Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 228/1985
ECLI:IT:COST:1985:228
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Con ordinanza 1 marzo 1977, il [OSCURATO:PERSONA] presso il
Tribunale militare di Padova, nel processo penale contro il soldato
[OSCURATO:PERSONA], imputato del delitto di vilipendio alle [OSCURATO:PERSONA] (art. 81 secondo comma, c.p.m.p.), sollevava questione di
legittimità costituzionale degli artt. 159, primo comma, e 313 cod.
pen., nonché dell'art. 3 r.d.l. 9 dicembre 1941 n. 1386 per contrasto
con l'art. 3 Cost.
Secondo l'ordinanza, la denunziata incompatibilità dipende dalla
mancata previsione di un termine all'esercizio del potere di
autorizzazione a procedere attribuito al Ministro della Giustizia che,
nella specie, dal 21 luglio 1975 alla data dell'ordinanza non si era
ancora pronunziato. Ad avviso del Giudice militare, tale mancata
previsione, combinata al precetto di cui all'art. 159 cod. pen. (che al
primo comma dispone la sospensione del corso della prescrizione nei
casi di autorizzazione a procedere), veniva a determinare grave
situazione di disparità, sia nei confronti di chi fosse sottoposto ad
azioni penali soggette ad analoghi istituti (come l'istanza, la
querela, la richiesta) per i quali è invece previsto un termine, sia
nei confronti di imputati che, pur nella stessa situazione, vedevano
però risolversi la vicenda processuale per l'intervento del
provvedimento ministeriale, mentre per altri, non intervenendo alcun
provvedimento, il processo poteva restare teoricamente pendente fino
alla loro morte, a libito dell'Esecutivo, dato che il decorso della
prescrizione restava sospeso.
Interveniva nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale
chiedeva che gli atti fossero restituiti al [OSCURATO:PERSONA] affinché
rinnovasse il giudizio di rilevanza, atteso l'intervento del Decreto
ministeriale 15 aprile 1977 che, a pochi giorni dalla notifica della
denunziata questione e prima della sua pubblicazione, ha negato
l'autorizzazione a procedere nei confronti del Besenzoni in ordine al
reato di vilipendio.
:
Al momento della sollevata questione, il giudizio di rilevanza
espresso dal Giudice militare era corretto, nonostante che egli poi
debba comunque necessariamente tenere conto, alla ripresa del processo
sospeso, del decreto ministeriale intervenuto prima della decisione di
questa Corte.
Non corretto, invece, appare il riferimento della questione
all'art. 313 cod. pen. (e quindi all'art. 3 del r.d.l. 9 dicembre 1941
n. 1386 che ne estende la disciplina a taluni reati militari), in
quanto si tratta di disposizione del codice sostanziale che si limita a
prevedere l'autorizzazione ministeriale come imprescindibile condizione
del procedere. In realtà, poi, tutti gli aspetti concernenti
l'effettivo procedere, e i relativi comportamenti processuali, sono
contemplati nell'art. 15 cod. proc. pen., sì che, in ipotesi, era
questa la disposizione che doveva essere denunziata, in quanto in essa,
e verosimilmente al quarto comma, è rilevabile la carenza della
previsione di un termine, scaduto il quale il giudice potrebbe
presumere il diniego cogli stessi effetti ivi comminati.
D'altra parte, l'impugnazione dell'art. 159, primo comma, cod. pen.
se dà significato alla lamentata carenza del termine per l'esercizio
del potere di autorizzazione, di per se stessa comporta, invece,
qualche difficoltà nell'individuazione del "petitum", in quanto, una
volta che fosse accolta la questione del termine, la sospensione del
corso della prescrizione acquisterebbe una sua precisa razionalità e
dovrebbe perciò rimanere in vigore mentre, se quella fosse respinta,
l'eventuale accoglimento limitato all'art. 159, primo comma, cod. pen.,
non risolverebbe le lamentate difficoltà.
Infatti un termine rappresentato esclusivamente da quello del tempo
necessario a prescrivere sarebbe del tutto inadeguato, giacché
l'autorizzazione a procedere, essendo prevista per reati di particolare
gravità, come quello di specie, ha un tempo di prescrizione che, al
minimo, si consuma fra i dieci e i quindici anni, a seconda che ci
siano stati o non atti interruttivi.
Tutte le indicate ragioni comportano, pertanto, la manifesta
inammissibilità della sollevata questione, anche se deve riconoscersi
l'opportunità che il legislatore intervenga a regolare una situazione
così anomala.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 159, primo comma, 313 cod. pen., e 3 r.d.l. 9 dicembre 1941
n. 1386, sollevata con ordinanza 1 marzo 1977 dal [OSCURATO:PERSONA]
presso il Tribunale militare territoriale di Padova per contrasto con
l'art. 3 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1985.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
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[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere