CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35437/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2024 del TRIBUNALE di CATANIAdato avy(so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ì Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Catania che, all'esito del giudizio celebrato ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., ha applicato all'imputato la pena concordata con la pubblica accusa in ordine alla contestazione di furto aggravato; Ritenuto che il primo e unico motivo, con il quale il ricorrente contesta la correttezza della motivazione della sentenza in ordine sia al trattamento sanzionatorio, sia alla mancata esclusione della recidiva, va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, secondo cui il ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta è proponibile per soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'