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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 aprile 2024

Cassazione n. 36524/2024

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2024 del TRIBUNALE di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso Il PG conclude per l'inammissibilità del ricorso, come da requisitoria già depositata. udito il difensore: L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi del ricorso, chiedendone l'accoglirriento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 23 gennaio 2024, il Tribunale di Cagliari,. riteneva [OSCURATO:PERSONA] responsabile della contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. e lo condannava alla pena di trecento euro di ammenda.

2. Avverso la predetta sentenza Salis, tramite il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico articolato motivo con il quale ha lamentato violazione degli artt. 131-bis e 62-bis cod. pen. e correlato vizio di motivazione, in punto di ritenuta insussistenza del fatto di particolare tenuità e di diniego delle circostanze attenuanti generiche.

2.1. Sotto il primo profilo, il ricorrente denuncia che la motivazione posta dal Tribunale a conforto dell'esclusione dell'invocata causa di esclusione della punibilità sarebbe erroneamente stata ricondotta a un atteggiamento non collaborativo dell'imputato nei riguardi degli operanti.

Si sarebbe, invece, trascurato di valutare l'assenza di cause ostative oggettive e soggettive, posto che la complessiva condotta serbata da Salis, non qualificabile come abituale, è stata attuata da un soggetto privo di precedenti condanne.

In ogni caso, osserva il ricorrente, l'eventuale atteggiamento non collaborativo con gli investigatori non costituisce parametro di valutazione della condotta utile al fine del riconoscimento dell'art 131-bis cod. pen., dovendosi a tale fine guardare alla modalità della condotta del reato.

2.2. Del pari carente la motivazione con cui, segnalando la mancanza di elementi suscettibili di positiva valutazione, il Tribunale ha negato le circostanze attenuanti generiche, invece invocate sulla scorta degli stessi elementi posti a base della richiesta di riconoscimento della causa di esclusione della punibilità.

2.3. Con memoria depositata in data 19 aprile 2024, la difesa del ricorrente ha ribadito la richiesta di annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. E' fondato il primo motivo di ricorso, mentre quello che denuncia la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di ribadito diniego delle circostanze attenuanti generiche è infondato e, come tale, va rigettato.2.

Quanto al primo motivo, il Tribunale ha escluso che il fatto potesse «ritenersi di particolare tenuità ai sensi e per gli effetti dell'art. 131-bis cod. pen., stante la condotta posta in essere dall'imputato, mostratosi alcun modo collaborativo nei confronti dei militari operanti».

Si tratta di una motivazione evidentemente eccentrica rispetto ai parametri che il Giudice deve valutare ai fine del riconoscimento o meno della causa di esclusione della punibilità di cui si tratta.

Come segnalata dal ricorrente, le modalità della condotta oggetto di valutazione sono quelle del reato (detenzione di munizioni), da valutare unitamente agli altri parametri dell'art. 133, comma 1, cod. pen.

Fermo è in giurisprudenza, il principio secondo cui, «Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo» (Sez.

U n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).

E' ben vero che oggi, l'art. 131-bis cod. pen. - nella formulazione novellata dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 che è applicabile anche ai fatti commessi prima del 30 dicembre 2022, laddove consente al giudice di tenere conto della condotta del reo successiva alla commissione del reato (Sez. 1 n. 30515 del 02/05/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284975) - «costituisce elemento suscettibile di valutazione negativa ai fini della applicabilità dell'esimente nel caso in cui determini un aggravamento dell'offesa, non rilevando invece comportamenti successivi sol perché espressivi di capacità a delinquere» (Sez. 6, n. 43941 del 03/10/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285360).

E', tuttavia, altrettanto evidente che il Tribunale abbia omesso di indicare le ragioni per le quali ha reputato la mancata collaborazione con gli inquirenti inei4nte sulla gravità dell'offesa.

La sentenza dev'essere, pertanto, annullata sul punto, con rinvio per un nuovo esame che, libero negli esiti, sia ossequiante dei principi appena richiamati.

3. Il secondo motivo, come anticipato, è privo di pregio.

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è stata giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità (assenza di elementi, evincibili dagli atti ovvero dedotti dalla difesa, suscettibili di valutazione positiva), che - in quanto oggetto di un giudizio di fatto - è insindacabile in questa sede purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche in considerazione del principio affermato da questa Corte secondo cui «Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato d'incensuratezza dell'imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590).

L'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce, infatti, un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis codice penale, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Cagliari in diversa persona fisica.

Rigetta nel resto il ricorso.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2024 del TRIBUNALE di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso Il PG conclude per l'inammissibilità del ricorso, come da requisitoria già depositata. udito il difensore: L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi del ricorso, chiedendone l'accoglirriento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 gennaio 2024, il Tribunale di Cagliari,. riteneva [OSCURATO:PERSONA] responsabile della contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. e lo condannava alla pena di trecento euro di ammenda. 2. Avverso la predetta sentenza Salis, tramite il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico articolato motivo con il quale ha lamentato violazione degli artt. 131-bis e 62-bis cod. pen. e correlato vizio di motivazione, in punto di ritenuta insussistenza del fatto di particolare tenuità e di diniego delle circostanze attenuanti generiche. 2.1. Sotto il primo profilo, il ricorrente denuncia che la motivazione posta dal Tribunale a conforto dell'esclusione dell'invocata causa di esclusione della punibilità sarebbe erroneamente stata ricondotta a un atteggiamento non collaborativo dell'imputato nei riguardi degli operanti. Si sarebbe, invece, trascurato di valutare l'assenza di cause ostative oggettive e soggettive, posto che la complessiva condotta serbata da Salis, non qualificabile come abituale, è stata attuata da un soggetto privo di precedenti condanne. In ogni caso, osserva il ricorrente, l'eventuale atteggiamento non collaborativo con gli investigatori non costituisce parametro di valutazione della condotta utile al fine del riconoscimento dell'art 131-bis cod. pen., dovendosi a tale fine guardare alla modalità della condotta del reato. 2.2. Del pari carente la motivazione con cui, segnalando la mancanza di elementi suscettibili di positiva valutazione, il Tribunale ha negato le circostanze attenuanti generiche, invece invocate sulla scorta degli stessi elementi posti a base della richiesta di riconoscimento della causa di esclusione della punibilità. 2.3. Con memoria depositata in data 19 aprile 2024, la difesa del ricorrente ha ribadito la richiesta di annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. E' fondato il primo motivo di ricorso, mentre quello che denuncia la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di ribadito diniego delle circostanze attenuanti generiche è infondato e, come tale, va rigettato.2. Quanto al primo motivo, il Tribunale ha escluso che il fatto potesse «ritenersi di particolare tenuità ai sensi e per gli effetti dell'art. 131-bis cod. pen., stante la condotta posta in essere dall'imputato, mostratosi alcun modo collaborativo nei confronti dei militari operanti». Si tratta di una motivazione evidentemente eccentrica rispetto ai parametri che il Giudice deve valutare ai fine del riconoscimento o meno della causa di esclusione della punibilità di cui si tratta. Come segnalata dal ricorrente, le modalità della condotta oggetto di valutazione sono quelle del reato (detenzione di munizioni), da valutare unitamente agli altri parametri dell'art. 133, comma 1, cod. pen. Fermo è in giurisprudenza, il principio secondo cui, «Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo» (Sez. U n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). E' ben vero che oggi, l'art. 131-bis cod. pen. - nella formulazione novellata dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 che è applicabile anche ai fatti commessi prima del 30 dicembre 2022, laddove consente al giudice di tenere conto della condotta del reo successiva alla commissione del reato (Sez. 1 n. 30515 del 02/05/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284975) - «costituisce elemento suscettibile di valutazione negativa ai fini della applicabilità dell'esimente nel caso in cui determini un aggravamento dell'offesa, non rilevando invece comportamenti successivi sol perché espressivi di capacità a delinquere» (Sez. 6, n. 43941 del 03/10/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285360). E', tuttavia, altrettanto evidente che il Tribunale abbia omesso di indicare le ragioni per le quali ha reputato la mancata collaborazione con gli inquirenti inei4nte sulla gravità dell'offesa. La sentenza dev'essere, pertanto, annullata sul punto, con rinvio per un nuovo esame che, libero negli esiti, sia ossequiante dei principi appena richiamati. 3. Il secondo motivo, come anticipato, è privo di pregio. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è stata giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità (assenza di elementi, evincibili dagli atti ovvero dedotti dalla difesa, suscettibili di valutazione positiva), che - in quanto oggetto di un giudizio di fatto - è insindacabile in questa sede purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche in considerazione del principio affermato da questa Corte secondo cui «Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato d'incensuratezza dell'imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590). L'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce, infatti, un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis codice penale, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Cagliari in diversa persona fisica. Rigetta nel resto il ricorso.
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