valorizzando il percorso argomentativo di Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266821 - 01, hanno chiarito che è da escludersi che, in presenza di ricorso inammissibile - e senza che si apprezzi alcuna novità normativa o sistematica atta a riaprire il dibattito sulla eventuale distinguibilità fra cause di ontologica invalidità del ricorso (come nel caso di atto non sottoscritto o presentato da soggetto non legittimato) e cause che richiedano un meno evidente apprezzamento da parte del giudice (come nel caso di manifesta infondatezza dei motivi) - possa affermarsi che il procedimento sia "pendente". E tale affermazione non è neppure in contrasto con i diritti fondamentali sul giusto processo garantiti dalla CEDU, se si considera che, come sottolineato anche dalla sentenza Ricci, è la parte interessata ad essere onerata di attivare correttamente il rapporto processuale di impugnazione con la conseguenza che il mancato rispetto delle regole processuali paralizza i poteri cognitivi del giudice e non vengono perciò in considerazione l'equità o la razionalità del processo. 5. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
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