Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2022

Cassazione n. 40483/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA k sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2022 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso allc parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza del Tri- bunale di Roma, indicata in epigrafe e pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicativa della pena concordata con la pubblica accusa per il reato di furto aggravato; - che l'unico motivo di ricorso (con il quale i ricorrenti lamentano l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.) deve essere dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha limitato la proponibilità del ricorso avverso la sentenza di pat- teggiamento ai soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giu- ridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; - che la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, scrutinati de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna dei ricorrenti al paga- mento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in fa- vore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara i ricorsi inammissibili e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe- se processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] lier estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA k sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2022 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso allc parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza del Tri- bunale di Roma, indicata in epigrafe e pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicativa della pena concordata con la pubblica accusa per il reato di furto aggravato; - che l'unico motivo di ricorso (con il quale i ricorrenti lamentano l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.) deve essere dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha limitato la proponibilità del ricorso avverso la sentenza di pat- teggiamento ai soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giu- ridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; - che la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, scrutinati de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna dei ricorrenti al paga- mento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in fa- vore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara i ricorsi inammissibili e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe- se processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] lier estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 40483/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris