Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 37933/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'annullamento con rinvio limitatamente alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, e inammissibile nel resto.

Il difensore presente avvocato [OSCURATO:PERSONA] chiede raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce con la quale è stato dichiarato colpevole del reato di cui all'art.6 bis, legge n. 401 del 1989 per aver, in occasione dell'incontro di calcio tra le squadre Nardò e Gravina, mentre le squadre erano pronte ad entrare in campo, acceso due fumogeni di colore rosso arancio ai piedi della gradinata, condannandolo alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione.

La Corte territoriale ha accolto parzialmentgaipello proposto dal Procuratore Generale avverso la sentenza emessa dal Tribunale di li:MEM che aveva assolto il ricorrente dal reato contestato perché il fatto non sussiste, ribaltando il giudizio del primo giudice in ordine all'affermazione della responsabilità, ma escludendo la sussistenza dell'aggravante prevista nell'ultimo periodo del primo comma dell'art.6 bis della L.401/1989, relativa al ritardo della competizione sportiva.

2. Il ricorrente affida ìl ricorso per cassazione a due motivi. 2.1.Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla sussistenza della fattispecie di cui all'art. 6 bis della legge n.401/1989, per carenza del pericolo concreto.

In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto integrata la fattispecie contestata in quanto l'accensione di due fumogeni ha determinato una condizione di concreta pericolosità per l'incolumità delle persone che attorniavano il ricorrente.

Il giudice di merito nulla tuttavia ha argomentato in ordine alla sussistenza del pericolo concreto, che ha ritenuto sussistente per il solo fatto di aver acceso i fumogeni, senza considerare che anche dalle dichiarazioni rese dai testi emerge che la condotta è consistita in una mera manifestazione di coreografia sportiva che non ha determinato alcuna situazione di pericolo.

Evidenzia, peraltro, che si contesta la fattispecie descritta dall'art.6 bis L.401/1989, la quale punisce chi "utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile", e non quella prevista dall'art. 6 ter della medesima legge, che punisce il possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive.

Ne segue che nel caso in disamina la condotta tenuta non integra la fattispecie in contestazione.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata statuizione del beneficio della sospensione condizionale della pena detentiva.

Evidenzia, al riguardo, che il precedente sportivo di cui è gravato non giustifica la totale carenza di motivazione sul punto, in quanto il giudice avrebbe dovuto comunque esprimere un giudizio prognostico in ordine alla personalità dell'imputato, anche alla luce della non particolare gravità dei fatti contestati.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, chiede l'annullamento del provvedimento limitatamente al secondo motivo.

Inammissibile il primo motivo. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.In ordine al primo motivo di ricorso, si premette che il delitto di cui all'art. 6-bis, comma 1, legge 13 dicembre 1989, n. 401, punisce la condotta di chi "lancia o utilizza, in modo da creare un pericolo concreto per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile".

Si precisa, inoltre, che non si contesta al ricorrente il mero possesso dei fumogeni, condotta punita dall'art. 6 ter della L.401/1989, né il lancio di fumogeni, ma un utilizzo di fumogeni tale da determinare un pericolo concreto per l'incolumità delle persone.

Si è precisato, peraltro, che la fattispecie ha natura di reato di pericolo concreto, il cui accertamento deve essere effettuato con giudizio "ex ante", in ragione della tutela anticipata assicurata al bene protetto (Sez. 3, n. 545 del 01/12/2022, Rv. 284032 - 01).

Pertanto, ai fini della configurabilità della fattispecie, non è necessario che si verifichino le ulteriori conseguenze ("danno alle persone" o "ritardo rilevante dell'inizio, sospensione, interruzione o cancellazione della manifestazione sportiva") previste dalla norma incriminatrice, che costituiscono tutte ipotesi di delitto aggravato dall'evento (Sez.3, n.7869 del 13/01/2016, Rv.266282).

Nel caso in disamina, il giudice a quo ha richiamato la testimonianza del militare Dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha esaminato le immagini del sistema di videosorveglianza ed ha affermato di riconoscere l'imputato come colui che aveva in mano dei fumogeni, che ha poi acceso all'interno dello stadio.

Pertanto, il giudice ha evidenziato che non rileva il fatto che l'imputato non abbia lanciato í fumogeni, quanto le modalità di utilizzo di tali fumogeni, consistito nell'averli accesi in un luogo gremito di tifosi, posto che dall'esame del fascicolo fotografico emerge in modo chiaro la presenza di numerose persone attorno all'imputato, così ritenendo che l'accensione dei suddetti fumogeni, nel caso concreto, abbia determinato un pericolo per l'incolumità delle persone che si trovavano nelle immediate vicinanze.

Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dunque enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, essendo i giudici di secondo grado pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

2. In ordine al secondo motivo di ricorso, si è affermato in giurisprudenza che, in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito, non essendo il giudice tenuto a motivare la mancata concessione della sospensione condizionale della pena se nessuna richiesta è stata formulata nel giudizio (Sez. 6, n. 4374 del 28/10/2008, Rv. 242785; Sez. 3, n. 23228 del 12/04/2012, Rv. 253057; Sez.

U, n. 22533 del 25/10/2018, Rv. 275376).

Il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare di ufficio i benefici di legge e una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può, 9,(\ dunque, costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, se l'effettivo espletamento del medesimo potere-dovere non sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello, ovvero, nei casi in cui intervenga condanna la prima volta in appello, neppure con le conclusioni subordinate proposte dall'imputato nel giudizio di primo grado (Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Rv. 276596 - 02).

Nel caso in disamina, dal verbale di udienza del 03/11/2023 del giudizio di appello sono riportate le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la conferma della sentenza di assoluzione appellata dal PG con il rigetto dell'appello, senza nulla chiedere in ordine alla concessione del suddetto beneficio.

Ne segue pertanto che, in assenza di una richiesta, che non è stata sollecitata dalla parte in sede di conclusioni nel giudizio di appello, il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare di ufficio i benefici di legge, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione. 3.11 ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio limitatamente alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, e inammissibile nel resto. Il difensore presente avvocato [OSCURATO:PERSONA] chiede raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce con la quale è stato dichiarato colpevole del reato di cui all'art.6 bis, legge n. 401 del 1989 per aver, in occasione dell'incontro di calcio tra le squadre Nardò e Gravina, mentre le squadre erano pronte ad entrare in campo, acceso due fumogeni di colore rosso arancio ai piedi della gradinata, condannandolo alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione. La Corte territoriale ha accolto parzialmentgaipello proposto dal Procuratore Generale avverso la sentenza emessa dal Tribunale di li:MEM che aveva assolto il ricorrente dal reato contestato perché il fatto non sussiste, ribaltando il giudizio del primo giudice in ordine all'affermazione della responsabilità, ma escludendo la sussistenza dell'aggravante prevista nell'ultimo periodo del primo comma dell'art.6 bis della L.401/1989, relativa al ritardo della competizione sportiva. 2. Il ricorrente affida ìl ricorso per cassazione a due motivi. 2.1.Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla sussistenza della fattispecie di cui all'art. 6 bis della legge n.401/1989, per carenza del pericolo concreto. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto integrata la fattispecie contestata in quanto l'accensione di due fumogeni ha determinato una condizione di concreta pericolosità per l'incolumità delle persone che attorniavano il ricorrente. Il giudice di merito nulla tuttavia ha argomentato in ordine alla sussistenza del pericolo concreto, che ha ritenuto sussistente per il solo fatto di aver acceso i fumogeni, senza considerare che anche dalle dichiarazioni rese dai testi emerge che la condotta è consistita in una mera manifestazione di coreografia sportiva che non ha determinato alcuna situazione di pericolo. Evidenzia, peraltro, che si contesta la fattispecie descritta dall'art.6 bis L.401/1989, la quale punisce chi "utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile", e non quella prevista dall'art. 6 ter della medesima legge, che punisce il possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive. Ne segue che nel caso in disamina la condotta tenuta non integra la fattispecie in contestazione. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata statuizione del beneficio della sospensione condizionale della pena detentiva. Evidenzia, al riguardo, che il precedente sportivo di cui è gravato non giustifica la totale carenza di motivazione sul punto, in quanto il giudice avrebbe dovuto comunque esprimere un giudizio prognostico in ordine alla personalità dell'imputato, anche alla luce della non particolare gravità dei fatti contestati. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, chiede l'annullamento del provvedimento limitatamente al secondo motivo. Inammissibile il primo motivo. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.In ordine al primo motivo di ricorso, si premette che il delitto di cui all'art. 6-bis, comma 1, legge 13 dicembre 1989, n. 401, punisce la condotta di chi "lancia o utilizza, in modo da creare un pericolo concreto per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile". Si precisa, inoltre, che non si contesta al ricorrente il mero possesso dei fumogeni, condotta punita dall'art. 6 ter della L.401/1989, né il lancio di fumogeni, ma un utilizzo di fumogeni tale da determinare un pericolo concreto per l'incolumità delle persone. Si è precisato, peraltro, che la fattispecie ha natura di reato di pericolo concreto, il cui accertamento deve essere effettuato con giudizio "ex ante", in ragione della tutela anticipata assicurata al bene protetto (Sez. 3, n. 545 del 01/12/2022, Rv. 284032 - 01). Pertanto, ai fini della configurabilità della fattispecie, non è necessario che si verifichino le ulteriori conseguenze ("danno alle persone" o "ritardo rilevante dell'inizio, sospensione, interruzione o cancellazione della manifestazione sportiva") previste dalla norma incriminatrice, che costituiscono tutte ipotesi di delitto aggravato dall'evento (Sez.3, n.7869 del 13/01/2016, Rv.266282). Nel caso in disamina, il giudice a quo ha richiamato la testimonianza del militare Dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha esaminato le immagini del sistema di videosorveglianza ed ha affermato di riconoscere l'imputato come colui che aveva in mano dei fumogeni, che ha poi acceso all'interno dello stadio. Pertanto, il giudice ha evidenziato che non rileva il fatto che l'imputato non abbia lanciato í fumogeni, quanto le modalità di utilizzo di tali fumogeni, consistito nell'averli accesi in un luogo gremito di tifosi, posto che dall'esame del fascicolo fotografico emerge in modo chiaro la presenza di numerose persone attorno all'imputato, così ritenendo che l'accensione dei suddetti fumogeni, nel caso concreto, abbia determinato un pericolo per l'incolumità delle persone che si trovavano nelle immediate vicinanze. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dunque enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, essendo i giudici di secondo grado pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. 2. In ordine al secondo motivo di ricorso, si è affermato in giurisprudenza che, in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito, non essendo il giudice tenuto a motivare la mancata concessione della sospensione condizionale della pena se nessuna richiesta è stata formulata nel giudizio (Sez. 6, n. 4374 del 28/10/2008, Rv. 242785; Sez. 3, n. 23228 del 12/04/2012, Rv. 253057; Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, Rv. 275376). Il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare di ufficio i benefici di legge e una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può, 9,(\ dunque, costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, se l'effettivo espletamento del medesimo potere-dovere non sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello, ovvero, nei casi in cui intervenga condanna la prima volta in appello, neppure con le conclusioni subordinate proposte dall'imputato nel giudizio di primo grado (Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Rv. 276596 - 02). Nel caso in disamina, dal verbale di udienza del 03/11/2023 del giudizio di appello sono riportate le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la conferma della sentenza di assoluzione appellata dal PG con il rigetto dell'appello, senza nulla chiedere in ordine alla concessione del suddetto beneficio. Ne segue pertanto che, in assenza di una richiesta, che non è stata sollecitata dalla parte in sede di conclusioni nel giudizio di appello, il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare di ufficio i benefici di legge, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione. 3.11 ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
Sentenza Cassazione n. 37933/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris