Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2021

Cassazione n. 36248/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso !a sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto le doglianze proposte introducono censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, meramente riproduttive di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e mettono in discussione il tema della recidiva benché la sentenza impugnata risulti sorretta da una complessiva, sufficiente e non illogica motivazione e dia adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, peraltro prospettate in appello in termini di marcata generosità, tali da rendere inammissibile a monte la relativa deduzione Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20/5/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso !a sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto le doglianze proposte introducono censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, meramente riproduttive di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e mettono in discussione il tema della recidiva benché la sentenza impugnata risulti sorretta da una complessiva, sufficiente e non illogica motivazione e dia adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, peraltro prospettate in appello in termini di marcata generosità, tali da rendere inammissibile a monte la relativa deduzione Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/5/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]