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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 19126/2026

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RRO, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocatoALESSANDRO FERRANTE;-controricorrente-Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 1782/2022 depositata il 16/02/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/06/2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22388/2022Numero sezionale 4841/2026Numero di raccolta generale 19126/2026Data pubblicazione 11/06/2026Il 19/11/2019 il Comune di Castelvolturno (CE) notificò alla contribuente,quale titolare di uno stabilimento balneare, un invito al pagamento inrelazione alla TARI per le annate 2015-2017.

La medesima propose ricorsoalla [OSCURATO:PERSONA] di Caserta che, con sentenza2959/2020, respinse il ricorso.Su appello della contribuente medesima, e con la sentenza n. 1782/22, laCommissione Tributaria Regionale per la Campania ha respinto il gravame.Secondo il giudice d’appello:- doveva convenirsi con la contribuente sul fatto che la documentazionerelativa alle predette annate impositive, dove sarebbe attestato il diritto auna riduzione quasi totale dell’imposta (98%) in considerazione del c.d.“autosmaltimento”, erano state inviate al Comune e tempestivamenteallegate, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice;- tuttavia, era corretta la valutazione del Comune che aveva ridotto latariffa del 30% per il 2015, 10% per il 2016 e 35% per il 2017 per“discarico per la tariffa igiene ambientale”, non essendo contrastata daalcun dato certo e documentato la valutazione del Comune secondo cui,nel periodo in questione, non fu avviata al riciclo una quantità di rifiuti taleda legittimare una riduzione in misura maggiore, rispettando il dettatodegli artt. 195 e 238, comma 10, d.lgs. 152/06;- non si ravvisava violazione del principio di cui all’art. 174 del trattatoCEE;- la documentazione prodotta evidenziava la formale regolarità dellemodalità seguite dai funzionari comunali per la quantificazione del“discarico” succitato.Ricorre per cassazione la contribuente con due motivi di censura.Resiste il Comune di Castelvolturno con controricorso integrato dasuccessiva memoria.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 22388/2022Numero sezionale 4841/2026Numero di raccolta generale 19126/2026Data pubblicazione 11/06/20261.

Con il primo motivo la ricorrente censura un vizio della motivazione suifatti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c.Lamenta l’”omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione” su fattodecisivo della controversia, rappresentato dall’auto-smaltimento dei rifiuti,riconosciuto dal Comune quale riduzione della tariffa solo in misuraparziale.

Sostiene che la Corte di merito abbia errato ritenendo che lariduzione sia proporzionale alla quota di rifiuti riciclati e non la totalità aisensi dell’art. 238, comma 10, d.lgs. 152/06 per la quota variabile dellaTARI.

Sostiene d’avere provato documentalmente d’avere autonomamentesmaltito oltre l’80% dei rifiuti nel 2015, oltre il 68% nel 2016 e oltre l’86%nel 2017.

Lamenta che il Comune non abbia proceduto ad alcun attoistruttorio onde accertare l’effettiva quantità di rifiuti autosmaltitiribadendo come sia errato equiparare la quota di riduzione della tassa allaquota di rifiuti autosmaltiti, atteso che le quantità affermate dallacontribuente sarebbero risultate altresì dalla “documentazione in atti dellostesso Comune resistente”.1.

Il motivo è inammissibile.1.2 La censura è strutturata secondo il testo dell’art. 360, comma primo,n. 5 c.p.c. nella versione precedente le modifiche intervenute nel 2012.L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 deld.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134,introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione,relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, lacui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, cheabbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia caratteredecisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esitodiverso della controversia).Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366,primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., ilricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, ilNumero registro generale 22388/2022Numero sezionale 4841/2026Numero di raccolta generale 19126/2026Data pubblicazione 11/06/2026"dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il"quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le partie la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementiistruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fattodecisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunquepreso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia datoconto di tutte le risultanze probatorie. (Cass. Sez.

U., 07/04/2014, n.8053, Rv. 629831 - 01).La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoniermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimocostituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, èdenunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di "sufficienza" della motivazione. (Cass. Sez.

U.,07/04/2014, n. 8053, Rv. 629830 - 01).1.3 Nel caso specifico, non si verte su di un fatto storico sul quale èomessa la valutazione, avendo la Corte territoriale esaminato il fatto eoperato una valutazione di correttezza dell’apprezzamento dell’ente locale.A fronte di ciò, l’unica censura operabile sotto il profilo motivazionale èquella di cui all’art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c., non svolta nelpresente ricorso.

Se infatti è ammissibile un potere di riqualificazione daparte di questa Corte in ordine a tal sorta di censure e solo nei casi diNumero registro generale 22388/2022Numero sezionale 4841/2026Numero di raccolta generale 19126/2026Data pubblicazione 11/06/2026motivazione assente o apparente (Cass. 13248 del 30/6/2020, Rv658088-01), occorre pur sempre che la censura sia posta in termini dinullità della sentenza, ciò che non è nel caso specifico (Cass. Sez. 2,7/2/2018, n. 10862, Rv 648018-01), dove il ricorso si limita a censurareun generico “vizio di motivazione”.2.

Con il secondo motivo censura la violazione e falsa applicazione degliartt. 195 e 238, decimo comma, d.lgs. 152/06, 1, comma 649, dl 16/14,conv. con mod. nella legge n. 68/14 successive modificazioni, del principiocomunitario “chi inquina paga” di cui all’art. 174 del Trattato CE e 15,direttiva 2006/12/CE, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.Lamenta in particolare la violazione del citato art. 238, comma 10, deld.lgs. 152/06 che prevede come il coefficiente di riduzione debba essereproporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostrid’aver avviato al recupero mediante attestazione del consegnatario.

Sitratterebbe pertanto di un recupero “integrale” con riferimento allafrazione autosmaltita.

Sostiene, alla stregua di quanto deciso dal Consigliodi Stato nella sentenza 585/2018, che avrebbe annullato sul punto ilregolamento dell’ente locale, che il Comune non sia libero nel determinarela percentuale di riduzione ai sensi della disposizione succitata ma, oltre aprevedere che la riduzione sia proporzionale, non sarebbe autorizzato afissare un limite massimo alla predetta riduzione, producendosi altrimentiun’inammissibile alterazione dello stesso criterio di proporzionalità.Richiama a tal fine giurisprudenza di questa Corte (Cass. 775/2011,7187/21).Evidenzia come l’affermazione secondo cui non sarebbe provatol’autosmaltimento in misura superiore a quanto concesso dal Comunesarebbe frutto dell’errore nell’interpretazione degli “atti processuali”risultando tali elementi anche dalla “stessa documentazione versata in attidal Comune” da cui risulterebbe che la quasi totalità dei rifiuti vienesmaltita o avviata al recupero autonomamente da parte della società.Numero registro generale 22388/2022Numero sezionale 4841/2026Numero di raccolta generale 19126/2026Data pubblicazione 11/06/20262.1 Anche questo motivo è inammissibile per carenza di specificità.2.2 Con lo stesso si prospetta una violazione di legge in relazione allapresunta applicazione d’un regolamento comunale, asseritamentedichiarato illegittimo e di cui si chiede implicitamente la disapplicazione,che però non viene trascritto nel contenuto né si indica specificamente diquali disposizioni si tratti e perché le stesse sarebbero rilevanti nel casospecifico.

La censura incorre pertanto nel difetto di autosufficienza ai sensidell’art. 366, comma primo, n. 6 c.p.c.

Qualora con il ricorso percassazione si sollevino censure che comportino l'esame di deliberecomunali, decreti sindacali e regolamenti comunali, è necessario - in virtùdel principio di autosufficienza del ricorso stesso - che il testo di tali attisia interamente trascritto e che siano, inoltre, dedotti i criteri diermeneutica asseritamente violati, con l'indicazione delle modalitàrelativa censura limitarsi ad una mera prospettazione di un risultatointerpretativo diverso da quello accolto nella sentenza, in quantol'interpretazione dell'atto amministrativo costituisce un accertamento infatto istituzionalmente riservato al giudice di merito (Cass. Sez. 5,24/01/2022, n. 1951, Rv. 663679 - 01).

Alla stregua di ciò appareevidente come il mero riferimento, effettuato a pag. 3 del ricorso, alla“norma del regolamento di disciplina della TARI adottato dal Comune diCastel Volturno” non possa in alcun modo ritenersi connotato dal requisitodi specificità richiesto dalla norma.2.3 A ciò si aggiunga come la Corte di merito - dopo avere dato atto che lacontribuente aveva comunicato tempestivamente al Comune diCastelvolturno la documentazione che avrebbe dovuto legittimare lapretesa d’ottenere la riduzione del 98% della quota variabile TARI per glianni in oggetto 2015-2017 - ha operato un’autonoma valutazione sullacorrettezza di quella operata dall’ente locale, nella misura del 30% perl’anno 2015, del 10% per l’anno 2016 e del 35% per l’anno 2017, senzaNumero registro generale 22388/2022Numero sezionale 4841/2026Numero di raccolta generale 19126/2026Data pubblicazione 11/06/2026richiamare in alcun modo il regolamento in questione né dando in alcunmodo contezza d’avere applicato una percentuale massima di riduzione.2.4 Ne deriva che, al di là della condivisibilità della valutazione operata dalgiudice di merito, che non è sindacabile in fase di legittimità se non neilimiti della censura motivazionale qui non ritualmente formulata, non vi èalcuno spazio per sindacare la legittimità d’un regolamento di cui non ènoto il contenuto e che non viene punto richiamato neppureindirettamente nella sentenza impugnata.3.

