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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 giugno 2021

Cassazione n. 20454/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli, quale sostituto processuale, come da nomina depositata in udienza, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] , che conclude riportandosi ai motivi del ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza pronunciata in data 7 giugno 2021 il Tribunale di Napoli, in sede di appello ex art. 322-bis, cod. proc. pen., ha respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], terza interessata quale attuale comproprietaria, di revoca del sequestro preventivo dell'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] (CE) località [OSCURATO:PERSONA] al viale dei Pini (Fol. 160, part. 5388, sub. 1), sequestrato ex artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 12-sexies

I. 7 agosto 1992, n. 356, con decreto emesso in data 29 giugno 2015 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli nel procedimento penale n. 43420/2014 R.G.N.R. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (padre della ricorrente) e successivamente confiscato con sentenza n. 2525/17, emessa in data 13 dicembre 2017, dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], confermata dalla Corte di appello di Napoli con sentenza n. 9022/2019.

2. Nell'ordinanza impugnata si dà atto delle vicende giudiziarie da cui deriva ìl sequestro preventivo dell'immobile sopra indicato e, viene premesso che l'immobile oggetto di sequestro è stato inizialmente acquistato da [OSCURATO:PERSONA] (madre della ricorrente e moglie del [OSCURATO:PERSONA]) in data 6 novembre 2005 per il prezzo di 205.000 euro e, successivamente nel 2014, donato alla figlia - attuale ricorrente - [OSCURATO:PERSONA].

Nel mento si afferma che, pur non valendo nel processo penale la presunzione di cui all'art. 2-bis

I. 31 maggio 1965, n. 575, prevista in tema di misure di prevenzione, la dimostrazione della interposizione fittizia con l'intestazione del bene in capo a un terzo si atteggia in modo diverso a seconda che si tratti di un terzo estraneo oppure di stretti congiunti conviventi con l'indagato, ovvero di persone di massima fiducia dell'interposto, e in ogni caso può fondarsi sulla sproporzione tra il valore del bene e la capacità reddituale ed economica dell'intestatario formale.

Vengono quindi valorizzati due fatti ritenuti determinanti ai fini della decisione: la Datoaddio, moglie del Piccolo e madre dell'attuale ricorrente, si è prestata a fare da prestanome del marito anche in relazione ad altri immobili sottoposti a sequestro e che la vicenda relativa alla società COGEPI, costituita nel 2013 e gestita dal Piccolo, dimostra come questo ultimo abbia utilizzato i propri figli Iolanda (attuale ricorrente) e Michele come intestatari fittizi per porre al riparo da azioni giudiziarie di confisca il compendio societario.

Sulle modalità d'acquisto dell'immobile, a fronte della deduzione difensiva della provvista finanziaria derivante dalla somma di 250.000 euro erogata dalla Banca di Roma a titolo di mutuo ipotecario connesso all'acquisto avvenuto al prezzo indicato in 205.000 euro, si sostiene come il nucleo familiare fosse manifestamente incapiente e che sussistono dubbi sul corrispettivo realmente versato nella compravendita dell'immobile rispetto al prezzo dichiarato nell'atto, poiché - secondo nozioni di comune esperienza - la somma erogata da un istituto bancario non può essere superiore a quella corrisposta per l'acquisto dell'immobile costituente la garanzia reale del prestito.

Da ciò è stato possibile desumere che il valore dell'immobile acquistato fosse maggiore del dichiarato e, in assenza del piano di ammortamento, si è stimato che la rata mensile da pagare fosse pari a 1.388 euro mensili.

In relazione a questi dati si è considerata inattendibile la consulenza di parte che ha stimato in 224.114 euro il reddito dichiarato dalla Datoaddio senza distinguere le singole annualità in cui dovevano essere pagati i ratei del mutuo e senza tenere conto dei saldi negativi accumulati dal nucleo familiare di appartenenza, arrivando alla conclusione che le fonti reddito lecite fossero insufficienti a far fronte al debito contratto insieme alle spese familiari, con la conseguenza che si è utilizzato certamente denaro di provenienza illecita procurato dal [OSCURATO:PERSONA].

2.1. [OSCURATO:PERSONA], terza interessata quale attuale proprietaria, di revoca del sequestro preventivo dell'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] (CE) località [OSCURATO:PERSONA] al viale dei Pini (Fol. 160, part. 5388, sub. 1) sequestrato ex artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 12-sexies

I. 7 agosto 1992, n. 356, ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento dell'impugnata ordinanza sulla base di un unico motivo.

2.2. Con detto motivo, si denuncia ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., l'inosservanza degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 12-sexies

I. 7 agosto 1992, n. 356, per mancanza dei requisiti della disponibilità dell'immobile in esame da parte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] (marito della ricorrente) e della sproporzione tra l'immobile medesimo e le provviste economiche della ricorrente, al momento dell'acquisto •dello stesso, nonché per inosservanza degli artt. 125 e 192, comma 2, cod. proc. perì. per omessa motivazione in ordine alla carenza dei requisiti della disponibilità dell'immobile in esame da parte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] (marito della ricorrente) e della sproporzione tra l'immobile medesimo e le provviste economiche della ricorrente, al momento dell'acquisto dello stesso dedotte con l'istanza di revoca del sequestro e con i motivi di appello.

2.3. Veniva, infine, richiesta la trattazione orale dell'udienza.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il motivo di ricorso è infondato e va, perciò, rigettato.

5. Va preliminarmente considerato che, secondo l'insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giucLce (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692).

Dal che, alla stregua di tale criterio direttivo, deve riconoscersi che l'ordinanza impugnata è immune da tutti i vizi denunciati in ricorso.

6. Dalla lettura della motivazione del provvedimento impugnato, infatti, è possibile desumere la disponibilità effettiva del bene da parte del [OSCURATO:PERSONA], attraverso l'interposizione formale fittizia della moglie e madre dell'attuale ricorrente, dal fatto, incontestato, che la Datoaddio si è prestata a fare da prestanome del marito anche in relazione ad altri immobili sottoposti a sequestro, insieme ai figli Iolanda (attuale ricorrente) e Michele.

Circostanza confermata dall'assenza di un'effettiva capacità economica del nucleo familiare al momento dell'acquisto, effettuato grazie al mutuo bancario descritto sopra.

Sul punto, la deduzione difensiva che individua la provvista utilizzata per il pagamento del corrispettivo della compravendita prima della donazione dalla genitrice alla ricorrente, apparentemente comprovata dall'allegata consulenza di parte, non può essere valutata come attendibile.

Come già evidenziato, infatti, nel provvedimento impugnato, con motivazione logica e immune da censure o contraddizioni, non è dato comprendere come la banca abbia erogato una somma superiore al valore dichiarato dell'immobile costituente garanzia del credito e, in assenza di redditi dichiarati in condizioni di assoluta incapienza con saldi annuali negativi del nucleo familiare, si sia potuto far fronte alle spese familiari oltre che al pagamento dei ratei del mutuo.

7. Va, quindi, considerato che, "in relazione alla speciale ipotesi di confisca di cui all'art. 12-sexies della L. 7 agosto 1992, n. 356, l'accertamento dell'intestazione fittizia dei beni da parte del terzo deve essere condotto sulla base di fatti concludenti concreti, senza ricorrere a presunzioni.

Ne consegue che, a tal fine, può assumere valenza probatoria anche la sproporzione di valore tra il bene formalmente intestato e il reddito effettivamente percepito, purché il dato relativo alla sproporzione, valutato assieme a tutte le altre circostanze del fatto concreto, appaia sicuramente dimostrativo della natura simulata dell'intestazione" (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 42717 del 05/11/2010, Rv. 248929 - 01) e che "in tema di sequestro preventivo propedeutico alla confisca di cui all'art. 12 "sexies" D.L. n. 306 del 192, conv. in I. n. 356 del 1992, sussiste a carico del titolare apparente di beni (nella specie il fratello ed altri componenti della famiglia dell'indagato) una presunzione di illecita accumulazione patrimoniale in forza della quale è sufficiente dimostrare che il titolare apparente non svolge un'attività tale da procurargli il bene per invertire l'onere della prova ed imporre alla parte di dimostrare da quale reddito legittimo proviene l'acquisto e la veritiera appartenenza del bene medesimo (Cass., Sez. 5, n. 26041 del 26/05/2011, Rv. 250922 - 01; Sez. 6, n. 39259 del 04/07/2013, Rv. 257085 - 01).

Da questi principi di diritto, applicabili al caso in esame, discende che l'immobile sottoposto a sequestro sia stato acquistato dal [OSCURATO:PERSONA] con denaro proveniente dalle sue attività criminali e successivamente sia stato "schermato" attraverso l'intestazione fittizia alla moglie che poi lo ha donato alla figlia, attuale ricorrente, pertanto, si deve ritenere il provvedimento impugnato sia immune dai vizi denunciati.

8. Da ciò deriva il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli, quale sostituto processuale, come da nomina depositata in udienza, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] , che conclude riportandosi ai motivi del ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza pronunciata in data 7 giugno 2021 il Tribunale di Napoli, in sede di appello ex art. 322-bis, cod. proc. pen., ha respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], terza interessata quale attuale comproprietaria, di revoca del sequestro preventivo dell'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] (CE) località [OSCURATO:PERSONA] al viale dei Pini (Fol. 160, part. 5388, sub. 1), sequestrato ex artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 12-sexies I. 7 agosto 1992, n. 356, con decreto emesso in data 29 giugno 2015 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli nel procedimento penale n. 43420/2014 R.G.N.R. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (padre della ricorrente) e successivamente confiscato con sentenza n. 2525/17, emessa in data 13 dicembre 2017, dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], confermata dalla Corte di appello di Napoli con sentenza n. 9022/2019. 2. Nell'ordinanza impugnata si dà atto delle vicende giudiziarie da cui deriva ìl sequestro preventivo dell'immobile sopra indicato e, viene premesso che l'immobile oggetto di sequestro è stato inizialmente acquistato da [OSCURATO:PERSONA] (madre della ricorrente e moglie del [OSCURATO:PERSONA]) in data 6 novembre 2005 per il prezzo di 205.000 euro e, successivamente nel 2014, donato alla figlia - attuale ricorrente - [OSCURATO:PERSONA]. Nel mento si afferma che, pur non valendo nel processo penale la presunzione di cui all'art. 2-bis I. 31 maggio 1965, n. 575, prevista in tema di misure di prevenzione, la dimostrazione della interposizione fittizia con l'intestazione del bene in capo a un terzo si atteggia in modo diverso a seconda che si tratti di un terzo estraneo oppure di stretti congiunti conviventi con l'indagato, ovvero di persone di massima fiducia dell'interposto, e in ogni caso può fondarsi sulla sproporzione tra il valore del bene e la capacità reddituale ed economica dell'intestatario formale. Vengono quindi valorizzati due fatti ritenuti determinanti ai fini della decisione: la Datoaddio, moglie del Piccolo e madre dell'attuale ricorrente, si è prestata a fare da prestanome del marito anche in relazione ad altri immobili sottoposti a sequestro e che la vicenda relativa alla società COGEPI, costituita nel 2013 e gestita dal Piccolo, dimostra come questo ultimo abbia utilizzato i propri figli Iolanda (attuale ricorrente) e Michele come intestatari fittizi per porre al riparo da azioni giudiziarie di confisca il compendio societario. Sulle modalità d'acquisto dell'immobile, a fronte della deduzione difensiva della provvista finanziaria derivante dalla somma di 250.000 euro erogata dalla Banca di Roma a titolo di mutuo ipotecario connesso all'acquisto avvenuto al prezzo indicato in 205.000 euro, si sostiene come il nucleo familiare fosse manifestamente incapiente e che sussistono dubbi sul corrispettivo realmente versato nella compravendita dell'immobile rispetto al prezzo dichiarato nell'atto, poiché - secondo nozioni di comune esperienza - la somma erogata da un istituto bancario non può essere superiore a quella corrisposta per l'acquisto dell'immobile costituente la garanzia reale del prestito. Da ciò è stato possibile desumere che il valore dell'immobile acquistato fosse maggiore del dichiarato e, in assenza del piano di ammortamento, si è stimato che la rata mensile da pagare fosse pari a 1.388 euro mensili. In relazione a questi dati si è considerata inattendibile la consulenza di parte che ha stimato in 224.114 euro il reddito dichiarato dalla Datoaddio senza distinguere le singole annualità in cui dovevano essere pagati i ratei del mutuo e senza tenere conto dei saldi negativi accumulati dal nucleo familiare di appartenenza, arrivando alla conclusione che le fonti reddito lecite fossero insufficienti a far fronte al debito contratto insieme alle spese familiari, con la conseguenza che si è utilizzato certamente denaro di provenienza illecita procurato dal [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], terza interessata quale attuale proprietaria, di revoca del sequestro preventivo dell'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] (CE) località [OSCURATO:PERSONA] al viale dei Pini (Fol. 160, part. 5388, sub. 1) sequestrato ex artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 12-sexies I. 7 agosto 1992, n. 356, ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento dell'impugnata ordinanza sulla base di un unico motivo. 