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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32224/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di evasione (art. 385, cod. pen.), deducendo violazione di legge in tema di esclusione dell'attenuante di cui all'art. 385, quarto comma, cod. pen. (costituzione in carcere prima della condanna).

La difesa ricorrente ha avanzato istanza di assegnazione alla sezione di provenienza e di trattazione nelle forme ordinarie.

2. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza del motivo.

Come plausibilmente argomentato in sentenza, l'imputato non si è "costituito" in carcere, come chiede la norma, essendosi presentato presso la casa circondariale soltanto per ritirare i propri effetti personali ivi in giacenza e non con l'intenzione di sottoporsi volontariamente a restrizione.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (yds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso, 1'11 lugli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di evasione (art. 385, cod. pen.), deducendo violazione di legge in tema di esclusione dell'attenuante di cui all'art. 385, quarto comma, cod. pen. (costituzione in carcere prima della condanna). La difesa ricorrente ha avanzato istanza di assegnazione alla sezione di provenienza e di trattazione nelle forme ordinarie. 2. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza del motivo. Come plausibilmente argomentato in sentenza, l'imputato non si è "costituito" in carcere, come chiede la norma, essendosi presentato presso la casa circondariale soltanto per ritirare i propri effetti personali ivi in giacenza e non con l'intenzione di sottoporsi volontariamente a restrizione. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (yds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, 1'11 lugli
Sentenza Cassazione n. 32224/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris