CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 29549/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 22111-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini previsti dalla legge; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controticorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - resistente- avverso la sentenza n. 230/5/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'Agenzia delle entrate nel suo controricorso riferisce che: la parte contribuente impugnava avviso di accertamento notificato nel 2014 relativamente ad IRPEF, IRAP ed IVA; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente il ricorso della parte contribuente ma la [OSCURATO:PERSONA], con sentenza depositata in data 17 dicembre 2020, accoglieva l'appello dell'Agenzia delle entrate; la parte contribuente proponeva ricorso, affidato a tre motivi di impugnazione, notificato all'Agenzia delle entrate in data 17 giugno 2021 ma, secondo attestazione della cancelleria centrale civile in atti del 7 settembre 2021, non provvedeva al deposito dello stesso presso la cancelleria di questa Corte nei termini di cui all'art. 369 c.p.c.; considerato che, a seguito di due memorie della parte contribuente e di una dell'Agenzia delle entrate, questa Corte pronunciava l'ordinanza interlocutoria n. 9429 del 2022 con la quale si rinviava la causa a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria per l'acquisizione di Ric. 2021 n. 22111 sez. MT - ud. 21-06-2022 -2- copia di eventuali ricorsi, controricorsi, memorie e sentenze della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria presenti all'interno dei fascicoli processuali contrassegnati da R.G. n. 17649 del 2021 e da R.G. n. 24245 del 2020, al fine di appurare se l'ipotizzato mancato deposito presso la cancelleria di questa Corte nei termini di cui all'art.369 c.p.c. in realtà non vi fosse stato e si fosse trattato soltanto in un errore consistente nell'iscrizione a ruolo di due procedimenti diversi riferiti alla stessa sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria n. 753 del 17 dicembre 2020, contenenti l'uno il ricorso e l'altro il controricorso; in prossimità dell'udienza la parte contribuente depositava memoria insistendo perché sia disattesa l'eccezione di improcedibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione davanti alla quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M. rimette la causa alla sezione quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consigli