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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 gennaio 2025

Cassazione n. 09560/2025

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PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. 117/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 33746/2024 [OSCURATO:PERSONA] semplificata M. [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/09/1967 avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l’avv.

S. Pignataro, che ha insistito nell’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice cautelare, ha respinto l’istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di sequestro preventivo, ai sensi dell’art. 321 comma 1, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 9560/2025 Roma, lì, 10/03/2025 cod.proc.pen., delle quote sociali della [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA], nella sua disponibilità, in relazione al reato di cui all’art. 452 quaterdecies cod.pen. contestato al legale rappresentante della società.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia e procuratore speciale, e ne ha chiesto l’annullamento deducendo tre motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 125, 257, 324 cod.proc.pen. e 24, 111 Cost. e 6 [OSCURATO:PERSONA] la ricorrente, terza estranea al reato, che l’ordinanza impugnata avrebbe respinto la richiesta di riesame ritenendo di non dovere esaminare i presupposti per l’applicazione del sequestro preventivo da parte del terzo estraneo, ma soltanto dedurre la propria titolarità o disponibilità del bene sequestrato e l'inesistenza di relazioni di collegamento concorsuale con l'indagato.

L’ordinanza non avrebbe tenuto conto del più recente della giurisprudenza di legittimità, secondo cui anche al terzo estraneo al reato è legittimato a contestare il fumus commissi delicti e il periculum in mora.

Ancora di recente, la corte di cassazione con la pronuncia n. 32272 del 2024, ha ribadito la legittimazione del terzo a contestare sia il profilo del fumus che del periculum in mora.

L’ordinanza impugnata che ha escluso la legittimazione della ricorrente ed ha rigettato l’istanza di riesame ritenendo sussistenti, oltre all’intestazione fittizia, anche indizi di concorsualità nel reato con l’indagato, deve essere annullata.

La circostanza che la Barbaro sia proprietaria di una minima quota sociale e che sia la moglie dell'indagato non dimostrerebbero la sussistenza dell'interposizione fittizia o indizi di compartecipazione della ricorrente nell'attività contestata al coniuge in assenza di elementi ultronei asintomatici della gestione da parte dell'indagato dei diritti sociali della ricorrente ovvero del coinvolgimento di questa e la condotta illecita costituente il fumus commissi delicti.

D'altro canto, nell'istanza di riesame era stata sostenuta l'assoluta estraneità della ricorrente al reato proprio perché negli atti di indagini non erano indicati elementi investigativi a sostegno della sussistenza di relazioni concorsuale con l'indagato.

Pertanto, l'ordinanza impugnata sarebbe affetta anche da violazioni di legge e ciò in quanto il provvedimento impugnato non avrebbe esaminato i motivi oggetto dell'istanza inerenti la contestazione del fumus commissi delitti e del periculum in mora.

2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 125 cod.proc.pen., art. 452 quaterdecies cod.pen. e artt. 24, 111 Cost. e 6 Cedu.

In applicazione dei su enunciate principi, l’ordinanza impugnata non si sarebbe confrontata con le deduzioni difensive svolte nell’istanza e nella memoria in relazione alla configurabilità della condotta illecita contestata all’indagato [OSCURATO:PERSONA] nonché sul periculum in mora sia con riferimento all'assenza di nesso strumentale ma anche in relazione all'assenza di attualità della presunta esigenza cautelare da salvaguardare e alla violazione dei principi di adeguatezza gradualità e proporzionalità.

In particolare, la difesa aveva svolto argomentazioni in punto incompatibilità tra la fattispecie concreta contestata all'indagato e quella ipotizzata dagli organi inquirenti ovvero il concorso nel delitto di cui all'articolo 452 quaterdecies cod.pen. nell'arco di tempo nel quale la società RSR Ambiente, affidataria del servizio di raccolta e trasporti rifiuti di carta e cartone, aveva subdelegato la predetta attività alla [OSCURATO:SOCIETA].

Infatti, il mero subaffidamento del servizio di raccolta e trasporto di carte cartone di per sé non costituirebbe attività di intermediazione né attività di gestione illecita di rifiuti come rilevato dal consulente della difesa.

La contestazione mossa a [OSCURATO:PERSONA] si fonderebbe su un’errata interpretazione della normativa e segnatamente dell’art. 183 e 185 d.lgs n. 152 del 2006.

2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 321 cod.proc.pen., e artt. 24, 111 Cost. e 6 Cedu.

Secondo la ricorrente il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo anche in relazione al periculum in mora con riferimento sia al nesso strumentale che all'attualità dell'esigenza cautelare ritenuta sussistente nonché al mancato rispetto dei principi di adeguatezza proporzionalità e gradualità del sequestro in relazione ai quali il tribunale del riesame non avrebbe dedicato alcun argomento.

La sua omessa valutazione integrerebbe una violazione di legge deducibile anche dal terzo interessato perché legittimato a reclamare la restituzione del bene in difetto dei di uno dei presupposti fondamentali per la validità del sequestro.

In particolare, per garantire le medesime esigenze cautelari sarebbe stato sufficiente disporre il sequestro dei soli autocarri utilizzati per il trasporto parametrando il sacrificio patrimoniale imposto col sequestro al contributo effettivamente fornito in modo tale da non sacrificare i diritti dell'istante, come argomentato nell’istanza di restituzione.

Il difensore ha depositato memoria con motivi nuovi insistendo nell’accoglimento del ricorso rilevando che con ordinanza n. 233-R24 R.T.L. emessa il 19.12.2024 e depositata il 20.12.2024, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento dell’appello proposto dal ricorrente ai sensi dell’art. 322 bis c.p.p., ha revocato il sequestro preventivo delle quote sociali della [OSCURATO:SOCIETA]. di proprietà del geom. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso risulta inammissibile.

Occorre ricordare che secondo la costante giurisprudenza oggetto del sequestro preventivo di cui all'art. 321 comma 1, cod.proc.pen., qual è quello si cui si discute, implica l'esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore e può essere qualsiasi bene - a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reato - purché esso sia, sebbene indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (Sez. 3, n. 24065 del 11/04/2024, Scossa, Rv. 286552 – 01; Sez. 2, n. 31914 del 09/07/2015, Cosentino, Rv. 264473 – 01; Sez. 5, n. 16583 del 22/01/2010, Carlone, Rv. 246864 – 01).

Si è anche precisato che il sequestro preventivo non implica nemmeno la sussistenza di un collegamento tra il reato ed una persona, sicché, alle condizioni sopra evidenziate, non è indispensabile, ai fini della sua adozione, l'individuazione del responsabile del reato per il quale si procede, poiché la misura può colpire anche cose di proprietà di terzi estranei ad esso, purché la loro libera disponibilità possa favorire la prosecuzione del reato (Sez. 4, n. 28188 del 24/06/2009, Serreti, Rv. 244689 – 01).

L'appartenenza del bene al terzo estraneo al reato (come allega la ricorrente e risulta dal provvedimento impugnato dal momento che l’indagato è [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della società) non è, dunque, di per sè elemento ostativo alla legittimità del sequestro preventivo, nemmeno pro-quota.

Allo stesso modo si è affermata, quanto alla tipologia dei beni passibili di vincolo, la legittimità del sequestro preventivo delle quote di una società, pur se appartenenti a persona estranea al reato, qualora detta misura sia destinata ad impedire la protrazione dell'ipotizzata attività criminosa, poiché ciò che rileva in questi casi non è la titolarità del patrimonio sociale ma la sua gestione supposta illecita, e si può, d'altra parte riguardare il sequestro preventivo come idoneo ad impedire la commissione di ulteriori reati, pur se in maniera mediata ed indiretta, dal momento che esso priva i soci dei diritti relativi alle quote sequestrate, mentre la partecipazione alle assemblee ed il diritto di voto (anche in ordine all'eventuale nomina e revoca degli amministratori) spettano al custode designato in sede penale (Sez. 2, n. 31914 del 09/07/2015, Cosentino).

Quanto alla posizione del terzo estraneo, si è affermato che, ai fini della necessaria legittimazione, funzionale alla quantomeno astratta possibilità di ottenere la disponibilità del bene in vinculis in caso di accoglimento della domanda, è necessario che nell’assumere di avere diritto alla restituzione del bene sequestrato, il terzo deduca non solo la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene stesso, ma anche l'inesistenza di legami concorsuali nel reato Sez. 3, n. 23713 del 23/04/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286439.

In altri termini, non è sufficiente la sola titolarità del bene e il diritto alla restituzione, ma anche l’inesistenza di legali concorsuali nel reato commesso da altri.

Ora provvedimento impugnato, che ha escluso la legittimazione della ricorrente ritenendo sussistenti, oltre all’intestazione fittizia delle quote sociali, anche indizi di concorsualità nel reato con l’indagato [OSCURATO:PERSONA], coniuge della ricorrente, è genericamente censurato dalla ricorrente in punto inesistenza di legami concorsuali, positivamente argomentati, sicchè non ha allegato elementi a sostegno della sua legittimazione quale terza estranea alla restituzione delle quote sociali.

2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2025.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Ramacci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. 117/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 33746/2024 [OSCURATO:PERSONA] semplificata M. [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/09/1967 avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l’avv. S. Pignataro, che ha insistito nell’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice cautelare, ha respinto l’istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di sequestro preventivo, ai sensi dell’art. 321 comma 1, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 9560/2025 Roma, lì, 10/03/2025 cod.proc.pen., delle quote sociali della [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA], nella sua disponibilità, in relazione al reato di cui all’art. 452 quaterdecies cod.pen. contestato al legale rappresentante della società. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia e procuratore speciale, e ne ha chiesto l’annullamento deducendo tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 125, 257, 324 cod.proc.pen. e 24, 111 Cost. e 6 [OSCURATO:PERSONA] la ricorrente, terza estranea al reato, che l’ordinanza impugnata avrebbe respinto la richiesta di riesame ritenendo di non dovere esaminare i presupposti per l’applicazione del sequestro preventivo da parte del terzo estraneo, ma soltanto dedurre la propria titolarità o disponibilità del bene sequestrato e l'inesistenza di relazioni di collegamento concorsuale con l'indagato. L’ordinanza non avrebbe tenuto conto del più recente della giurisprudenza di legittimità, secondo cui anche al terzo estraneo al reato è legittimato a contestare il fumus commissi delicti e il periculum in mora. Ancora di recente, la corte di cassazione con la pronuncia n. 32272 del 2024, ha ribadito la legittimazione del terzo a contestare sia il profilo del fumus che del periculum in mora. L’ordinanza impugnata che ha escluso la legittimazione della ricorrente ed ha rigettato l’istanza di riesame ritenendo sussistenti, oltre all’intestazione fittizia, anche indizi di concorsualità nel reato con l’indagato, deve essere annullata. La circostanza che la Barbaro sia proprietaria di una minima quota sociale e che sia la moglie dell'indagato non dimostrerebbero la sussistenza dell'interposizione fittizia o indizi di compartecipazione della ricorrente nell'attività contestata al coniuge in assenza di elementi ultronei asintomatici della gestione da parte dell'indagato dei diritti sociali della ricorrente ovvero del coinvolgimento di questa e la condotta illecita costituente il fumus commissi delicti. D'altro canto, nell'istanza di riesame era stata sostenuta l'assoluta estraneità della ricorrente al reato proprio perché negli atti di indagini non erano indicati elementi investigativi a sostegno della sussistenza di relazioni concorsuale con l'indagato. Pertanto, l'ordinanza impugnata sarebbe affetta anche da violazioni di legge e ciò in quanto il provvedimento impugnato non avrebbe esaminato i motivi oggetto dell'istanza inerenti la contestazione del fumus commissi delitti e del periculum in mora. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 125 cod.proc.pen., art. 452 quaterdecies cod.pen. e artt. 24, 111 Cost. e 6 Cedu. In applicazione dei su enunciate principi, l’ordinanza impugnata non si sarebbe confrontata con le deduzioni difensive svolte nell’istanza e nella memoria in relazione alla configurabilità della condotta illecita contestata all’indagato [OSCURATO:PERSONA] nonché sul periculum in mora sia con riferimento all'assenza di nesso strumentale ma anche in relazione all'assenza di attualità della presunta esigenza cautelare da salvaguardare e alla violazione dei principi di adeguatezza gradualità e proporzionalità. In particolare, la difesa aveva svolto argomentazioni in punto incompatibilità tra la fattispecie concreta contestata all'indagato e quella ipotizzata dagli organi inquirenti ovvero il concorso nel delitto di cui all'articolo 452 quaterdecies cod.pen. nell'arco di tempo nel quale la società RSR Ambiente, affidataria del servizio di raccolta e trasporti rifiuti di carta e cartone, aveva subdelegato la predetta attività alla [OSCURATO:SOCIETA]. Infatti, il mero subaffidamento del servizio di raccolta e trasporto di carte cartone di per sé non costituirebbe attività di intermediazione né attività di gestione illecita di rifiuti come rilevato dal consulente della difesa. La contestazione mossa a [OSCURATO:PERSONA] si fonderebbe su un’errata interpretazione della normativa e segnatamente dell’art. 183 e 185 d.lgs n. 152 del 2006. 2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 321 cod.proc.pen., e artt. 24, 111 Cost. e 6 Cedu. Secondo la ricorrente il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo anche in relazione al periculum in mora con riferimento sia al nesso strumentale che all'attualità dell'esigenza cautelare ritenuta sussistente nonché al mancato rispetto dei principi di adeguatezza proporzionalità e gradualità del sequestro in relazione ai quali il tribunale del riesame non avrebbe dedicato alcun argomento. La sua omessa valutazione integrerebbe una violazione di legge deducibile anche dal terzo interessato perché legittimato a reclamare la restituzione del bene in difetto dei di uno dei presupposti fondamentali per la validità del sequestro. In particolare, per garantire le medesime esigenze cautelari sarebbe stato sufficiente disporre il sequestro dei soli autocarri utilizzati per il trasporto parametrando il sacrificio patrimoniale imposto col sequestro al contributo effettivamente fornito in modo tale da non sacrificare i diritti dell'istante, come argomentato nell’istanza di restituzione. Il difensore ha depositato memoria con motivi nuovi insistendo nell’accoglimento del ricorso rilevando che con ordinanza n. 233-R24 R.T.L. emessa il 19.12.2024 e depositata il 20.12.2024, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento dell’appello proposto dal ricorrente ai sensi dell’art. 322 bis c.p.p., ha revocato il sequestro preventivo delle quote sociali della [OSCURATO:SOCIETA]. di proprietà del geom. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso risulta inammissibile. Occorre ricordare che secondo la costante giurisprudenza oggetto del sequestro preventivo di cui all'art. 321 comma 1, cod.proc.pen., qual è quello si cui si discute, implica l'esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore e può essere qualsiasi bene - a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reato - purché esso sia, sebbene indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (Sez. 3, n. 24065 del 11/04/2024, Scossa, Rv. 286552 – 01; Sez. 2, n. 31914 del 09/07/2015, Cosentino, Rv. 264473 – 01; Sez. 5, n. 16583 del 22/01/2010, Carlone, Rv. 246864 – 01). Si è anche precisato che il sequestro preventivo non implica nemmeno la sussistenza di un collegamento tra il reato ed una persona, sicché, alle condizioni sopra evidenziate, non è indispensabile, ai fini della sua adozione, l'individuazione del responsabile del reato per il quale si procede, poiché la misura può colpire anche cose di proprietà di terzi estranei ad esso, purché la loro libera disponibilità possa favorire la prosecuzione del reato (Sez. 4, n. 28188 del 24/06/2009, Serreti, Rv. 244689 – 01). L'appartenenza del bene al terzo estraneo al reato (come allega la ricorrente e risulta dal provvedimento impugnato dal momento che l’indagato è [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della società) non è, dunque, di per sè elemento ostativo alla legittimità del sequestro preventivo, nemmeno pro-quota. Allo stesso modo si è affermata, quanto alla tipologia dei beni passibili di vincolo, la legittimità del sequestro preventivo delle quote di una società, pur se appartenenti a persona estranea al reato, qualora detta misura sia destinata ad impedire la protrazione dell'ipotizzata attività criminosa, poiché ciò che rileva in questi casi non è la titolarità del patrimonio sociale ma la sua gestione supposta illecita, e si può, d'altra parte riguardare il sequestro preventivo come idoneo ad impedire la commissione di ulteriori reati, pur se in maniera mediata ed indiretta, dal momento che esso priva i soci dei diritti relativi alle quote sequestrate, mentre la partecipazione alle assemblee ed il diritto di voto (anche in ordine all'eventuale nomina e revoca degli amministratori) spettano al custode designato in sede penale (Sez. 2, n. 31914 del 09/07/2015, Cosentino). Quanto alla posizione del terzo estraneo, si è affermato che, ai fini della necessaria legittimazione, funzionale alla quantomeno astratta possibilità di ottenere la disponibilità del bene in vinculis in caso di accoglimento della domanda, è necessario che nell’assumere di avere diritto alla restituzione del bene sequestrato, il terzo deduca non solo la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene stesso, ma anche l'inesistenza di legami concorsuali nel reato Sez. 3, n. 23713 del 23/04/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286439. In altri termini, non è sufficiente la sola titolarità del bene e il diritto alla restituzione, ma anche l’inesistenza di legali concorsuali nel reato commesso da altri. Ora provvedimento impugnato, che ha escluso la legittimazione della ricorrente ritenendo sussistenti, oltre all’intestazione fittizia delle quote sociali, anche indizi di concorsualità nel reato con l’indagato [OSCURATO:PERSONA], coniuge della ricorrente, è genericamente censurato dalla ricorrente in punto inesistenza di legami concorsuali, positivamente argomentati, sicchè non ha allegato elementi a sostegno della sua legittimazione quale terza estranea alla restituzione delle quote sociali. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Ramacci
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