Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2023

Cassazione n. 31343/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che con un unico motivo deduce il vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 129 cod.proc.pen., in quanto la Corte di appello non verificato la sussistenza di cause di non punibilità; rilevato che il ricorso è generico, in quanto non si indica, in concreto, quale sarebbe la causa di non punibilità di cui sarebbe stata omessa la dichiarazione, né le ragioni del dedotto vizio; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che con un unico motivo deduce il vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 129 cod.proc.pen., in quanto la Corte di appello non verificato la sussistenza di cause di non punibilità; rilevato che il ricorso è generico, in quanto non si indica, in concreto, quale sarebbe la causa di non punibilità di cui sarebbe stata omessa la dichiarazione, né le ragioni del dedotto vizio; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e
Sentenza Cassazione n. 31343/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris