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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16039/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura generica oltre che manifestamente infondata; considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento, tanto all'integrazione del reato contestato (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata), quanto alla congruità del trattamento sanzionatorio, così come individuato dal primo giudice (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata). rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura generica oltre che manifestamente infondata; considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento, tanto all'integrazione del reato contestato (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata), quanto alla congruità del trattamento sanzionatorio, così come individuato dal primo giudice (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata). rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/0
Sentenza Cassazione n. 16039/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris