CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 aprile 2026
Cassazione n. 10157/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
otempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L.-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado di Sicilia n.5143/2024 depositata il 02/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata e dal ricorso sievince che la [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava innanzi alla Commissione tributariaNumero registro generale 2606/2025Numero sezionale 785/2026Numero di raccolta generale 10157/2026Data pubblicazione 19/04/2026provinciale di Messina l’avviso di accertamento n. TYX03GB01000, aventead oggetto IRES, IRAP ed IVA relative all’anno 2013.Tale avviso era stato emesso a seguito di accertamenti compiuti a caricodella società che svolgeva attività di “commercio di gas distribuitomediante condotte” ed aveva ad oggetto diverse contestazioni (maggioriricavi, ammortamenti non riconosciuti, omessa fatturazione di operazioniimponibili); per quanto ancora interessa in questa sede, in particolare, sirilevava che non erano state emesse fatture per le prestazioni di“vettoriamento” (cioè di movimentazione e consegna del gas attraverso larete) che, riguardando prestazioni di servizi di carattere periodico ocontinuativo, andavano emesse nel mese successivo a quello in cui eranostate rese.Con il ricorso la contribuente sollevava contestazioni di carattere formale esostanziale.La CTP rigettava il ricorso.2. A seguito di appello proposto dalla società (al quale resisteva l’Agenziadelle Entrate), la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Siciliaannullava parzialmente l’avviso in relazione ai maggiori ricavi noncontabilizzati ai fini IRES e all’omessa documentazione di operazioniimponibili per € 183.674,15.Con riguardo a tale profilo, infatti, il giudice d’appello rilevava che,trattandosi di prestazioni di servizi, la fatturazione doveva avvenire almomento del pagamento, mentre «è onere dell’Amministrazionefinanziaria dimostrare che se non vi è stata fatturazione alla scadenza, ciòsia dipeso dall’intento del cedente di eludere l’IVA (cfr. Sez. 5 - , Sentenzan. 9062 del 01/04/2021, Rv. 661163 – 01)».3. Avverso tale sentenza l’Amministrazione ha proposto ricorso percassazione affidato ad un unico motivo.Non ha resistito con controricorso la contribuente che è rimasta intimata.Numero registro generale 2606/2025Numero sezionale 785/2026Numero di raccolta generale 10157/2026Data pubblicazione 19/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONELa Corte,rilevato che, con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate halamentato il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazionedell’art. 6 comma 3 d.P.R. 633/1972;considerato che la ricorrente ha impugnato esclusivamente la statuizionerelativa all’IVA, osservando che il vettoriamento costituisce prestazione diservizi e che, per tale motivo, la stessa andrebbe fatturataperiodicamente, nel mese successivo a quello in cui è stata resa, ai sensidell’art. 6, comma 3°, d.P.R. 633/1972;ritenuto che sia opportuna la trattazione della predetta questione inpubblica udienza; P.Q.Mrinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/01/2026.Il Presidente