CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2022
Cassazione n. 06440/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di GENOVAdato avvisoalle par-7-t1-;; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Genova ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Considerato che la doglianza proposta - che deduce l'assenza di motivazione sull'art. 129 cod. proc. pen. - è manifestamente infondata, perché il Tribunale ha espressamente escluso la possibilità di addivenire a una pronuncia liberatoria; è generica poiché non indica quali elementi concreti avrebbero dovuto condurre a alla decisione richiesta; inoltre esule dal novero dei motivi deducibili ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]