2.2. Con detto motivo, si denuncia ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., l'inosservanza degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 12-sexies I. 7 agosto 1992, n. 356, per mancanza dei requisiti della disponibilità dell'immobile in esame da parte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] (marito della ricorrente) e della sproporzione tra l'immobile medesimo e le provviste economiche della ricorrente, al momento dell'acquisto •dello stesso, nonché per inosservanza degli artt. 125 e 192, comma 2, cod. proc. perì. per omessa motivazione in ordine alla carenza dei requisiti della disponibilità dell'immobile in esame da parte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] (marito della ricorrente) e della sproporzione tra l'immobile medesimo e le provviste economiche della ricorrente, al momento dell'acquisto dello stesso dedotte con l'istanza di revoca del sequestro e con i motivi di appello. 2.3. Veniva, infine, richiesta la trattazione orale dell'udienza. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il motivo di ricorso è infondato e va, perciò, rigettato. 5. Va preliminarmente considerato che, secondo l'insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giucLce (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). Dal che, alla stregua di tale criterio direttivo, deve riconoscersi che l'ordinanza impugnata è immune da tutti i vizi denunciati in ricorso. 6. Dalla lettura della motivazione del provvedimento impugnato, infatti, è possibile desumere la disponibilità effettiva del bene da parte del [OSCURATO:PERSONA], attraverso l'interposizione formale fittizia della moglie e madre dell'attuale ricorrente, dal fatto, incontestato, che la Datoaddio si è prestata a fare da prestanome del marito anche in relazione ad altri immobili sottoposti a sequestro, insieme ai figli Iolanda (attuale ricorrente) e Michele. Circostanza confermata dall'assenza di un'effettiva capacità economica del nucleo familiare al momento dell'acquisto, effettuato grazie al mutuo bancario descritto sopra. Sul punto, la deduzione difensiva che individua la provvista utilizzata per il pagamento del corrispettivo della compravendita prima della donazione dalla genitrice alla ricorrente, apparentemente comprovata dall'allegata consulenza di parte, non può essere valutata come attendibile. Come già evidenziato, infatti, nel provvedimento impugnato, con motivazione logica e immune da censure o contraddizioni, non è dato comprendere come la banca abbia erogato una somma superiore al valore dichiarato dell'immobile costituente garanzia del credito e, in assenza di redditi dichiarati in condizioni di assoluta incapienza con saldi annuali negativi del nucleo familiare, si sia potuto far fronte alle spese familiari oltre che al pagamento dei ratei del mutuo. 7. Va, quindi, considerato che, "in relazione alla speciale ipotesi di confisca di cui all'art. 12-sexies della L. 7 agosto 1992, n. 356, l'accertamento dell'intestazione fittizia dei beni da parte del terzo deve essere condotto sulla base di fatti concludenti concreti, senza ricorrere a presunzioni. Ne consegue che, a tal fine, può assumere valenza probatoria anche la sproporzione di valore tra il bene formalmente intestato e il reddito effettivamente percepito, purché il dato relativo alla sproporzione, valutato assieme a tutte le altre circostanze del fatto concreto, appaia sicuramente dimostrativo della natura simulata dell'intestazione" (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 42717 del 05/11/2010, Rv. 248929 - 01) e che "in tema di sequestro preventivo propedeutico alla confisca di cui all'art. 12 "sexies" D.L. n. 306 del 192, conv. in I. n. 356 del 1992, sussiste a carico del titolare apparente di beni (nella specie il fratello ed altri componenti della famiglia dell'indagato) una presunzione di illecita accumulazione patrimoniale in forza della quale è sufficiente dimostrare che il titolare apparente non svolge un'attività tale da procurargli il bene per invertire l'onere della prova ed imporre alla parte di dimostrare da quale reddito legittimo proviene l'acquisto e la veritiera appartenenza del bene medesimo (Cass., Sez. 5, n. 26041 del 26/05/2011, Rv. 250922 - 01; Sez. 6, n. 39259 del 04/07/2013, Rv. 257085 - 01). Da questi principi di diritto, applicabili al caso in esame, discende che l'immobile sottoposto a sequestro sia stato acquistato dal [OSCURATO:PERSONA] con denaro proveniente dalle sue attività criminali e successivamente sia stato "schermato" attraverso l'intestazione fittizia alla moglie che poi lo ha donato alla figlia, attuale ricorrente, pertanto, si deve ritenere il provvedimento impugnato sia immune dai vizi denunciati. 8. Da ciò deriva il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in
Decreto Cassazione n. 20454/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris