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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 marzo 2022

Cassazione n. 02859/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 14185-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELL'OROLOGIO 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, con procura speciale a margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 56, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, con procura speciale in atti; -controricorrente - Ric. 2022 n. 14185 sez.

M1 -ud. 25-11-2022 -2- avverso l'ordinanza n. 9741/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 25/03/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/11/2022 dal Consigliere relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha chiesto la correzione dell’errore materiale che sarebbe contenuto nell’ordinanza emessa dalla cassazione il 25.3.2022, in ordine ad un palese contrasto tra la motiva zione e il dispositivo, in relazione alla pronuncia sulprimo motivo del ricorso promosso dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], con sentenza depositata il 30.8.16, la Corte d’appello di Roma accolse l’impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del Tribunale che aveva condannato la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento della somma di euro 29.625,50- oltre interessi legali - a titolo di saldo interessi per ritardato pagamento del corrispettivo relativoall’esecuzione dei lavori appaltati dalla convenuta in regime di concessione, nella parte relativa al calcolo degli interessi stessi.In particolare, la Corte territorialeritenne che la clausola stipulat a tra le par ti, la quale prevedeva di dilazionare il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori al momento dell’accreditamento all’appaltante del finanziamento, fossenulla perché in violazione dell’art. 4 della l. n. 741/81, secondo il cui disposto “l’importo degli interessi per ritardato pagamento dovuti in base a norme di legge, di capitolato generale e speciale, o di contratto, viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto o in saldo, senza necessità di apposita domanda”.

Ric. 2022 n. 14185 sez.

M1 -ud. 25-11-2022 -3- Resiste con controricorso la Rizzani de [OSCURATO:SOCIETA].; entrambe le parti hanno depositato memoria.

Il consigliere delegato ha formulato la proposta d’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente espone che: con il suddetto motivo del ricorso per cassazione erastata impugnata la sentenza della Corte d’appello nella parte in cui aveva statuito la nullità della clausola contrattuale relativaalle modalità di pagamento degli interessi per ritardato pagamento, poichéin violazione degli ar tt. 4 , c.3, l. n. 741/81, 35 e 36 dpr n. 1063/62, in quanto tali norme erano inapplicabili nella fattispecie, sia in quanto l’appaltatore aveva accettato che la mora decorresse dal momento in cui la concessionaria avesse ricevuto il finanziamento e fosse stata, dunque, in condizione di poter adempiere l’obbligazione, sia in quanto la clausola stipulata non contemplava una rinuncia preventiva al diritto, bensì una specifica pattuizione sul termine del decorso degli interessi, incidendo peraltro sulla sola esigibilità in capo all’appaltatore.

Con l’ordinanza impugnata, la Corte di cassazioneha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato.

La ricorrente assumeche l’errore materiale sarebbe consistente nel contrasto tra il dispositivo di rigetto del ricorso e la motivazione afferente al primo motivo che ne riguarderebbe invece l’accoglimento (a differenza degli altri motivi),avendo la Corte, al riguardo, così motivato: a sostegno della sentenza impugnata, che ha affermato la nullità delle suddette clausole, è stata invocata una giurisprudenza di legittimità risalente (Cass., n. 16814/06; n. 14974/02, v. anche n. 15788/00) alla cui stregua, in tema di appalto di opere pubbliche, in virtù delle disposizioni di cui al primo ed all'ultimo comma dell'art. 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, sono nulle tutte le pattuizioni, Ric. 2022 n. 14185 sez.

M1 -ud. 25-11-2022 -4- che prevedano particolari modalità o termini dilatori per la corresponsione degli interessi moratori spettanti all'appaltatore, dovendo tali interessi essere computati e corrisposti, senza la necessità di apposite riserve o domande (il che significa ancorare la loro decorrenza esclusivamente al ritardo nell'adempimento senza che rispetto al momento previsto per l'adempimento stesso possano essere previste consistenti dilazioni del termine di decorrenza, restando altrimenti frustrate le finalità acceleratorie della normativa in esame) in occasione del pagamento, in conto o a saldo, immediatamente successivo.

In senso contrario, la giurisprudenza di legittimità più recente, afferma che, in tema di appalto di opere pubbliche, la clausola che impegni l'appaltante a pagare la sorte capitale (per stati di avanzamento e saldo finale dei lavori) al momento della effettiva acquisizione dei finanziamenti da parte di un altro ente, non è nulla ex art. 4, terzo comma, della legge 10 dicembre 1981, n. 741, ratione temporis applicabile, che sancisce la nullità dei patti contrari o in deroga alla disciplina degli interessi per ritardato pagamento, poiché, senza implicare alcuna rinuncia, ha la funzione di determinare il termine dell'adempimento dell'obbligazione e, con esso, il momento in cui il credito dell'appaltatore diventi esigibile in concomitanza con la disponibilità delle somme accreditate all'appaltante.

Ne consegue che gli interessi moratori sono dovuti quando quest'ultimo, pur avendo ricevuto tempestivamente l'accredito delle somme da parte dell'ente finanziatore, abbia ritardato il versamento nel termine pattuito (Cass., n. 3648/09; n. 22996/14; n. n. 2509/18).

Il collegio ritiene di aderire a tale ultimo orientamento in quanto il divieto di derogare al citato art. 4 non afferisce ad una norma imperativa; invero, la tesi della tutela del contraente più debole, Ric. 2022 n. 14185 sez.

M1 -ud. 25-11-2022 -5- cioél’appaltatore, appare troppo rigorosa, tenuto conto che le clausole in questiono, più verosimilmente, nascono dal fatto che la concreta erogazione dei finanziamenti è spesso incerta nella data e dunque le parti intendono così prevenire contenzioni, senza che ciò si traduca necessariamente in una sorte di approfittamento del contraente più debole, con il venir meno della presunzione che l’appaltatore non abbia lo stesso potere contrattuale dell’ente committente.

Va dunque affermato il principio secondo il quale il termine dell'adempimento dell'obbligazione e, con esso, il momento in cui il credito dell'appaltatore diventi esigibile, coincida con la concreta disponibilità delle somme accreditate all'appaltante.

Ne consegue che gli interessi moratori sono dovuti quando quest'ultimo, pur avendo ricevuto tempestivamente l'accredito delle somme da parte dell'ente finanziatore, abbia ritardato il versamento nel termine pattuito (Cass., n. 22966/14).

Ora, la ricorrente assume che l’errore materiale in questione si concretizzerebbe in un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile ictu oculi, senza che venga in rilievo un’inammissibile attività di specificazione o di interpretazione del provvedimento di legittimità (Cass., n. 32401/21; n. 668/19).In particolare, nella memoria illustrativa del ricorso, la ricorrente richiama ricorrente richiama Cass., n. 668/1 9 secondo la cui motivazione i l contrasto tra formulazione letterale del dispositivo di una pronuncia della Corte di cassazione e quanto dichiarato in motivazione, non incidendo sull'idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, non integra un vizio attinente alla portata concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore Ric. 2022 n. 14185 sez.

M1 -ud. 25-11-2022 -6- materiale, correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c., trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile "ictu oculi" dal testo del provvedimento, senza che venga in rilievo un'inammissibile attività di specificazione o di interpretazione della sentenza di legittimità. (Nella specie, la S.C., in accoglimento del ricorso per correzione degli errori materiali, rilevato che in motivazione venivano dichiarati come fondati i primi due motivi di ricorso mentre nel dispositivo si rigettava il primo e si accoglieva il secondo, ha ordinato di completare il dispositivo dell'ordinanza mediante declaratoria di accoglimento sia del primo sia del secondo motivo).

La società controricorrente eccepisce invece l’inammissibilità del ricorso non sussistendo i presupposti dell’errore materiale in quanto il contrasto logico tra motivazione e dispositivo presuppone un’attività interpretativa dell’effettivo decisum non consentita in sede di correzione dell’errore materiale (è citata Cass., SU, n. 11348/13, nonché Cass., n. 16959/14).

Il collegio ritiene che, data la particolarità della fattispecie concreta, non emergendo una manifesta inammissibilità o fondatezza del ricorso in questione, anche alla stregua della richiamata giurisprudenza di questa Corte, ricorrano i presupposti della rimessione della causa alla prima sezione.

Giova altresì rilevare che tale rinvio a nuovo ruolo appare plausibile anche con riguardo alla questione, connessa a quella oggetto di causa, afferente all’eventuale configurabilità (nel caso di esclusione dell’errore materiale) di altri rimedi idonei a rimuove il vizio denunziato (revocazione, actio n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 14185-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELL'OROLOGIO 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, con procura speciale a margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 56, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, con procura speciale in atti; -controricorrente - Ric. 2022 n. 14185 sez. M1 -ud. 25-11-2022 -2- avverso l'ordinanza n. 9741/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 25/03/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/11/2022 dal Consigliere relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha chiesto la correzione dell’errore materiale che sarebbe contenuto nell’ordinanza emessa dalla cassazione il 25.3.2022, in ordine ad un palese contrasto tra la motiva zione e il dispositivo, in relazione alla pronuncia sulprimo motivo del ricorso promosso dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], con sentenza depositata il 30.8.16, la Corte d’appello di Roma accolse l’impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del Tribunale che aveva condannato la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento della somma di euro 29.625,50- oltre interessi legali - a titolo di saldo interessi per ritardato pagamento del corrispettivo relativoall’esecuzione dei lavori appaltati dalla convenuta in regime di concessione, nella parte relativa al calcolo degli interessi stessi.In particolare, la Corte territorialeritenne che la clausola stipulat a tra le par ti, la quale prevedeva di dilazionare il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori al momento dell’accreditamento all’appaltante del finanziamento, fossenulla perché in violazione dell’art. 4 della l. n. 741/81, secondo il cui disposto “l’importo degli interessi per ritardato pagamento dovuti in base a norme di legge, di capitolato generale e speciale, o di contratto, viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto o in saldo, senza necessità di apposita domanda”. Ric. 2022 n. 14185 sez. M1 -ud. 25-11-2022 -3- Resiste con controricorso la Rizzani de [OSCURATO:SOCIETA].; entrambe le parti hanno depositato memoria. Il consigliere delegato ha formulato la proposta d’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente espone che: con il suddetto motivo del ricorso per cassazione erastata impugnata la sentenza della Corte d’appello nella parte in cui aveva statuito la nullità della clausola contrattuale relativaalle modalità di pagamento degli interessi per ritardato pagamento, poichéin violazione degli ar tt. 4 , c.3, l. n. 741/81, 35 e 36 dpr n. 1063/62, in quanto tali norme erano inapplicabili nella fattispecie, sia in quanto l’appaltatore aveva accettato che la mora decorresse dal momento in cui la concessionaria avesse ricevuto il finanziamento e fosse stata, dunque, in condizione di poter adempiere l’obbligazione, sia in quanto la clausola stipulata non contemplava una rinuncia preventiva al diritto, bensì una specifica pattuizione sul termine del decorso degli interessi, incidendo peraltro sulla sola esigibilità in capo all’appaltatore. Con l’ordinanza impugnata, la Corte di cassazioneha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. La ricorrente assumeche l’errore materiale sarebbe consistente nel contrasto tra il dispositivo di rigetto del ricorso e la motivazione afferente al primo motivo che ne riguarderebbe invece l’accoglimento (a differenza degli altri motivi),avendo la Corte, al riguardo, così motivato: a sostegno della sentenza impugnata, che ha affermato la nullità delle suddette clausole, è stata invocata una giurisprudenza di legittimità risalente (Cass., n. 16814/06; n. 14974/02, v. anche n. 15788/00) alla cui stregua, in tema di appalto di opere pubbliche, in virtù delle disposizioni di cui al primo ed all'ultimo comma dell'art. 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, sono nulle tutte le pattuizioni, Ric. 2022 n. 14185 sez. M1 -ud. 25-11-2022 -4- che prevedano particolari modalità o termini dilatori per la corresponsione degli interessi moratori spettanti all'appaltatore, dovendo tali interessi essere computati e corrisposti, senza la necessità di apposite riserve o domande (il che significa ancorare la loro decorrenza esclusivamente al ritardo nell'adempimento senza che rispetto al momento previsto per l'adempimento stesso possano essere previste consistenti dilazioni del termine di decorrenza, restando altrimenti frustrate le finalità acceleratorie della normativa in esame) in occasione del pagamento, in conto o a saldo, immediatamente successivo. In senso contrario, la giurisprudenza di legittimità più recente, afferma che, in tema di appalto di opere pubbliche, la clausola che impegni l'appaltante a pagare la sorte capitale (per stati di avanzamento e saldo finale dei lavori) al momento della effettiva acquisizione dei finanziamenti da parte di un altro ente, non è nulla ex art. 4, terzo comma, della legge 10 dicembre 1981, n. 741, ratione temporis applicabile, che sancisce la nullità dei patti contrari o in deroga alla disciplina degli interessi per ritardato pagamento, poiché, senza implicare alcuna rinuncia, ha la funzione di determinare il termine dell'adempimento dell'obbligazione e, con esso, il momento in cui il credito dell'appaltatore diventi esigibile in concomitanza con la disponibilità delle somme accreditate all'appaltante. Ne consegue che gli interessi moratori sono dovuti quando quest'ultimo, pur avendo ricevuto tempestivamente l'accredito delle somme da parte dell'ente finanziatore, abbia ritardato il versamento nel termine pattuito (Cass., n. 3648/09; n. 22996/14; n. n. 2509/18). Il collegio ritiene di aderire a tale ultimo orientamento in quanto il divieto di derogare al citato art. 4 non afferisce ad una norma imperativa; invero, la tesi della tutela del contraente più debole, Ric. 2022 n. 14185 sez. M1 -ud. 25-11-2022 -5- cioél’appaltatore, appare troppo rigorosa, tenuto conto che le clausole in questiono, più verosimilmente, nascono dal fatto che la concreta erogazione dei finanziamenti è spesso incerta nella data e dunque le parti intendono così prevenire contenzioni, senza che ciò si traduca necessariamente in una sorte di approfittamento del contraente più debole, con il venir meno della presunzione che l’appaltatore non abbia lo stesso potere contrattuale dell’ente committente. Va dunque affermato il principio secondo il quale il termine dell'adempimento dell'obbligazione e, con esso, il momento in cui il credito dell'appaltatore diventi esigibile, coincida con la concreta disponibilità delle somme accreditate all'appaltante. Ne consegue che gli interessi moratori sono dovuti quando quest'ultimo, pur avendo ricevuto tempestivamente l'accredito delle somme da parte dell'ente finanziatore, abbia ritardato il versamento nel termine pattuito (Cass., n. 22966/14). Ora, la ricorrente assume che l’errore materiale in questione si concretizzerebbe in un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile ictu oculi, senza che venga in rilievo un’inammissibile attività di specificazione o di interpretazione del provvedimento di legittimità (Cass., n. 32401/21; n. 668/19).In particolare, nella memoria illustrativa del ricorso, la ricorrente richiama ricorrente richiama Cass., n. 668/1 9 secondo la cui motivazione i l contrasto tra formulazione letterale del dispositivo di una pronuncia della Corte di cassazione e quanto dichiarato in motivazione, non incidendo sull'idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, non integra un vizio attinente alla portata concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore Ric. 2022 n. 14185 sez. M1 -ud. 25-11-2022 -6- materiale, correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c., trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile "ictu oculi" dal testo del provvedimento, senza che venga in rilievo un'inammissibile attività di specificazione o di interpretazione della sentenza di legittimità. (Nella specie, la S.C., in accoglimento del ricorso per correzione degli errori materiali, rilevato che in motivazione venivano dichiarati come fondati i primi due motivi di ricorso mentre nel dispositivo si rigettava il primo e si accoglieva il secondo, ha ordinato di completare il dispositivo dell'ordinanza mediante declaratoria di accoglimento sia del primo sia del secondo motivo). La società controricorrente eccepisce invece l’inammissibilità del ricorso non sussistendo i presupposti dell’errore materiale in quanto il contrasto logico tra motivazione e dispositivo presuppone un’attività interpretativa dell’effettivo decisum non consentita in sede di correzione dell’errore materiale (è citata Cass., SU, n. 11348/13, nonché Cass., n. 16959/14). Il collegio ritiene che, data la particolarità della fattispecie concreta, non emergendo una manifesta inammissibilità o fondatezza del ricorso in questione, anche alla stregua della richiamata giurisprudenza di questa Corte, ricorrano i presupposti della rimessione della causa alla prima sezione. Giova altresì rilevare che tale rinvio a nuovo ruolo appare plausibile anche con riguardo alla questione, connessa a quella oggetto di causa, afferente all’eventuale configurabilità (nel caso di esclusione dell’errore materiale) di altri rimedi idonei a rimuove il vizio denunziato (revocazione, actio n
Sentenza Cassazione n. 02859/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris