CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10002/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente Rep. 4,‘. i o O SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1447/2016 R.G., proposto DA la "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.", con sede in Spoleto (PG), in persona dell'amministratore unico pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], tutti con studio in Roma, ove elettivamente domiciliati, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTI [OSCURATO:PERSONA] il Comune di Spoleto (PG), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Spoleto (PG), elettivamente domiciliato presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Perugia il 21 luglio 2015 n. 437/01/2015; dato atto che la causa è decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, non essendo stata fatta richiesta di discussione orale; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 16 febbraio 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] La "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.", [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Perugia il 21 luglio 2015 n. 437/01/2015, la quale, in controversia su impugnazione di avvisi di accertamento per l'ICI relativa agli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, oltre ad interessi moratori e sanzioni amministrative, in relazione a quattro fabbricati siti nel Comune di Spoleto (PG) e censiti in catasto, rispettivamente, uno in categoria C/6 e tre in categoria C/7, di cui gli stessi erano comproprietari, ha rigettato l'appello proposto dai medesimi nei confronti del Comune di Spoleto (PG) avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Perugia il 18 novembre 2014 n. 695/02/2014, con compensazione delle spese giudiziali. Il giudice di appello ha confermato la decisione di primo grado sul rilievo che la denuncia di variazione catastale per il riconoscimento della ruralità ai predetti fabbricati non era stata presentata entro la scadenza del termine del 30 settembre 2012. Il ricorso è affidato a cinque motivi. Il Comune di Spoleto si è costituito con controricorso. Con conclusioni scritte, il P.M. ha chiesto l'accoglimento del primo motivo, del secondo motivo e del terzo motivo, con l'assorbimento dei restanti motivi. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994 n. 133, 23, comma 1-bis, del D.L. 30 dicembre 2008 n. 207, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2009 n. 14, 7, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che la domanda di variazione catastale fosse stata tardiva, essendo sufficiente per l'esenzione da ICI il possesso delle caratteristiche oggettive della ruralità, a prescindere dall'iscrizione in catasto con tale qualifica. 2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 2-bis, del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, 13, comma 21, lett. a, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, 29, comma 8, del D.L. 29 dicembre 2011 n. 216, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 febbraio 2012 n. 14, 3, comma 19, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che la domanda di variazione catastale fosse stata tardiva, essendo meramente acceleratorio e non tassativamente perentorio il termine del 30 settembre 2012 per la relativa presentazione. 3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 2-bis, del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che la facoltà di chiedere la variazione catastale valesse anche per i fabbricati non ancora censiti in catasto al 13 luglio 2011, anche alla luce della circolare emanata dall'Agenzia delle Entrate il 22 settembre 2011 n. 6. 4. Con il quarto motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver omesso di pronunziarsi sul motivo di appello relativo alla riduzione della pretesa impositiva in relazione al ricorso originario a seguito di rideterminazione delle rendite catastali. 5. Con il quinto motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver omesso di pronunziarsi sul motivo di appello relativo alla violazione dell'art. 12 del D.L.vo 18 dicembre 1997 n. 472 in ordine al computo delle sanzioni amministrative.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo, il secondo motivo ed il terzo motivo - la cui stretta ed intima connessione suggerisce l'esame congiunto, stante la comune attinenza alla rilevanza della domanda di variazione catastale per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati - sono infondati. 1.1 Per costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di ICI, ai fini del trattamento esonerativo rileva l'oggettiva classificazione catastale del cespite come rurale, con il conseguente onere di impugnazione del diverso classamento da parte di chi richieda il riconoscimento del requisito di ruralità, né può ritenersi sufficiente a determinare la variazione catastale, nei limiti del quinquennio anteriore, la mera autocertificazione secondo le modalità di cui all'art. 7, comma 2-bis, del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, e delle norme successive, se il relativo procedimento non si sia concluso con la relativa annotazione in atti, atteso che, come sottolineato dalla Corte Costituzionale (Corte Cost., 31 maggio 2018, n. 115), il quadro normativo, ivi comprese le disposizioni regolamentari di cui al D.M. 26 luglio 2012, porta ad escludere l'automaticità del riconoscimento della ruralità per effetto della mera autocertificazione (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 30 giugno 2017, n. 16280; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2017, n. 26617; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2018, n. 5769; Cas., Sez. 5^, 19 dicembre 2019, n. 33932; Cass., Sez. 6^-5, 13 ottobre 2020, n. 22124; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9971; Cass., Sez. 5", 16 giugno 2021, n. 17038; Cass., Sez. 5^, 24 giugno 2021, n. 18266; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2021, n. 29283).1.2 L'art. 7, comma 2-bis, del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, ha previsto che, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili, i contribuenti avessero la facoltà (esercitabile entro il termine del 30 settembre 2011, poi prorogato al 30 settembre 2012) di presentare all'allora Agenzia del Territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione delle categoria "A/6" e "0/10", a seconda della destinazione, abitativa o strumentale dell'immobile, sulla base di un'autocertificazione attestante la presenza nell'immobile dei requisiti di ruralità di cui all'art. 9 del D.L.. 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 novembre 1994 n. 134, e modificato dall'art. 42-bis del D.L. 1 ottobre 2007 n. 159, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 novembre 2007 n. 222, «in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda». In seguito, l'art. 13, comma 14-bis, del D.L.. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 ha stabilito che le domande di variazione di cui al predetto D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, producessero «gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito della ruralità fermo restando il classamento originario degli immobili ad uso abitativo». Ancora, l'art. 1 del D.M. 26 luglio 2012 ha disposto che: «Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione ed ai fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola è attribuito il classamento, in base alle regole ordinarie, in una delle categorie catastali previste nel quadro generale di qualificazione. Ai fini dell'iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralità in capo ai fabbricati rurali di cui al comma 1, diversi da quelli censibili nella categoria D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), è apposta una specifica annotazione. Per il riconoscimento del requisito di ruralità, si applicano le disposizioni richiamate all'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133». L'art. 2, comma 5-ter, del D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124, ha stabilito che: «Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 3, comma 14 bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2011, n. 106, e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali, producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità di cui all'anicolo 9 del decreto legge 30 dicembre n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda». Si tratta, infatti di disposizioni che disciplinano le modalità (di variazione-annotazione) attraverso le quali è possibile pervenire alla classificazione della ruralità dei fabbricati, anche retroattivamente, onde beneficiare dell'esenzione da ICI, sulla base di una procedura ad hoc, che non avrebbe avuto ragion d'essere qualora la natura esonerativa della ruralità fosse dipesa dal solo fatto di essere gli immobili concretamente strumentali all'attività agricola, a prescindere dalla loro classificazione catastale conforme (Cass., Sez. 5", 30 dicembre 2020, n. 29864; Cass., Sez. 5", 21 ottobre 2021, n. 29283). 1.3 Viceversa, per i fabbricati non iscritti in catasto, si deve confermare l'orientamento di questa Corte, secondo cui l'esenzione da ICI è condizionata all'accertamento positivamente concluso della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della ruralità del fabbricato previsti dall'art. 9 del D.L. 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994 n. 133, e successive modificazioni, che può essere immediatamente condotto dal giudice tributario investito dalla domanda di rimborso proposta dal contribuente, sul quale grava l'onere di dare prova della sussistenza dei predetti requisiti (Cass., Sez. Un., 21 agosto 2009, n. 18565; Cass., Sez. 5^, 20 aprile 2016, n. 7930; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2019, n. 10283; Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2019, nn. 28556 e 28557). 1.4 Peraltro, la rilevanza delle caratteristiche oggettive della ruralità - al di fuori dell'ipotesi di mancato accatastamento - è stata esclusa dalle Sezioni Unite di questa Corte anche alla luce dello ius superveniens, con particolare riguardo all'emanazione di due norme interpretative (entrambe con efficacia retroattiva), vale a dire: A) il comma 3-bis ,dell'art. 9 del D.L. 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994 n. 133, come introdotto dall'articolo 42-bis del D.L. 1 ottobre 2007 n. 159, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 novembre 2007 n. 222, secondo cui: «Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate: a) alla protezione delle piante; b) alla conservazione dei prodotti agricoli; c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento; d) all'allevamento e al ricovero degli animali; e) all'agriturismo; O ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento; g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna; h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola; i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; I) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso»; B) il comma 1-bis dell'art. 23 del D.L. 30 dicembre 2008 n. 207, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2009 n. 14, secondo cui: «Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni». 1.5 Nel prendere in esame, in particolare, quest'ultima disposizione (successiva e presupponente quella introdotta dall'art. 42-bis del D.L. 30 dicembre 2008 n. 207, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2009 n. 14), le Sezioni Unite hanno tratto argomento per affermare come la disciplina sopravvenuta, lungi da smentire la necessaria rilevanza, ai fini dell'ICI, della classificazione catastale, l'abbia ulteriormente confortata e resa imprescindibile; al punto che l'obiettivo di sottrarre il fabbricato strumentale all'imposizione di un tributo che trova il suo presupposto proprio nella natura di fabbricato accatastato o accatastabile del cespite (artt. 1 e 2 del D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 504) è stato perseguito dal legislatore (ex art. 23 del D.L. 30 dicembre 2008 n. 207, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2009 n. 14) mediante, non già l'esenzione dalla classificazione in categoria catastale di ruralità, bensì - e più in radice - attraverso l'espunzione di tali unità immobiliari, così accatastate, dalla nozione legislativa medesima di "fabbricato" (Cass., Sez. Un., 21 agosto 2009, n. 18565 - nello stesso senso: Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2018, n. 5769; Cass., Sez. 5^, 20 marzo 2019, n. 7799; Cass., Sez. 5^, 7 agosto 2019, n. 21097; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2021, n. 29283). Per cui, riaffermando la «decisività della classificazione catastale come elemento determinante per escludere, o affermare, l'assoggettabilità ad ICI di un fabbricato», le Sezioni Unite hanno osservato che la norma da ultimo citata, di natura interpretativa, «sostanzialmente conferma che la ruralità del fabbricato direttamente ed immediatamente rileva ai fini della relativa classificazione catastale, ma ricollega a questa conseguita classificazione l'esclusione del fabbricato (catasta/mente riconosciuto come) rurale dalla stessa nozione di fabbricato imponibile ai fini ICI» (Cass., Sez. Un., 21 agosto 2009, n. 18565). Affermazione, quest'ultima, certamente valida anche nell'interpretazione del comma :3-bis dell'art. 9 del D.L. 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 novembre 1994 n. 134 (C:ass., Sez. 5^, 12 aprile 2019, n. 10283). 1.6 Pertanto, le richiamate disposizioni rafforzano l'orientamento esegetico già adottato dalle Sezioni Unite, in quanto disciplinano le modalità (di variazione-annotazione) attraverso le quali è possibile pervenire alla classificazione della ruralità dei fabbricati, anche retroattivamente, onde beneficiare dell'esenzione da ICI; sulla base di una procedura ad hoc che non avrebbe avuto ragion d'essere qualora la natura esonerativa della ruralità fosse dipesa dal solo fatto di essere gli immobili concretamente strumentali all'attività agricola, a prescindere dalla loro classificazione catastale conforme (Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2019, n. 10283; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., Sez. 5^, 21. ottobre 2021, n. 29283). 1.7 Ne discende che, in considerazione dell'eccezionalità del beneficio concesso dal legislatore, l'esenzione da ICI con retroazione della decorrenza dal quinquennio antecedente a quello di presentazione della domanda ex art. 7, comma 2-bis, del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, che i contribuenti invocano in relazione alla domanda presentata il 14 febbraio 2013, poteva essere conseguita soltanto con l'osservanza del termine fissato dall'art. 2, comma 2, del D.M. 26 luglio 2012 (30 settembre 2012). In tal senso, si è affermato che se l'istanza non è stata presentata ai sensi e secondo le modalità del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, i suoi effetti non sono assistiti dall'efficacia retroattiva quinquennale da quest'ultima normativa prevista (e ciò vale anche nel caso in cui la domanda è stata presentata successivamente al decorso del termine prorogato, attraverso i successivi interventi, dal 13 luglio 2011 al :30 settembre 2012 (in tal senso: Cass., Sez. 6^-5, 10 gennaio 2014, n. 422; Cass., Sez. 5^, 11 novembre 2016, n. 23015; Cass., Sez. 5", 19 maggio 2017, n. 12659; Cass., Sez. 6^-5, 8 novembre 2017, n. 26505; Cass., Sez. 6^-5, 31 gennaio 2019, n. 2803; Cass., Sez. 6^-5, 10 novembre 2020, n. 25426). 2. Anche il quarto motivo è infondato. 2.1 Infatti, al di là della volontà eventualmente manifestata dalle parti nel giudizio di merito, che, peraltro, è stata contraddetta in questa sede dall'ente impositore (come si desume dal tenore del controricorso), questa Corte ha ritenuto che, in tema di ICI, ai fini del computo della base imponibile, il provvedimento di modifica della rendita catastale, emesso dopo 11 gennaio 2000 a seguito della denuncia di variazione dell'immobile presentata dal contribuente„ è utilizzabile, a norma dell'art. 74 della Legge 21 novembre 2000 n. 342, anche con riferimento ai periodi di imposta anteriori a quello in cui ha avuto luogo la notificazione del provvedimento, purché successivi alla denuncia di variazione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 11 settembre 2019, n. 22653; Cass., Sez. 6^-5, 15 marzo 2021, n. 7209). Stabilendo, infatti, con il citato art. 74 della Legge 21 novembre 2000 n. 342, che dall'i gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, il legislatore non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l'amministrazione comunale può richiedere 'l'applicazione della nuova rendita ed il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l'efficacia della modifica della rendita catastale - coincidente con la notificazione dell'atto - con la sua applicabilltà, che va riferita, invece, all'epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica, risultante dalla data dalla data della denuncia del contribuente (tra le altre: Cass., Sez. 6^-5, 6 luglio 2018, n. 17756; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2020, n. 29898; Cass., Sez. 6^-5, 15 marzo 2021, n. 7209; Cas:s., Sez. 6^-5, 23 novembre 2021, n. 36160). 2.2 In verità, la massima di un recente arresto sembrerebbe sancire un principio apparentemente diverso ed opposto (facendo apparente riferimento soltanto all'«epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica»: Cass., Sez. 5^, 11 settembre 2019, n. 22653), ma un'attenta lettura della motivazione conferma che il dies a quo per ia decorrenza della rettifica della rendita catastale è costituito dalla presentazione della denuncia di variazione con la quale il mutamento della situazione di fatto è consacrato in un corrispondente adeguamento dei dati catastali. In tal senso, del resto, questa Corte ha sempre ritenuto che l'art. 74, comma 1, della Legge 21 novembre 2000 n. 342, nel prevedere che, a decorrere dall'i gennaio 2000, gli atti comunque retributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell'ICI, ma non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, ai fini impositivi anche per le annualità d'imposta sospese, ovverosia suscettibili di accertamento e/o liquidazione e/o di rimborso (Cass., Sez. Un., 9 febbraio 2011, n. 3160). Nel caso in cui la variazione della rendita consegua a modificazioni della consistenza o della destinazione dell'immobile denunciate dallo stesso contribuente, essa trova applicazione dalla data della presentazione della denuncia. In tale ipotesi, peraltro, il fatto che la situazione materiale denunciata risalga a data anteriore non ne giustifica una applicazione retroattiva rispetto alla denuncia (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 luglio 2010, n. 17863; Cass., Sez. 6^-5, 24 luglio 2012, n. 13018; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2019, n. 7414; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2020, n. 29898; Cass., Sez. 6^-5, 15 marzo 2021, n. 7209). 2.3 Nella specie, quindi, secondo i principi regolatori della materia, l'efficacia dell'attribuzione della rendita catastale non può estendersi alle annualità antecedenti alla data di presentazione della denuncia di accatastamento (6 dicembre 2012). Per cui, il giudice di appello ha correttamente confermato la sentenza di prime cure senza rideterminare l'entità del tributo dovuto dai contribuenti. 3. Viceversa, il quinto motivo è fondato. 3.1 I contribuenti hanno censurato la sentenza impugnata per infrazione all'art. 112 cod. proc. civ., avendo omesso l'esame del motivo di appello attinente all'applicazione della continuazione (art. 12 del D.L.vo 18 dicembre 1997 n. 472) nella determinazione delle sanzioni amministrative irrogate con gli avvisi di accertamento (art. 14, comma 2, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504). 3.2 Invero, è pacifico che l'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra una violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell'art. 36(:), comma 1, n. 4, cod. proc. civ., che consente alla parte di chiedere - e al giudice di legittimità di effettuare - l'esame degli atti del giudizio di merito, nonché, specificamente, dell'atto di appello, mentre è inammissibile ove il vizio sia dedotto come violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. (tra le tante: Cass., Sez. Lav., 27 ottobre 2014, n. 22759; Cass., Sez. 6^-3, 16 marzo 2017, n. 6835; Cass., Sez. 6^-1, 12 ottobre 2017, n. 23930; Cass., Sez. 5^, 23 luglio 2020, n. 15735; Cass., Sez. 5^, 6 agosto 2020, n. 16761; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2020, n. 29901; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 29 marzo 2021, nn. 8680, 8682 e 8683). 3.3 Nella specie, si evince dalla stessa motivazione della sentenza impugnata che i contribuenti avevano specificamente richiesto al giudice di primo grado di rivedere il computo delle sanzioni amministrative (per l'omessa dichiarazione ai fini dell'ICI) con l'applicazione della continuazione ex art. 12 del D.L.vo 18 dicembre 1997 n. 472. A fronte dell'omessa pronunzia sul punto, pur essendo stato investito della medesima questione in sede di appello, anche il giudice di secondo grado si è astenuto dal prendere una decisione in proposito. Non a caso, il rigetto dell'appello è motivato in esclusiva relazione all'irretroattività del postumo riconoscimento della ruralità per tardiva presentazione della domanda. 3.4 In proposito, peraltro, si rammenta che, secondo questa Corte, in tema di ICI, l'omessa denuncia dell'immobile deve essere sanzionata per tutte le annualità per cui si protrae in quanto, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, a ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione che rimane inadempiuta non solo per il versamento dell'imposta ma anche per l'adempimento dichiarativo, fermo restando che, trattandosi di violazioni della stessa indole commesse in periodi d'imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo, secondo l'istituto della continuazione ex art. 12, comma 5, del D.L.vo 18 dicembre 1997 n. 472 (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 16 settembre 2016, n. 18230; Cass., Sez. 5^, 23 dicembre 2020, nn. 29374 e 29375; Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2021, n. 18447; Cass., Sez. 5^, 25 novembre 2021, n. 36682). 3.5 Nella specie, quindi, il giudice di appello ha omesso di pronunziarsi su tale aspetto, nonostante l'astratta sussistenza dei presupposti per usufruire di un trattamento sanzionatorio più favorevole per la reiterazione pluriennale dell'omessa denuncia dei fabbricati ai fini dell'ICI. 4. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi la fondatezza del quinto motivo e l'infondatezza dei restanti motivi, il ricorso può trovare accogllimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla [OSCURATO:PERSONA] di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il quinto motivo e rigetta i restant