All’inammissibilità dei motivi segue il rigetto del ricorso e la condannadella ricorrente alla rifusione, a favore del Comune controricorrente, dellespese della fase di legittimità che vanno liquidate come da dispositivo.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favoredel Comune controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in € 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/06/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RRO, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocatoALESSANDRO FERRANTE;-controricorrente-Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 1782/2022 depositata il 16/02/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/06/2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22388/2022Numero sezionale 4841/2026Numero di raccolta generale 19126/2026Data pubblicazione 11/06/2026Il 19/11/2019 il Comune di Castelvolturno (CE) notificò alla contribuente,quale titolare di uno stabilimento balneare, un invito al pagamento inrelazione alla TARI per le annate 2015-2017. La medesima propose ricorsoalla [OSCURATO:PERSONA] di Caserta che, con sentenza2959/2020, respinse il ricorso.Su appello della contribuente medesima, e con la sentenza n. 1782/22, laCommissione Tributaria Regionale per la Campania ha respinto il gravame.Secondo il giudice d’appello:- doveva convenirsi con la contribuente sul fatto che la documentazionerelativa alle predette annate impositive, dove sarebbe attestato il diritto auna riduzione quasi totale dell’imposta (98%) in considerazione del c.d.“autosmaltimento”, erano state inviate al Comune e tempestivamenteallegate, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice;- tuttavia, era corretta la valutazione del Comune che aveva ridotto latariffa del 30% per il 2015, 10% per il 2016 e 35% per il 2017 per“discarico per la tariffa igiene ambientale”, non essendo contrastata daalcun dato certo e documentato la valutazione del Comune secondo cui,nel periodo in questione, non fu avviata al riciclo una quantità di rifiuti taleda legittimare una riduzione in misura maggiore, rispettando il dettatodegli artt. 195 e 238, comma 10, d.lgs. 152/06;- non si ravvisava violazione del principio di cui all’art. 174 del trattatoCEE;- la documentazione prodotta evidenziava la formale regolarità dellemodalità seguite dai funzionari comunali per la quantificazione del“discarico” succitato.Ricorre per cassazione la contribuente con due motivi di censura.Resiste il Comune di Castelvolturno con controricorso integrato dasuccessiva memoria.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 22388/2022Numero sezionale 4841/2026Numero di raccolta generale 19126/2026Data pubblicazione 11/06/20261. Con il primo motivo la ricorrente censura un vizio della motivazione suifatti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c.Lamenta l’”omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione” su fattodecisivo della controversia, rappresentato dall’auto-smaltimento dei rifiuti,riconosciuto dal Comune quale riduzione della tariffa solo in misuraparziale. Sostiene che la Corte di merito abbia errato ritenendo che lariduzione sia proporzionale alla quota di rifiuti riciclati e non la totalità aisensi dell’art. 238, comma 10, d.lgs. 152/06 per la quota variabile dellaTARI. Sostiene d’avere provato documentalmente d’avere autonomamentesmaltito oltre l’80% dei rifiuti nel 2015, oltre il 68% nel 2016 e oltre l’86%nel 2017. Lamenta che il Comune non abbia proceduto ad alcun attoistruttorio onde accertare l’effettiva quantità di rifiuti autosmaltitiribadendo come sia errato equiparare la quota di riduzione della tassa allaquota di rifiuti autosmaltiti, atteso che le quantità affermate dallacontribuente sarebbero risultate altresì dalla “documentazione in atti dellostesso Comune resistente”.1. Il motivo è inammissibile.1.2 La censura è strutturata secondo il testo dell’art. 360, comma primo,n. 5 c.p.c. nella versione precedente le modifiche intervenute nel 2012.L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 deld.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134,introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione,relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, lacui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, cheabbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia caratteredecisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esitodiverso della controversia).Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366,primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., ilricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, ilNumero registro generale 22388/2022Numero sezionale 4841/2026Numero di raccolta generale 19126/2026Data pubblicazione 11/06/2026"dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il"quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le partie la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementiistruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fattodecisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunquepreso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia datoconto di tutte le risultanze probatorie. (Cass. Sez. U., 07/04/2014, n.8053, Rv. 629831 - 01).La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoniermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimocostituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, èdenunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di "sufficienza" della motivazione. (Cass. Sez. U.,07/04/2014, n. 8053, Rv. 629830 - 01).1.3 Nel caso specifico, non si verte su di un fatto storico sul quale èomessa la valutazione, avendo la Corte territoriale esaminato il fatto eoperato una valutazione di correttezza dell’apprezzamento dell’ente locale.A fronte di ciò, l’unica censura operabile sotto il profilo motivazionale èquella di cui all’art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c., non svolta nelpresente ricorso. Se infatti è ammissibile un potere di riqualificazione daparte di questa Corte in ordine a tal sorta di censure e solo nei casi diNumero registro generale 22388/2022Numero sezionale 4841/2026Numero di raccolta generale 19126/2026Data pubblicazione 11/06/2026motivazione assente o apparente (Cass. 13248 del 30/6/2020, Rv658088-01), occorre pur sempre che la censura sia posta in termini dinullità della sentenza, ciò che non è nel caso specifico (Cass. Sez. 2,7/2/2018, n. 10862, Rv 648018-01), dove il ricorso si limita a censurareun generico “vizio di motivazione”.2. Con il secondo motivo censura la violazione e falsa applicazione degliartt. 195 e 238, decimo comma, d.lgs. 152/06, 1, comma 649, dl 16/14,conv. con mod. nella legge n. 68/14 successive modificazioni, del principiocomunitario “chi inquina paga” di cui all’art. 174 del Trattato CE e 15,direttiva 2006/12/CE, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.Lamenta in particolare la violazione del citato art. 238, comma 10, deld.lgs. 152/06 che prevede come il coefficiente di riduzione debba essereproporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostrid’aver avviato al recupero mediante attestazione del consegnatario. Sitratterebbe pertanto di un recupero “integrale” con riferimento allafrazione autosmaltita. Sostiene, alla stregua di quanto deciso dal Consigliodi Stato nella sentenza 585/2018, che avrebbe annullato sul punto ilregolamento dell’ente locale, che il Comune non sia libero nel determinarela percentuale di riduzione ai sensi della disposizione succitata ma, oltre aprevedere che la riduzione sia proporzionale, non sarebbe autorizzato afissare un limite massimo alla predetta riduzione, producendosi altrimentiun’inammissibile alterazione dello stesso criterio di proporzionalità.Richiama a tal fine giurisprudenza di questa Corte (Cass. 775/2011,7187/21).Evidenzia come l’affermazione secondo cui non sarebbe provatol’autosmaltimento in misura superiore a quanto concesso dal Comunesarebbe frutto dell’errore nell’interpretazione degli “atti processuali”risultando tali elementi anche dalla “stessa documentazione versata in attidal Comune” da cui risulterebbe che la quasi totalità dei rifiuti vienesmaltita o avviata al recupero autonomamente da parte della società.Numero registro generale 22388/2022Numero sezionale 4841/2026Numero di raccolta generale 19126/2026Data pubblicazione 11/06/20262.1 Anche questo motivo è inammissibile per carenza di specificità.2.2 Con lo stesso si prospetta una violazione di legge in relazione allapresunta applicazione d’un regolamento comunale, asseritamentedichiarato illegittimo e di cui si chiede implicitamente la disapplicazione,che però non viene trascritto nel contenuto né si indica specificamente diquali disposizioni si tratti e perché le stesse sarebbero rilevanti nel casospecifico. La censura incorre pertanto nel difetto di autosufficienza ai sensidell’art. 366, comma primo, n. 6 c.p.c. Qualora con il ricorso percassazione si sollevino censure che comportino l'esame di deliberecomunali, decreti sindacali e regolamenti comunali, è necessario - in virtùdel principio di autosufficienza del ricorso stesso - che il testo di tali attisia interamente trascritto e che siano, inoltre, dedotti i criteri diermeneutica asseritamente violati, con l'indicazione delle modalitàrelativa censura limitarsi ad una mera prospettazione di un risultatointerpretativo diverso da quello accolto nella sentenza, in quantol'interpretazione dell'atto amministrativo costituisce un accertamento infatto istituzionalmente riservato al giudice di merito (Cass. Sez. 5,24/01/2022, n. 1951, Rv. 663679 - 01). Alla stregua di ciò appareevidente come il mero riferimento, effettuato a pag. 3 del ricorso, alla“norma del regolamento di disciplina della TARI adottato dal Comune diCastel Volturno” non possa in alcun modo ritenersi connotato dal requisitodi specificità richiesto dalla norma.2.3 A ciò si aggiunga come la Corte di merito - dopo avere dato atto che lacontribuente aveva comunicato tempestivamente al Comune diCastelvolturno la documentazione che avrebbe dovuto legittimare lapretesa d’ottenere la riduzione del 98% della quota variabile TARI per glianni in oggetto 2015-2017 - ha operato un’autonoma valutazione sullacorrettezza di quella operata dall’ente locale, nella misura del 30% perl’anno 2015, del 10% per l’anno 2016 e del 35% per l’anno 2017, senzaNumero registro generale 22388/2022Numero sezionale 4841/2026Numero di raccolta generale 19126/2026Data pubblicazione 11/06/2026richiamare in alcun modo il regolamento in questione né dando in alcunmodo contezza d’avere applicato una percentuale massima di riduzione.2.4 Ne deriva che, al di là della condivisibilità della valutazione operata dalgiudice di merito, che non è sindacabile in fase di legittimità se non neilimiti della censura motivazionale qui non ritualmente formulata, non vi èalcuno spazio per sindacare la legittimità d’un regolamento di cui non ènoto il contenuto e che non viene punto richiamato neppureindirettamente nella sentenza impugnata.3. All’inammissibilità dei motivi segue il rigetto del ricorso e la condannadella ricorrente alla rifusione, a favore del Comune controricorrente, dellespese della fase di legittimità che vanno liquidate come da dispositivo.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favoredel Comune controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in € 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/06/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto
Sentenza Cassazione n. 19126/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris