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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 maggio 2022

Cassazione n. 23303/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza ai sensi dell'art.310 cod. proc. pen. del Tribunale del riesame di Taranto in data 02/11/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 2 novembre 2021 il Tribunale di Taranto, ha respinto l'impugnazione proposta, ex art.309 cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale della stessa città in data 14 ottobre 2021 con la quale è stata disposta, nei suoi confronti, la misura cautelare della custodia cautelare in carcere ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari di cui agli artt. 274, lett. a) e c), cod. proc. pen. nonché l'eccezionale rilevanze delle stesse ai sensi dell'art.275, comma 4, cod. proc. pen. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] è indagato per il delitto di cui agli artt.575, 577, comma 1 n.1, cod. pen. per avere cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA], persona con lui stabilmente convivente, facendo uso di un taglierino avente la lama della lunghezza di cm. 13 con il quale la attingeva in diverse parti del corpo, cagionandole lesioni che ne comportavano il decesso per dissanguamento.

Con l'ulteriore aggravante di cui all'art.61, num.1, cod. pen. avendo agito per motivo futile, ovvero la condizione di stress dovuta alla convivenza con la vittima. [OSCURATO:PERSONA] il 12 ottobre 2021.

1.2. In particolare, il Tribunale ha integralmente confermato il provvedimento del G.i.p. rispetto alla sussistenza di tutte le condizioni di legge ai fini della applicazione della custodia cautelare in carcere.

2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

2.1. Con il primo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta esigenza cautelare di cui all'art.274, lett. a), cod. proc. pen., evidenziando in sostanza che l'indagato non possa in alcun modo turbare il processo formativo della prova ostacolandone la ricerca oppure inquinando le relative fonti.

2.2. Con il secondo motivo il Dimitri censura l'ordinanza del Tribunale di Taranto, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla esigenza cautelare di cui alla lettera c) dell'art.274 cod. proc. pen. in combinato disposto con l'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. evidenziando l'insussistenza della attualità del pericolo di reiterazione del reato e della eccezionalità delle esigenze cautelare tenuto conto che egli è ultrasettantenne.

3. Il difensore del ricorrente, dopo avere inizialmente chiesto la trattazione del procedimento, ha depositato in data 20 maggio 2022 memoria con la quale ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione.[OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte osserva che il ricorso è manifestamente infondato e che quindi deve essere dichiarato inammissibile.

2. Anzitutto, con riferimento al primo motivo, deve richiamarsi il condivisibile principio giurisprudenziale secondo cui in tema di misure cautelari personali, l'indicazione del termine di scadenza, prescritta dall'art. 292, comma 2, lett. d), cod. proc. pen., per il caso in cui le esigenze cautelari attengano al pericolo di inquinamento probatorio, non è necessaria quando concorrono anche esigenze diverse come avvenuto nel caso di specie (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 9902 del 28/1/2021, Rv. 280678 - 01).

3. Passando all'esame dell'altro motivo va ricordato che, secondo la consolidata interpretazione di questa Corte di legittimità, le esigenze cautelari di "eccezionale rilevanza", necessarie ai sensi dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. per poter disporre la custodia cautelare in carcere nei confronti di persona che abbia superato l'età di settanta anni, si distinguono da quelle ordinarie solo per il grado del pericolo, nella specie di reiterazione, in quanto, diversamente dall'elevata probabilità di rinnovazione dell'attività delittuosa richiesta dall'art. 274 cod. proc. pen., è necessaria la sostanziale certezza che l'indagato, ove sottoposto a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, continui nella commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede (tra le altre, Sez. 6, n. 7983 del 01/02/2017, Rotunno, Rv. 269167; Sez. 2, n. 32472 del 08/06/2010 - dep. 30/08/2010, Bozidarevic, Rv. 248352; Sez. 5, n. 2240 del 05/12/2005, dep. 2006, Bacalovic, Rv. 233026).

Ne consegue che il giudice che dispone la misura cautelare deve indicare le concrete ragioni che, pur a fronte di un dato anagrafico, in linea di principio, ostativo al ricorso alla misura coercitiva di massimo rigore, consentono di derogare alla regola in nome di superiori ed ineludibili esigenze di difesa sociale.

Questa Corte ha chiarito che il divieto di applicazione della custodia cautelare in carcere stabilito dalla citata disposizione trova «fondamento nel giudizio di valore operato dal legislatore nel senso che sulla esigenza processuale e sociale della coercizione intrannuraria debba prevalere la tutela di altri interessi, considerati poziori in quanto correlati ai fondamentali diritti della persona umana sanciti dall'art. 2 della Costituzione» (Sez. 1, n. 5840 del 16/1/2008, Conigliaro, Rv. 238655).

In proposito, ha pure precisato che il requisito dell'eccezionalità", di cui all'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., rappresenta una particolare modalità di atteggiarsi di tutti i presupposti di cui all'art. 274 cod. proc. pen., la cui assenza, pertanto, esclude l'esistenza stessa di un'esigenza cautelare meritevole di essere soddisfatta solo con la custodia cautelare in carcere.

Invero, suddetto requisito rientra, senz'altro, nel perimetro della previsione normativa di cui all'art. 292, comma 2 lett. c), cod. proc. pen., che richiede la esposizione di "specifiche" esigenze cautelari, e del successivo art. 309, comma 9, cod, proc. pen., che, richiamando l'art. 292 cod. proc. pen., sanziona con la nullità l'ordinanza applicativa priva di motivazione in relazione alle esigenze cautelari, posto che si tratta di una caratteristica ontologica ed intrinseca delle esigenze cautelari.

Peraltro, l'indicazione rafforzativa della specificità delle esigenze cautelari, nel testo dell'art.292 cod. proc. pen., rimanda al concetto di una personalizzazione nella valutazione di esse, a cui non può rimanere estraneo il codificato carattere della eccezionalità.

3.1. Ciò posto, il Tribunale di Taranto ha dato puntuale applicazione ai principi sopra esposti, adempiendo all'onere motivazionale imposto dalla citata previsione attraverso argomentazioni coerenti, specifiche e complete, ancorando il proprio convincimento alle modalità di esecuzione del fatto in contestazione, alla personalità violenta manifestata dall'indagato ed alla oggettiva straordinaria gravità del fatto.

In particolare, il Tribunale del riesame ha ampiamente argomentato circa la sussistenza di tutte le condizioni per l'applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti del Dimitri.

Invero, ha osservato che a carico dell'indagato sussistono gravi indizi di colpevolezza desunti dalla sua confessione, dalla circostanza che è stato trovato nell'abitazione dove è stato consumato il delitto e dove è stato rinvenuto il corpo della vittima e l'arma del delitto.

Inoltre, ha desunto la sussistenza del c.d. periculum libertatis dalla gravità del fatto e delle sue modalità esecutive (la vittima è stata colpita per 55 volte con il taglierino in un arco temporale di circa quindici minuti) dalle quali si può ritenere che l'indagato non ha agito sotto l'impulso di un improvviso impeto (quanto invece per il probabile risentimento causato dal rifiuto della vittima di fornirgli denaro da spendere nelle scommesse essendo egli, per sua stessa ammissione, affetto da ludopatia) e che la sua personalità indica un totale disprezzo per la vita umana nonché la determinazione nel portare a compimento i propri intenti criminali e per l'assenza di freni alla pulsione ed alla violenza esplosiva ed incontrollata prodotta da situazioni negative legate a normali rapporti relazionali di convivenza.

Inoltre, ha evidenziato che il tentativo di suicidio del Dimitri, posto in essere subito dopo l'omicidio della convivente, per le sue modalità è in realtà una messa in scena e che questa circostanza è indicativa della personalità non affidabile dell'indagato.

Tutto ciò si traduce, secondo il Tribunale, in un quid pluris sul piano della pericolosità, integrando la ragionevole certezza che il Dimitri possa quindi reagire 1/ con analoghe modalità violente rispetto a simili situazioni di contrasto che possano sorgere nell'ambito di normali rapporti, pure a dispetto delle prescrizioni connesse alla misura gradata degli arresti domiciliari, per cui una eventuale degradazione della risposta cautelare avrebbe rischiato di vanificare del tutto l'intervento restrittivo, rendendo, quindi, oltremodo necessaria ed imprescindibile, allo stato degli atti, la massima misura carceraria.

In sostanza, gli elementi analiticamente evidenziati nel provvedimento impugnato hanno condotto, con coerenza di ragionamento, i giudici cautelari a ravvisare un pericolo oggettivo e fuori dalla norma che sarebbe derivato alla comunità in assenza della massima misura custodiale. 3.2.Deve poi ricordarsi che l'adozione di particolari formule in ordine all'eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari non è affatto necessaria, purché si dia conto dell'elevata e straordinaria gravità dei pericula libertatis nel caso concreto, tali da giustificare il superamento della presunzione legale di non adeguatezza, in questo caso per eccesso, della custodia in carcere (tra le altre, Cass. Sez. 3, n. 23015 del 21/5/2020, Franceschini, Rv. 279828).

Rispetto a tali articolate motivazioni il ricorrente ha prospettato mere posizioni difensive negatorie circa la sussistenza delle esigenze cautelari, la cui rilevanza è esclusa, restando l'obbligo motivazionale del giudice del riesame circoscritto alla disamina di specifiche allegazioni difensive oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori, (Cass. Sez. 1, n. 8236 del 16/11/2018 - dep. 25/02/2019, Brandimarte, Rv. 275053).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi per ritenere che abbia proposto la presente impugnativa senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma equitativamente liquidata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Mand

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza ai sensi dell'art.310 cod. proc. pen. del Tribunale del riesame di Taranto in data 02/11/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 2 novembre 2021 il Tribunale di Taranto, ha respinto l'impugnazione proposta, ex art.309 cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale della stessa città in data 14 ottobre 2021 con la quale è stata disposta, nei suoi confronti, la misura cautelare della custodia cautelare in carcere ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari di cui agli artt. 274, lett. a) e c), cod. proc. pen. nonché l'eccezionale rilevanze delle stesse ai sensi dell'art.275, comma 4, cod. proc. pen. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] è indagato per il delitto di cui agli artt.575, 577, comma 1 n.1, cod. pen. per avere cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA], persona con lui stabilmente convivente, facendo uso di un taglierino avente la lama della lunghezza di cm. 13 con il quale la attingeva in diverse parti del corpo, cagionandole lesioni che ne comportavano il decesso per dissanguamento. Con l'ulteriore aggravante di cui all'art.61, num.1, cod. pen. avendo agito per motivo futile, ovvero la condizione di stress dovuta alla convivenza con la vittima. [OSCURATO:PERSONA] il 12 ottobre 2021. 1.2. In particolare, il Tribunale ha integralmente confermato il provvedimento del G.i.p. rispetto alla sussistenza di tutte le condizioni di legge ai fini della applicazione della custodia cautelare in carcere. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. 2.1. Con il primo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta esigenza cautelare di cui all'art.274, lett. a), cod. proc. pen., evidenziando in sostanza che l'indagato non possa in alcun modo turbare il processo formativo della prova ostacolandone la ricerca oppure inquinando le relative fonti. 2.2. Con il secondo motivo il Dimitri censura l'ordinanza del Tribunale di Taranto, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla esigenza cautelare di cui alla lettera c) dell'art.274 cod. proc. pen. in combinato disposto con l'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. evidenziando l'insussistenza della attualità del pericolo di reiterazione del reato e della eccezionalità delle esigenze cautelare tenuto conto che egli è ultrasettantenne. 3. Il difensore del ricorrente, dopo avere inizialmente chiesto la trattazione del procedimento, ha depositato in data 20 maggio 2022 memoria con la quale ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione.[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte osserva che il ricorso è manifestamente infondato e che quindi deve essere dichiarato inammissibile. 2. Anzitutto, con riferimento al primo motivo, deve richiamarsi il condivisibile principio giurisprudenziale secondo cui in tema di misure cautelari personali, l'indicazione del termine di scadenza, prescritta dall'art. 292, comma 2, lett. d), cod. proc. pen., per il caso in cui le esigenze cautelari attengano al pericolo di inquinamento probatorio, non è necessaria quando concorrono anche esigenze diverse come avvenuto nel caso di specie (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 9902 del 28/1/2021, Rv. 280678 - 01). 3. Passando all'esame dell'altro motivo va ricordato che, secondo la consolidata interpretazione di questa Corte di legittimità, le esigenze cautelari di "eccezionale rilevanza", necessarie ai sensi dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. per poter disporre la custodia cautelare in carcere nei confronti di persona che abbia superato l'età di settanta anni, si distinguono da quelle ordinarie solo per il grado del pericolo, nella specie di reiterazione, in quanto, diversamente dall'elevata probabilità di rinnovazione dell'attività delittuosa richiesta dall'art. 274 cod. proc. pen., è necessaria la sostanziale certezza che l'indagato, ove sottoposto a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, continui nella commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede (tra le altre, Sez. 6, n. 7983 del 01/02/2017, Rotunno, Rv. 269167; Sez. 2, n. 32472 del 08/06/2010 - dep. 30/08/2010, Bozidarevic, Rv. 248352; Sez. 5, n. 2240 del 05/12/2005, dep. 2006, Bacalovic, Rv. 233026). Ne consegue che il giudice che dispone la misura cautelare deve indicare le concrete ragioni che, pur a fronte di un dato anagrafico, in linea di principio, ostativo al ricorso alla misura coercitiva di massimo rigore, consentono di derogare alla regola in nome di superiori ed ineludibili esigenze di difesa sociale. Questa Corte ha chiarito che il divieto di applicazione della custodia cautelare in carcere stabilito dalla citata disposizione trova «fondamento nel giudizio di valore operato dal legislatore nel senso che sulla esigenza processuale e sociale della coercizione intrannuraria debba prevalere la tutela di altri interessi, considerati poziori in quanto correlati ai fondamentali diritti della persona umana sanciti dall'art. 2 della Costituzione» (Sez. 1, n. 5840 del 16/1/2008, Conigliaro, Rv. 238655). In proposito, ha pure precisato che il requisito dell'eccezionalità", di cui all'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., rappresenta una particolare modalità di atteggiarsi di tutti i presupposti di cui all'art. 274 cod. proc. pen., la cui assenza, pertanto, esclude l'esistenza stessa di un'esigenza cautelare meritevole di essere soddisfatta solo con la custodia cautelare in carcere. Invero, suddetto requisito rientra, senz'altro, nel perimetro della previsione normativa di cui all'art. 292, comma 2 lett. c), cod. proc. pen., che richiede la esposizione di "specifiche" esigenze cautelari, e del successivo art. 309, comma 9, cod, proc. pen., che, richiamando l'art. 292 cod. proc. pen., sanziona con la nullità l'ordinanza applicativa priva di motivazione in relazione alle esigenze cautelari, posto che si tratta di una caratteristica ontologica ed intrinseca delle esigenze cautelari. Peraltro, l'indicazione rafforzativa della specificità delle esigenze cautelari, nel testo dell'art.292 cod. proc. pen., rimanda al concetto di una personalizzazione nella valutazione di esse, a cui non può rimanere estraneo il codificato carattere della eccezionalità. 3.1. Ciò posto, il Tribunale di Taranto ha dato puntuale applicazione ai principi sopra esposti, adempiendo all'onere motivazionale imposto dalla citata previsione attraverso argomentazioni coerenti, specifiche e complete, ancorando il proprio convincimento alle modalità di esecuzione del fatto in contestazione, alla personalità violenta manifestata dall'indagato ed alla oggettiva straordinaria gravità del fatto. In particolare, il Tribunale del riesame ha ampiamente argomentato circa la sussistenza di tutte le condizioni per l'applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti del Dimitri. Invero, ha osservato che a carico dell'indagato sussistono gravi indizi di colpevolezza desunti dalla sua confessione, dalla circostanza che è stato trovato nell'abitazione dove è stato consumato il delitto e dove è stato rinvenuto il corpo della vittima e l'arma del delitto. Inoltre, ha desunto la sussistenza del c.d. periculum libertatis dalla gravità del fatto e delle sue modalità esecutive (la vittima è stata colpita per 55 volte con il taglierino in un arco temporale di circa quindici minuti) dalle quali si può ritenere che l'indagato non ha agito sotto l'impulso di un improvviso impeto (quanto invece per il probabile risentimento causato dal rifiuto della vittima di fornirgli denaro da spendere nelle scommesse essendo egli, per sua stessa ammissione, affetto da ludopatia) e che la sua personalità indica un totale disprezzo per la vita umana nonché la determinazione nel portare a compimento i propri intenti criminali e per l'assenza di freni alla pulsione ed alla violenza esplosiva ed incontrollata prodotta da situazioni negative legate a normali rapporti relazionali di convivenza. Inoltre, ha evidenziato che il tentativo di suicidio del Dimitri, posto in essere subito dopo l'omicidio della convivente, per le sue modalità è in realtà una messa in scena e che questa circostanza è indicativa della personalità non affidabile dell'indagato. Tutto ciò si traduce, secondo il Tribunale, in un quid pluris sul piano della pericolosità, integrando la ragionevole certezza che il Dimitri possa quindi reagire 1/ con analoghe modalità violente rispetto a simili situazioni di contrasto che possano sorgere nell'ambito di normali rapporti, pure a dispetto delle prescrizioni connesse alla misura gradata degli arresti domiciliari, per cui una eventuale degradazione della risposta cautelare avrebbe rischiato di vanificare del tutto l'intervento restrittivo, rendendo, quindi, oltremodo necessaria ed imprescindibile, allo stato degli atti, la massima misura carceraria. In sostanza, gli elementi analiticamente evidenziati nel provvedimento impugnato hanno condotto, con coerenza di ragionamento, i giudici cautelari a ravvisare un pericolo oggettivo e fuori dalla norma che sarebbe derivato alla comunità in assenza della massima misura custodiale. 3.2.Deve poi ricordarsi che l'adozione di particolari formule in ordine all'eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari non è affatto necessaria, purché si dia conto dell'elevata e straordinaria gravità dei pericula libertatis nel caso concreto, tali da giustificare il superamento della presunzione legale di non adeguatezza, in questo caso per eccesso, della custodia in carcere (tra le altre, Cass. Sez. 3, n. 23015 del 21/5/2020, Franceschini, Rv. 279828). Rispetto a tali articolate motivazioni il ricorrente ha prospettato mere posizioni difensive negatorie circa la sussistenza delle esigenze cautelari, la cui rilevanza è esclusa, restando l'obbligo motivazionale del giudice del riesame circoscritto alla disamina di specifiche allegazioni difensive oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori, (Cass. Sez. 1, n. 8236 del 16/11/2018 - dep. 25/02/2019, Brandimarte, Rv. 275053). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi per ritenere che abbia proposto la presente impugnativa senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma equitativamente liquidata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Mand
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