CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 marzo 2024
Cassazione n. 16312/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata l'istanza di applicazione della continuazione proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] per la ritenuta carenza di elementi indicativi dell'invocata identità del disegno criminoso tra i reati giudicati con due sentenze (1. Corte appello [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2. Corte appello [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]); considerato che, in particolare, il G.E. ha rilevato di non poter unificare sotto il vincolo della continuazione i reati giudicati dalle due sentenze, atteso la disomogeneità dei reati giudicati e l'enorme divario temporale ultraventennale che separa le condotte, non potendosi ipotizzare che, allorquando Bonforte fece ingresso nel sodalizio di cui alla sentenza sub 1 (al più tardi nel 90), avesse già programmato, almeno nelle linee essenziali, di porre in essere le condotte delittuose poste in essere oltre vent'anni dopo, molte delle quali peraltro legate a circostanze occasionali e contingenti; ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso - e ribaditi ed ulteriormente argomentati nella memoria difensiva successivamente depositata - sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte d legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargilulo, Rv. 270074), atteso che il criterio temporale è uno degli indici di valutazione della esistenza o meno di una volizione unitaria, e che le censure mosse attengono tutte al merito e invocano, sostanzialmente, una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 marzo 2024 Il