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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 05231/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31211-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80184430587, QUESTORE Di TORINO ope legis rappresentati e difesi dall’ Avvocatura Generale dello Statocon sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 12; -resistenti - avverso il decreto del giudice di pace di Torino, depositata il 07/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che 1.Con ricorso notificato il 6/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione il provvedimento di proroga di ulteriori quindici giorni del suo trattenimento presso il Centro di Permanenza per i rimpatri “Brunelleschi” di Torino assunto ai sensi dell’art. 14, comma 5, T.U. 286/1998 in data 7/5/2021. 2.Il ricorrente, cittadino tunisino, faceva ingresso nel Centro di permanenza per il rimpatrio di Torino a seguito di decreto di espulsione adottato dal prefetto di Siena in data 11/3/23021 al momento della scarcerazione, e del conseguente ordine di trattenimento. 3.La misura era convalidata il 12/3/2021 dal giudice di pace di Torino e prorogata dal medesimo in data 9/4/2021. 4.In data 5/5/2021 il questore di Torino avanzava seconda istanza di proroga del trattenimento per ulteriori 15 giorni in quanto si affermava nella richiesta “permangono le condizioni di cui all’art. 14, comma 1, T.U.Imm. come da documentazione prodotta in sede di udienza di proroga. 5.Il giudice di pace fissava l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed in quella data l’amministrazione insisteva per richiesta di proroga adducendo di essere in attesa della risposta alla richiesta di lasciapassare svolta il 15/2/2021 presso la rappresentanza diplomatica della Tunisia a Genova. 6.La difesa del signor [OSCURATO:PERSONA] si opponeva poiché la proroga di 15 giorni è giustificata nel caso di straniero già trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a quello di novanta giorni nei casi di particolare difficoltà e complessità delle procedure di esecuzione del rimpatrio non sussistente nel caso di specie.

7. [OSCURATO:PERSONA] di pace ritenute fondate le motivazioni della Questura di Torino integralmente richiamate nel provvedimento, unitamente al verbale di udienza prorogava il trattenimento del Sig. [OSCURATO:PERSONA].

8. La cassazione del provvedimento di proroga è chiesta con ricorso affidato a due motivi, illustrati da memoria.

9. Gli intimati ministero dell’interno e questore di Torino si sono costituiti esclusivamente ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’articolo 370, comma 1, cod. proc. civ. . considerato che

10. Con il primo motivo ( violazione dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. in relazione all’art. 112 cod. proc. civ., 14, comma 5, d.lgs. 286/1998, 15 par. 2 e 4 , direttiva 2008/115/Ce, art.111, comma 6, Cost.) si deduce la nullità del provvedimento di proroga del trattenimento per motivazione apparente e/o inesistente.

10.1. Assume il ricorrente che, stante la natura di misura incidente sulla libertà personale riconducibile alla previsione dell’art. 13 Cost., si richiede l’accertamento giudiziale della sussistenza delle specifiche condizioni giustificative previste dalla legge e secondo la tempistica in essa disciplinata, e pertanto la motivazione del decreto di convalida della proroga del trattenimento deve dare conto della effettiva sussistenza dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché della loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio ( cfr. Cass. 6064/2019).

11. Con il secondo motivo (violazione dell’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ. in relazione agli articoli 13,14 comma 4, T.u.

Imm. art. 15, paragrafo 2 e 3, direttiva 2008/115/CE) si deduce l’inesistenza del profilo della particolare complessità delle procedure di identificazione e organizzazione del rimpatrio.

11.1. Assume il ricorrente che in sede di udienza di convalida la questura motivava la richiesta di proroga in ragione dell’avvio delle procedure di riammissione del ricorrente e del conseguente stato di “attesa” dovuto alle difficoltà relative alle procedure per il rimpatrio, circostanze entrambi contestate ai fini dell’estensione del trattenimento.

11.2. All’esito dell’udienza il giudice di pace prorogava il trattenimento con la motivazione “ritenute fondate le motivazioni della Questura di Torino che qui integralmente si richiamano” che però non dava alcuna spiegazione sui profili di contestazione sollevati dalla difesa del Sig. [OSCURATO:PERSONA], rivelando una incomprensibile adesione all’argomento della Questura.

12. I due motivi, inerenti la mancanza di motivazione della proroga possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati.

13. La Corte ha ripetutamente affermato che in tema di espulsione del cittadino straniero, il decreto con il quale il giudice di pace convalidi l'ulterioreproroga del trattenimento in un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR) deve spiegare le valutazioni svolte al fine di verificarne l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge poiché la misura incide su un diritto inviolabile, la cui limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge di cui all'art. 13 Cost., e la motivazione "per relationem", pur ammissibile, non può essere totalmente manchevole di ogni indicazione che ne attesti la condivisione da parte del decidente.

14. In tale prospettiva si è infatti osservato che il provvedimento del giudice di pace non può limitarsi a richiamare le informative dell'autorità di polizia, senza riprodurne il contenuto e, in particolare, senza spiegare in base a quali concreti elementi sia ritenuta probabile l'identificazione dello straniero, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 (così Cass.610/2022; id. 6064/2019; id. 3298/2017).

15. Inoltre, sempre in tema di proroga del trattenimento del cittadino straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR), l’articolo 14 comma 5 sesto e settimo periodo, prevedono che lo stesso possa essere trattenuto presso il centro per un periodo massimo di 30 giorni, prorogabile per altri 30 giorni qualora lo straniero sia cittadino di un paese con cui l’Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri; tale termine è prorogabile di ulteriori 15 giorni previa convalida da parte del giudice di pace, nei casi di particolare complessità delle procedure di identificazione e di organizzazione del rimpatrio.

16. Ebbene, nel caso di specie la motivazione del provvedimento impugnato “ritenute fondate le motivazioni della Questura di Torino che qui integralmente si richiamano, unitamente al verbale d’udienza odierno“ non consente di verificare le ragioni dell’adesione del giudice di pace alla richiesta di proroga, nè soccorre il richiamo al verbale di udienza, dove nessuna indicazione sulla “particolare complessità delle procedure di identificazione e di organizzazione del rimpatrio” risulta essere stata allegata, finendo così per risultare effettivamente tautologica l’affermazione contenuta nel decreto di proroga. 17.L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione del provvedimento impugnato; essendo decorso il termine per provvedere sulla proroga, decidendo nel merito, va annullato il decreto di proroga del trattenimento emesso dal giudice di pace di Torino il 7/5/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 18.Atteso l’esito del giudizio ed in applicazione del principio della soccombenza le spese di lite sono regolate come in dispositivo, con distrazione a favore del difensore antistatario.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e decidendo nel merito annulla il decreto emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il 7 maggio 2021 di proroga del trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri di [OSCURATO:PERSONA].

Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese processuali del giudizio avanti al giudice di pace e liquidate in complessivi euro 1.200,00 e di quelle del giudizio di cassazione liquidate in complessivi euro 2.200,00 euro di cui euro 200,00 per spese, oltre spese forfettarie e accessori di legge

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31211-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80184430587, QUESTORE Di TORINO ope legis rappresentati e difesi dall’ Avvocatura Generale dello Statocon sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 12; -resistenti - avverso il decreto del giudice di pace di Torino, depositata il 07/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che 1.Con ricorso notificato il 6/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione il provvedimento di proroga di ulteriori quindici giorni del suo trattenimento presso il Centro di Permanenza per i rimpatri “Brunelleschi” di Torino assunto ai sensi dell’art. 14, comma 5, T.U. 286/1998 in data 7/5/2021. 2.Il ricorrente, cittadino tunisino, faceva ingresso nel Centro di permanenza per il rimpatrio di Torino a seguito di decreto di espulsione adottato dal prefetto di Siena in data 11/3/23021 al momento della scarcerazione, e del conseguente ordine di trattenimento. 3.La misura era convalidata il 12/3/2021 dal giudice di pace di Torino e prorogata dal medesimo in data 9/4/2021. 4.In data 5/5/2021 il questore di Torino avanzava seconda istanza di proroga del trattenimento per ulteriori 15 giorni in quanto si affermava nella richiesta “permangono le condizioni di cui all’art. 14, comma 1, T.U.Imm. come da documentazione prodotta in sede di udienza di proroga. 5.Il giudice di pace fissava l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed in quella data l’amministrazione insisteva per richiesta di proroga adducendo di essere in attesa della risposta alla richiesta di lasciapassare svolta il 15/2/2021 presso la rappresentanza diplomatica della Tunisia a Genova. 6.La difesa del signor [OSCURATO:PERSONA] si opponeva poiché la proroga di 15 giorni è giustificata nel caso di straniero già trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a quello di novanta giorni nei casi di particolare difficoltà e complessità delle procedure di esecuzione del rimpatrio non sussistente nel caso di specie. 7. [OSCURATO:PERSONA] di pace ritenute fondate le motivazioni della Questura di Torino integralmente richiamate nel provvedimento, unitamente al verbale di udienza prorogava il trattenimento del Sig. [OSCURATO:PERSONA]. 8. La cassazione del provvedimento di proroga è chiesta con ricorso affidato a due motivi, illustrati da memoria. 9. Gli intimati ministero dell’interno e questore di Torino si sono costituiti esclusivamente ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’articolo 370, comma 1, cod. proc. civ. . considerato che 10. Con il primo motivo ( violazione dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. in relazione all’art. 112 cod. proc. civ., 14, comma 5, d.lgs. 286/1998, 15 par. 2 e 4 , direttiva 2008/115/Ce, art.111, comma 6, Cost.) si deduce la nullità del provvedimento di proroga del trattenimento per motivazione apparente e/o inesistente. 10.1. Assume il ricorrente che, stante la natura di misura incidente sulla libertà personale riconducibile alla previsione dell’art. 13 Cost., si richiede l’accertamento giudiziale della sussistenza delle specifiche condizioni giustificative previste dalla legge e secondo la tempistica in essa disciplinata, e pertanto la motivazione del decreto di convalida della proroga del trattenimento deve dare conto della effettiva sussistenza dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché della loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio ( cfr. Cass. 6064/2019). 11. Con il secondo motivo (violazione dell’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ. in relazione agli articoli 13,14 comma 4, T.u. Imm. art. 15, paragrafo 2 e 3, direttiva 2008/115/CE) si deduce l’inesistenza del profilo della particolare complessità delle procedure di identificazione e organizzazione del rimpatrio. 11.1. Assume il ricorrente che in sede di udienza di convalida la questura motivava la richiesta di proroga in ragione dell’avvio delle procedure di riammissione del ricorrente e del conseguente stato di “attesa” dovuto alle difficoltà relative alle procedure per il rimpatrio, circostanze entrambi contestate ai fini dell’estensione del trattenimento. 11.2. All’esito dell’udienza il giudice di pace prorogava il trattenimento con la motivazione “ritenute fondate le motivazioni della Questura di Torino che qui integralmente si richiamano” che però non dava alcuna spiegazione sui profili di contestazione sollevati dalla difesa del Sig. [OSCURATO:PERSONA], rivelando una incomprensibile adesione all’argomento della Questura. 12. I due motivi, inerenti la mancanza di motivazione della proroga possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati. 13. La Corte ha ripetutamente affermato che in tema di espulsione del cittadino straniero, il decreto con il quale il giudice di pace convalidi l'ulterioreproroga del trattenimento in un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR) deve spiegare le valutazioni svolte al fine di verificarne l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge poiché la misura incide su un diritto inviolabile, la cui limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge di cui all'art. 13 Cost., e la motivazione "per relationem", pur ammissibile, non può essere totalmente manchevole di ogni indicazione che ne attesti la condivisione da parte del decidente. 14. In tale prospettiva si è infatti osservato che il provvedimento del giudice di pace non può limitarsi a richiamare le informative dell'autorità di polizia, senza riprodurne il contenuto e, in particolare, senza spiegare in base a quali concreti elementi sia ritenuta probabile l'identificazione dello straniero, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 (così Cass.610/2022; id. 6064/2019; id. 3298/2017). 15. Inoltre, sempre in tema di proroga del trattenimento del cittadino straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR), l’articolo 14 comma 5 sesto e settimo periodo, prevedono che lo stesso possa essere trattenuto presso il centro per un periodo massimo di 30 giorni, prorogabile per altri 30 giorni qualora lo straniero sia cittadino di un paese con cui l’Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri; tale termine è prorogabile di ulteriori 15 giorni previa convalida da parte del giudice di pace, nei casi di particolare complessità delle procedure di identificazione e di organizzazione del rimpatrio. 16. Ebbene, nel caso di specie la motivazione del provvedimento impugnato “ritenute fondate le motivazioni della Questura di Torino che qui integralmente si richiamano, unitamente al verbale d’udienza odierno“ non consente di verificare le ragioni dell’adesione del giudice di pace alla richiesta di proroga, nè soccorre il richiamo al verbale di udienza, dove nessuna indicazione sulla “particolare complessità delle procedure di identificazione e di organizzazione del rimpatrio” risulta essere stata allegata, finendo così per risultare effettivamente tautologica l’affermazione contenuta nel decreto di proroga. 17.L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione del provvedimento impugnato; essendo decorso il termine per provvedere sulla proroga, decidendo nel merito, va annullato il decreto di proroga del trattenimento emesso dal giudice di pace di Torino il 7/5/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 18.Atteso l’esito del giudizio ed in applicazione del principio della soccombenza le spese di lite sono regolate come in dispositivo, con distrazione a favore del difensore antistatario. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa e decidendo nel merito annulla il decreto emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il 7 maggio 2021 di proroga del trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri di [OSCURATO:PERSONA]. Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese processuali del giudizio avanti al giudice di pace e liquidate in complessivi euro 1.200,00 e di quelle del giudizio di cassazione liquidate in complessivi euro 2.200,00 euro di cui euro 200,00 per spese, oltre spese forfettarie e accessori di legge