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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 22245/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 24/11/2022 del TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di revoca della misura di prevenzione della confisca di un terreno sito nel territorio del comune di Bagheria disposta dal Tribunale di Palermo con decreto 16 maggio 2017; rilevato che la ricorrente, con l'unico motivo, premesso di essere coniuge del soggetto proposto ([OSCURATO:PERSONA]) e proprietaria del bene confiscato, ha denunciato la violazione dell'art. 7 legge n. 1423/1956, in quanto la revoca della confisca di prevenzione è consentita anche in ragione di prove esistenti al momento del giudizio di prevenzione, ma non valutate in quella sede, come era avvenuto nel caso in esame, laddove il tribunale non aveva valutato il titolo di acquisto originario della proprietà da parte della Avorio ( decreto di usucapione); rilevato che l'ordinanza impugnata aveva ritenuto che la prova documentale dedotta non fosse nuova, in quanto preesistente al giudizio, al quale l'Avorio aveva partecipato quale terza proprietaria del bene; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, atteso il consolidato orientamento nel senso che "In tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore" (Sez.

U, n. 43668 del 26/05/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283707); ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La effettiva sussistenza di orientamenti controversi, superati dalla menzionata sentenza delle Sezioni Unite solo in tempi assai recenti, giustifica la omissione di condanna al versamento di somma di denaro alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 24/11/2022 del TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di revoca della misura di prevenzione della confisca di un terreno sito nel territorio del comune di Bagheria disposta dal Tribunale di Palermo con decreto 16 maggio 2017; rilevato che la ricorrente, con l'unico motivo, premesso di essere coniuge del soggetto proposto ([OSCURATO:PERSONA]) e proprietaria del bene confiscato, ha denunciato la violazione dell'art. 7 legge n. 1423/1956, in quanto la revoca della confisca di prevenzione è consentita anche in ragione di prove esistenti al momento del giudizio di prevenzione, ma non valutate in quella sede, come era avvenuto nel caso in esame, laddove il tribunale non aveva valutato il titolo di acquisto originario della proprietà da parte della Avorio ( decreto di usucapione); rilevato che l'ordinanza impugnata aveva ritenuto che la prova documentale dedotta non fosse nuova, in quanto preesistente al giudizio, al quale l'Avorio aveva partecipato quale terza proprietaria del bene; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, atteso il consolidato orientamento nel senso che "In tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore" (Sez. U, n. 43668 del 26/05/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283707); ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. La effettiva sussistenza di orientamenti controversi, superati dalla menzionata sentenza delle Sezioni Unite solo in tempi assai recenti, giustifica la omissione di condanna al versamento di somma di denaro alla Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il
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