CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 febbraio 2022
Cassazione n. 14668/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 del GIP TRIBUNALE di ASTIc1a--t--0 avvito alle partiR udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, il GIP del Tribunale di Asti ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod proc pen la pena nei termini concordemente richiesta dalle parti in relazione al contestato delitto di riciclaggio. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, BRESCIANI Daniel. 2.1. Il ricorso, con cui si lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla carenza dei presupposti per il proscioglimento dell'imputato e alla congruità della pena, propone motivi non consentiti perché non attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (cfr. comma 2 bis dell'art. 448 cod proc pen per come novellato dall'art. 1, comma 50, I. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017). 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA]