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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 aprile 2021

Cassazione n. 30659/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 6238/2013 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -ricorrenti - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende. -controricorrente - avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

LOMBARDIA n. 104/2012 depositata il 05/07/2012.

IRAP, [OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/10/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], socio della [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., ha interposto appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano di rigetto del ricorso del contribuente contro l’avviso di accertamento diretto alla società che, per il periodo di imposta 2004, recuperava a tassazione maggiori I.R.A.P. e I.V.A.;

2. la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha confermato la sentenza impugnata, respingendo tutte le doglianze sollevate.

In dettaglio, disattesa l’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento per carenza di motivazione, i giudici di appello hanno ritenuto legittimo il recupero a tassazione delle spese relative a telefoni cellulari, non deducibili, ai sensi dell’art. 102, del d.P.R. n. 917 del 1986, e 19-bis, del d.P.R. n. 633 del 1972, come pure il recupero di spese non di competenza, per violazione dell’art. 109, del d.P.R. n. 917 del 1986, e del costo di acquisto di beni strumentali e delle spese di manutenzione straordinaria, effettuate in violazione dell’art. 103, del d.P.R. n. 917 del 1986.

Hanno pure confermato la ripresa a tassazione delle spese per autovetture, nonché delle spese per energia elettrica e servizio idrico.

Hanno, altresì, ritenuto fondato il recupero relativo ad operazioni inesistenti, fondandosi l’accertamento su circostanze gravi, precise e concordanti, non vinte dal contribuente con prove documentali di segno contrario, precisando che l’Ufficio finanziario aveva dimostrato che la società fornitrice dei servizi non aveva lavoratori alle proprie dipendenze, non aveva presentato bilanci o dichiarazioni fiscali, né versato contributi previdenziali, e che gli assegni bancari che il contribuente asseriva fossero stati versati per le prestazioni rese dalla società fornitrice non coprivano l’importo complessivo delle fatture, né corrispondevano all’ammontare delle singole forniture;

3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, sulla base di nove motivi, illustrati con una memoria;

4. l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso, nel quale, oltre a chiedere il rigetto del ricorso, ha insistito per la sua inammissibilità.

Al riguardo, ha fatto presente che contro il medesimo avviso di accertamento (n.

R1Q02T400036), impugnato in questa sede, sono stati proposti altri ricorsi dalla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e dai soci [OSCURATO:PERSONA] (che era anche legale rappresentante della società), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno dato origine a separati giudizi, che non sono stati mai riuniti nelle fasi di merito, tanto che le distinte sentenze pronunciate dalla Commissione tributaria regionale sono state oggetto di separati ricorsi per cassazione.

Nell’evidenziare che il dante causa degli odierni ricorrenti aveva impugnato in proprio l’avviso di accertamento rivolto alla società, ritenendosi legittimato dalla circostanza che i maggiori ricavi accertati in capo alla società hanno diretta incidenza sul reddito di partecipazione imputabile ai soci, l’Ufficio ha pure posto in rilievo che il socio, in data 01/03/2012, aveva aderito al condono delle liti fiscali, ai sensi dell’art. 39, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011, per effetto del quale aveva estinto il giudizio instaurato avverso l’avviso di accertamento relativo al maggior reddito di partecipazione.

Sostiene conclusivamente l’Agenzia che gli eredi del socio non sarebbero più legittimati a impugnare l’accertamento societario, considerato che [OSCURATO:PERSONA] aveva già provveduto a definire il maggior reddito di partecipazione da questo derivato, riconoscendo tra l’altro la correttezza degli importi contestati;

5. il contribuente ha depositato una memoria e il Procuratore Generali ha concluso per iscritto per il rigetto del ricorso;

6. con ordinanza del 27/01/2022, altro Collegio di questa Sezione tributaria ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo per consentirne la trattazione assieme ai procedimenti r.g. n. 6590/2013 (che viene trattato nell’odierna camera di consiglio), n. 6220/2013, e n. 6595/2013;

7. preliminarmente e in termini dirimenti rispetto all’esame dei motivi di ricorso, è dato rilevare che, come chiarisce l’esposizione in fatto del ricorso per cassazione, [OSCURATO:PERSONA], quale socio della [OSCURATO:SOCIETA]., ha impugnato l’avviso di accertamento diretto alla società e non l’atto impositivo con cui l’Agenzia riprendeva a tassazione il maggior reddito di partecipazione del socio, ai sensi dell’art. 5, del d.P.R. n. 917 del 1986;

2. in disparte, quindi, il tema della legittimazione del socio, contestata dall’Agenzia, ad impugnare l’avviso di accertamento rivolto alla società, il Collegio non può che rilevare che questa Sezione, con decreto n. 11268, depositato il 29/04/2021, ha dichiarato, ai sensi del comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, l’estinzione del giudizio, autonomamente instaurato dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., avente ad oggetto l’impugnazione dell’accertamento societario, stante l’intervenuto perfezionamento della definizione agevolata della controversia.

In presenza di più obbligati in via solidale, la definizione effettuata da parte di uno di essi esplica efficacia anche a favore degli altri.

In tal senso dispone il comma 14 dell’articolo 6, secondo cui: «La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8»;

3. ne discende che la dichiarata estinzione del processo promosso dalla società avverso l’avviso di accertamento ad essa rivolto comporta l’estinzione anche del presente giudizio, instaurato da uno dei soci avverso il medesimo atto impositivo (cfr., in termini, in relazione all’impugnazione, da parte degli altri soci, dell’avviso diretto alla società, Cass. 25/02/2022, n. 8868;Cass. 21/03/2022, n. 9051);

4. in definitiva, si deve dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 6238/2013 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -ricorrenti - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende. -controricorrente - avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 104/2012 depositata il 05/07/2012. IRAP, [OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/10/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], socio della [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., ha interposto appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano di rigetto del ricorso del contribuente contro l’avviso di accertamento diretto alla società che, per il periodo di imposta 2004, recuperava a tassazione maggiori I.R.A.P. e I.V.A.; 2. la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha confermato la sentenza impugnata, respingendo tutte le doglianze sollevate. In dettaglio, disattesa l’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento per carenza di motivazione, i giudici di appello hanno ritenuto legittimo il recupero a tassazione delle spese relative a telefoni cellulari, non deducibili, ai sensi dell’art. 102, del d.P.R. n. 917 del 1986, e 19-bis, del d.P.R. n. 633 del 1972, come pure il recupero di spese non di competenza, per violazione dell’art. 109, del d.P.R. n. 917 del 1986, e del costo di acquisto di beni strumentali e delle spese di manutenzione straordinaria, effettuate in violazione dell’art. 103, del d.P.R. n. 917 del 1986. Hanno pure confermato la ripresa a tassazione delle spese per autovetture, nonché delle spese per energia elettrica e servizio idrico. Hanno, altresì, ritenuto fondato il recupero relativo ad operazioni inesistenti, fondandosi l’accertamento su circostanze gravi, precise e concordanti, non vinte dal contribuente con prove documentali di segno contrario, precisando che l’Ufficio finanziario aveva dimostrato che la società fornitrice dei servizi non aveva lavoratori alle proprie dipendenze, non aveva presentato bilanci o dichiarazioni fiscali, né versato contributi previdenziali, e che gli assegni bancari che il contribuente asseriva fossero stati versati per le prestazioni rese dalla società fornitrice non coprivano l’importo complessivo delle fatture, né corrispondevano all’ammontare delle singole forniture; 3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, sulla base di nove motivi, illustrati con una memoria; 4. l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso, nel quale, oltre a chiedere il rigetto del ricorso, ha insistito per la sua inammissibilità. Al riguardo, ha fatto presente che contro il medesimo avviso di accertamento (n. R1Q02T400036), impugnato in questa sede, sono stati proposti altri ricorsi dalla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e dai soci [OSCURATO:PERSONA] (che era anche legale rappresentante della società), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno dato origine a separati giudizi, che non sono stati mai riuniti nelle fasi di merito, tanto che le distinte sentenze pronunciate dalla Commissione tributaria regionale sono state oggetto di separati ricorsi per cassazione. Nell’evidenziare che il dante causa degli odierni ricorrenti aveva impugnato in proprio l’avviso di accertamento rivolto alla società, ritenendosi legittimato dalla circostanza che i maggiori ricavi accertati in capo alla società hanno diretta incidenza sul reddito di partecipazione imputabile ai soci, l’Ufficio ha pure posto in rilievo che il socio, in data 01/03/2012, aveva aderito al condono delle liti fiscali, ai sensi dell’art. 39, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011, per effetto del quale aveva estinto il giudizio instaurato avverso l’avviso di accertamento relativo al maggior reddito di partecipazione. Sostiene conclusivamente l’Agenzia che gli eredi del socio non sarebbero più legittimati a impugnare l’accertamento societario, considerato che [OSCURATO:PERSONA] aveva già provveduto a definire il maggior reddito di partecipazione da questo derivato, riconoscendo tra l’altro la correttezza degli importi contestati; 5. il contribuente ha depositato una memoria e il Procuratore Generali ha concluso per iscritto per il rigetto del ricorso; 6. con ordinanza del 27/01/2022, altro Collegio di questa Sezione tributaria ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo per consentirne la trattazione assieme ai procedimenti r.g. n. 6590/2013 (che viene trattato nell’odierna camera di consiglio), n. 6220/2013, e n. 6595/2013; 7. preliminarmente e in termini dirimenti rispetto all’esame dei motivi di ricorso, è dato rilevare che, come chiarisce l’esposizione in fatto del ricorso per cassazione, [OSCURATO:PERSONA], quale socio della [OSCURATO:SOCIETA]., ha impugnato l’avviso di accertamento diretto alla società e non l’atto impositivo con cui l’Agenzia riprendeva a tassazione il maggior reddito di partecipazione del socio, ai sensi dell’art. 5, del d.P.R. n. 917 del 1986; 2. in disparte, quindi, il tema della legittimazione del socio, contestata dall’Agenzia, ad impugnare l’avviso di accertamento rivolto alla società, il Collegio non può che rilevare che questa Sezione, con decreto n. 11268, depositato il 29/04/2021, ha dichiarato, ai sensi del comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, l’estinzione del giudizio, autonomamente instaurato dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., avente ad oggetto l’impugnazione dell’accertamento societario, stante l’intervenuto perfezionamento della definizione agevolata della controversia. In presenza di più obbligati in via solidale, la definizione effettuata da parte di uno di essi esplica efficacia anche a favore degli altri. In tal senso dispone il comma 14 dell’articolo 6, secondo cui: «La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8»; 3. ne discende che la dichiarata estinzione del processo promosso dalla società avverso l’avviso di accertamento ad essa rivolto comporta l’estinzione anche del presente giudizio, instaurato da uno dei soci avverso il medesimo atto impositivo (cfr., in termini, in relazione all’impugnazione, da parte degli altri soci, dell’avviso diretto alla società, Cass. 25/02/2022, n. 8868;Cass. 21/03/2022, n. 9051); 4. in definitiva, si deve dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipa
Sentenza Cassazione n. 30659/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris