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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28990/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica pedissequamente profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito all'esito di una puntuale e logica valutazione delle emergenze probatorie con riguardo, in particolare, al giudizio di responsabilità (si vedano le puntuali considerazioni spese nel rimarcare la posizione di custode del ricorrente e le ragioni di deterioramento dell'area sottoposto a sequestro, il pieno coinvolgimento del ricorrente nell'azione illecita sotto i diversi versanti considerati dalla fattispecie di riferimento); alla negata applicazione del disposto dell'ad 131 bis cp in ragione non solo della abitualità ostativa ( correttamente ritenuta per la natura dei precedenti del prevenuto), ma anche per la intrinseca gravità della condotta a giudizio; alla conferma della recidiva, ritenuta alla luce di una motivazione sufficiente e non illogica e all'esito di un adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, mettendo in evidenza la crescente pericolosità del Russo resa sintomatica dal fatto a giudizio alla luce dei precedenti del ricorrente rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 giugno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica pedissequamente profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito all'esito di una puntuale e logica valutazione delle emergenze probatorie con riguardo, in particolare, al giudizio di responsabilità (si vedano le puntuali considerazioni spese nel rimarcare la posizione di custode del ricorrente e le ragioni di deterioramento dell'area sottoposto a sequestro, il pieno coinvolgimento del ricorrente nell'azione illecita sotto i diversi versanti considerati dalla fattispecie di riferimento); alla negata applicazione del disposto dell'ad 131 bis cp in ragione non solo della abitualità ostativa ( correttamente ritenuta per la natura dei precedenti del prevenuto), ma anche per la intrinseca gravità della condotta a giudizio; alla conferma della recidiva, ritenuta alla luce di una motivazione sufficiente e non illogica e all'esito di un adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, mettendo in evidenza la crescente pericolosità del Russo resa sintomatica dal fatto a giudizio alla luce dei precedenti del ricorrente rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 giugno
Sentenza Cassazione n. 28990/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris