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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 agosto 2023

Cassazione n. 16704/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Gagliano del Capo il 22/2/1980 avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Lecce il 20/10/2021 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi degli artt. 23, comma 8, D.L. 137/2020 e 8 D.L. n. 198/2022 -visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; -udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; -letta la requisitoria del Sost.

Proc.

Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; -lette le conclusioni scritte del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Lecce confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 12/10/2015, aveva riconosciuto il Trane colpevole del delitto di estorsione, condannandolo, previo riconoscimento delle attenuanti generiche e della diminuente ex art. 62 n. 4 cod.pen., alla pena di anni due, mesi due, gg venti di reclusione ed euro 448,00 di multa.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 L' erronea applicazione dell'art. 388, commi 3 e 4, cod.pen.

La difesa, facendo leva sul richiamo nel capo di imputazione riportato in sentenza della violazione di cui all'art. 620 cod.pen., deduce che all'imputato non è mai stata addebitata la rivelazione del contenuto di corrispondenza né lo stesso riveste la qualifica richiesta dalla norma sicché la sentenza dovrebbe essere cassata senza rinvio.

Aggiunge che, ad ogni buon conto, nella specie l'istruttoria dibattimentale non ha fatto emergere l'uso di violenza o minacce da parte del Trane nei confronti del Greco e il fatto che la somma richiesta fosse stata oggetto di un pregresso accordo esclude finanche la ravvisabilità della fattispecie di cui all'art. 393 cod.pen.; 2.2 la mancata assunzione di prova decisiva e la mancanza di motivazione.

Il difensore sostiene che la Corte di merito non ha motivato in ordine al fatto che il Trane non ha ricevuto denaro da alcuno come pure in ordine all'alternativa versione prospettata dalla difesa, fondata sull'accordo intercorso tra il Trane e il Greco circa il compenso che il secondo avrebbe dovuto corrispondere all'imputato per rendere una falsa testimonianza in ordine al risarcimento chiesto dalla p.o.; 2.3 da ultimo il difensore eccepisce la maturata prescrizione del reato a giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile in quanto connotato da radicale genericità ed aspecificità.

Con riguardo alla preliminare richiesta di annullamento che censura l'avvenuta condanna per il reato di cui all'art. 620 cod.pen. in difetto dei presupposti costitutivi, deve rilevarsi che l'eccezione, formulata per la prima volta in questa sede, fa leva su un mero errore materiale nella rubrica dell'incolpazione che effettivamente evoca l'art. 620 cod.pen. in luogo dell'art. 629 cod.pen.

Tuttavia, il tenore dell'addebito è inequivocamente riferito alla fattispecie di estorsione in ordine alla quale l'imputato ha apprestato e sviluppato la propria difesa senza che a detto riguardo siano ravvisabili ovvero risultino prospettati pregiudizi per il ricorrente.

2. I contenuti delle residue doglianze articolate nel primo motivo sono palesemente infondate sia nella parte in cui negano l'esistenza di minacce nei confronti della p.o. a fronte delle dichiarazioni di quest'ultima, stimata attendibile dai giudici di merito in esito ad esauriente scrutinio, sia laddove escludono la rilevanza penale della condotta del Trane, che si sarebbe limitato a richiedere la somma convenuta con [OSCURATO:PERSONA] in occasione del sinistro che aveva originato la richiesta di risarcimento, trascurando le conformi, contrarie valutazioni della sentenza impugnata.

Basti aggiungere in proposito che, a voler aderire alla tesi difensiva, l'illiceità del negozio alla base delle richieste di danaro rivolte dall'imputato al Greco qualifica la condotta minacciosa come di natura estorsiva, alla stregua dei principi costantemente declinati dalla giurisprudenza di legittimità.

3. Analogamente generiche risultano le doglianze in punto di mancata assunzione di prova decisiva, avendo la Corte di merito chiarito che l'esame di [OSCURATO:PERSONA] alla luce delle dichiarazioni della p.o. e dell'operante Russo non risultava indispensabile ai fini della decisione e non avendo la difesa precisato quali decisive e trascurate circostanze avrebbe dovuto riferire il predetto teste. 3.1 Meramente enunziato e comunque insussistente s'appalesa il vizio di omessa motivazione su circostanze che hanno trovato compiuta spiegazione nelle conformi sentenze di merito, quali l'alternativa lettura dei fatti fornita dalla difesa ovvero la ricorrenza degli estremi costitutivi del reato contestato e ritenuto.

4. Quanto all'eccezione di prescrizione, considerato che il termine massimo a norma degli artt. 157 e 161 cod.pen. è pari ad anni dodici e mesi sei, lo stesso non maturerà prima del 4/8/2023, attesa l'epoca di consumazione del reato.

5. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

Si dispone, altresì, la correzione dell'errore materiale consistente nell'inesatta indicazione in rubrica del titolo di reato ascritto all'imputato.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Ordina la correzione dell'errore materiale contenuto nella rubrica dell'imputazione, dovendosi leggere ed intendere in luogo di "articoli 81 cpv e 620 c.p." "articoli 81 cpv e 629 c.p.".

Manda alla Cancelleria per le annotazioni di rito.

Così deciso in Roma il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Gagliano del Capo il 22/2/1980 avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Lecce il 20/10/2021 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi degli artt. 23, comma 8, D.L. 137/2020 e 8 D.L. n. 198/2022 -visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; -udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; -letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; -lette le conclusioni scritte del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Lecce confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 12/10/2015, aveva riconosciuto il Trane colpevole del delitto di estorsione, condannandolo, previo riconoscimento delle attenuanti generiche e della diminuente ex art. 62 n. 4 cod.pen., alla pena di anni due, mesi due, gg venti di reclusione ed euro 448,00 di multa. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 L' erronea applicazione dell'art. 388, commi 3 e 4, cod.pen. La difesa, facendo leva sul richiamo nel capo di imputazione riportato in sentenza della violazione di cui all'art. 620 cod.pen., deduce che all'imputato non è mai stata addebitata la rivelazione del contenuto di corrispondenza né lo stesso riveste la qualifica richiesta dalla norma sicché la sentenza dovrebbe essere cassata senza rinvio. Aggiunge che, ad ogni buon conto, nella specie l'istruttoria dibattimentale non ha fatto emergere l'uso di violenza o minacce da parte del Trane nei confronti del Greco e il fatto che la somma richiesta fosse stata oggetto di un pregresso accordo esclude finanche la ravvisabilità della fattispecie di cui all'art. 393 cod.pen.; 2.2 la mancata assunzione di prova decisiva e la mancanza di motivazione. Il difensore sostiene che la Corte di merito non ha motivato in ordine al fatto che il Trane non ha ricevuto denaro da alcuno come pure in ordine all'alternativa versione prospettata dalla difesa, fondata sull'accordo intercorso tra il Trane e il Greco circa il compenso che il secondo avrebbe dovuto corrispondere all'imputato per rendere una falsa testimonianza in ordine al risarcimento chiesto dalla p.o.; 2.3 da ultimo il difensore eccepisce la maturata prescrizione del reato a giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile in quanto connotato da radicale genericità ed aspecificità. Con riguardo alla preliminare richiesta di annullamento che censura l'avvenuta condanna per il reato di cui all'art. 620 cod.pen. in difetto dei presupposti costitutivi, deve rilevarsi che l'eccezione, formulata per la prima volta in questa sede, fa leva su un mero errore materiale nella rubrica dell'incolpazione che effettivamente evoca l'art. 620 cod.pen. in luogo dell'art. 629 cod.pen. Tuttavia, il tenore dell'addebito è inequivocamente riferito alla fattispecie di estorsione in ordine alla quale l'imputato ha apprestato e sviluppato la propria difesa senza che a detto riguardo siano ravvisabili ovvero risultino prospettati pregiudizi per il ricorrente. 2. I contenuti delle residue doglianze articolate nel primo motivo sono palesemente infondate sia nella parte in cui negano l'esistenza di minacce nei confronti della p.o. a fronte delle dichiarazioni di quest'ultima, stimata attendibile dai giudici di merito in esito ad esauriente scrutinio, sia laddove escludono la rilevanza penale della condotta del Trane, che si sarebbe limitato a richiedere la somma convenuta con [OSCURATO:PERSONA] in occasione del sinistro che aveva originato la richiesta di risarcimento, trascurando le conformi, contrarie valutazioni della sentenza impugnata. Basti aggiungere in proposito che, a voler aderire alla tesi difensiva, l'illiceità del negozio alla base delle richieste di danaro rivolte dall'imputato al Greco qualifica la condotta minacciosa come di natura estorsiva, alla stregua dei principi costantemente declinati dalla giurisprudenza di legittimità. 3. Analogamente generiche risultano le doglianze in punto di mancata assunzione di prova decisiva, avendo la Corte di merito chiarito che l'esame di [OSCURATO:PERSONA] alla luce delle dichiarazioni della p.o. e dell'operante Russo non risultava indispensabile ai fini della decisione e non avendo la difesa precisato quali decisive e trascurate circostanze avrebbe dovuto riferire il predetto teste. 3.1 Meramente enunziato e comunque insussistente s'appalesa il vizio di omessa motivazione su circostanze che hanno trovato compiuta spiegazione nelle conformi sentenze di merito, quali l'alternativa lettura dei fatti fornita dalla difesa ovvero la ricorrenza degli estremi costitutivi del reato contestato e ritenuto. 4. Quanto all'eccezione di prescrizione, considerato che il termine massimo a norma degli artt. 157 e 161 cod.pen. è pari ad anni dodici e mesi sei, lo stesso non maturerà prima del 4/8/2023, attesa l'epoca di consumazione del reato. 5. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. Si dispone, altresì, la correzione dell'errore materiale consistente nell'inesatta indicazione in rubrica del titolo di reato ascritto all'imputato. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Ordina la correzione dell'errore materiale contenuto nella rubrica dell'imputazione, dovendosi leggere ed intendere in luogo di "articoli 81 cpv e 620 c.p." "articoli 81 cpv e 629 c.p.". Manda alla Cancelleria per le annotazioni di rito. Così deciso in Roma il 1
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