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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2021

Cassazione n. 44896/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui è stata respinta la sua richiesta volta alla declaratoria della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze emesse dalla Corte di assise di appello di Roma in data 24 settembre 2015 (omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA], commesso il 3 febbraio 2011) e dalla Corte di appello di Roma in data 3 giugno 2013 (reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, commesso tra maggio 2009 e febbraio 2011).

2. Denunzia, con un unico motivo, violazione di legge, in relazione agli artt.671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen. nonché vizio di motivazione anche sotto il profilo del travisamento della prova.

Lamenta che il Giudice dell'esecuzione nonostante le indicazioni inequivoche contenute nelle sentenze in esecuzione e negli atti da esse richiamati, abbia escluso l'unitarietà del disegno criminoso pur • essendo dimostrato il collegamento teleologico tra il movente dell'omicidio ed il contesto criminale del narcotraffico avendo il Porcelli agito per rafforzare la sua posizione all'interno del sodalizio.

3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo dedotto.

Il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che, a prescindere dalla oggettiva eterogeneità dei titoli di reato e delle loro modalità esecutive, osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, l'accertamento del giudice della cognizione relativo alla insussistenza di elementi idonei a ricondurre l'omicidio al programma del sodalizio criminale.

Sulla scorta di tale dato, posto a fondamento dell'esclusione dell'aggravante dell'associazione armata, il giudice dell'esecuzione, ha logicamente escluso che il condannato, sin dall'adesione all'associazione, avesse programmato, sia pure nelle linee generali, anche la successiva condotta omicidiaria, nei termini richiesti dall'art. 81, secondo comma, cod. pen..

E', quindi, correttamente pervenuto alla logica conclusione che il Porcelli ha commesso i reati, di volta in volta, in esecuzione di determinazioni criminose, diverse ed autonome.

Le censure del ricorrente sono, di contro, manifestamente infondate e comunque sollecitano sostanzialmente una rilettura delle medesime circostanze fattuali prese in considerazione dal Giudice dell'esecuzione.

Si tratta di operazione pacificamente non consentita in sede di legittimità.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C.

Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 28 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente rancesco Aliffi ippo Cas DEPOSITATA C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui è stata respinta la sua richiesta volta alla declaratoria della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze emesse dalla Corte di assise di appello di Roma in data 24 settembre 2015 (omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA], commesso il 3 febbraio 2011) e dalla Corte di appello di Roma in data 3 giugno 2013 (reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, commesso tra maggio 2009 e febbraio 2011). 2. Denunzia, con un unico motivo, violazione di legge, in relazione agli artt.671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen. nonché vizio di motivazione anche sotto il profilo del travisamento della prova. Lamenta che il Giudice dell'esecuzione nonostante le indicazioni inequivoche contenute nelle sentenze in esecuzione e negli atti da esse richiamati, abbia escluso l'unitarietà del disegno criminoso pur • essendo dimostrato il collegamento teleologico tra il movente dell'omicidio ed il contesto criminale del narcotraffico avendo il Porcelli agito per rafforzare la sua posizione all'interno del sodalizio. 3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo dedotto. Il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che, a prescindere dalla oggettiva eterogeneità dei titoli di reato e delle loro modalità esecutive, osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, l'accertamento del giudice della cognizione relativo alla insussistenza di elementi idonei a ricondurre l'omicidio al programma del sodalizio criminale. Sulla scorta di tale dato, posto a fondamento dell'esclusione dell'aggravante dell'associazione armata, il giudice dell'esecuzione, ha logicamente escluso che il condannato, sin dall'adesione all'associazione, avesse programmato, sia pure nelle linee generali, anche la successiva condotta omicidiaria, nei termini richiesti dall'art. 81, secondo comma, cod. pen.. E', quindi, correttamente pervenuto alla logica conclusione che il Porcelli ha commesso i reati, di volta in volta, in esecuzione di determinazioni criminose, diverse ed autonome. Le censure del ricorrente sono, di contro, manifestamente infondate e comunque sollecitano sostanzialmente una rilettura delle medesime circostanze fattuali prese in considerazione dal Giudice dell'esecuzione. Si tratta di operazione pacificamente non consentita in sede di legittimità. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 28 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente rancesco Aliffi ippo Cas DEPOSITATA C