CassazionedecretoSezione 3Decisione del 18 gennaio 2024
Cassazione n. 14329/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4807/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - R icorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che l a rappresenta e difende - C ontroricorrente - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di AVELLINO n. 1577/2020 depositata il27/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., esponendo aver reso alla società [OSCURATO:SOCIETA]. servizi di trasporto veloci, per i quali avrebbe maturato il corrispettivo di euro 1.335,12, non pagato dalla committente, chiese ed ottenne dal giudice di pace di Avellino un decreto ingiuntivo di confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. per il predetto importo, oltre interessi e spese. 2. Il giudice di pace accolse la domanda, e pronunciò il decreto ingiuntivo n. 228/2016, avverso il quale la [OSCURATO:SOCIETA]. propose opposizione. 3. Con sentenza n. 876/2018 il giudice di pace di Avellino revocò il decreto ingiuntivo, condannando la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., della minor somma di euro 364,82. Il giudice affermòche non erano state provate le condizioni e le modalità del trasporto eseguito nell’interesse della [OSCURATO:SOCIETA]. e di cui al giudizio, mentre è stato provato che parte della merce era stata danneggiata. Pertanto, detraendo dalla somma effettivamente dovuta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. l’ammontare dei danni subiti, restava un saldo, appunto, di euro 364,82 a credito della società opposta. 4. Avverso t ale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. interpos e gravame dinnanzi al Tribunale di Avellino, sostenendo che il suo credito, per il servizio di trasporto reso su mandato della [OSCURATO:SOCIETA]., ammontava ad euro 1.335,12, e che nulla era dovuto per risarcimento danni, anche a causa della prescrizione del diritto del mittente. 5. Con sentenza n. 1577/2020, depositata in data 27/10/2020, oggetto di ricorso, il Tribunale di Avellino ha dichiarato inammissibile il gravame, in quanto redatto in violazione dell’art. 342 c.p.c. Infatti, secondo il Tribunale, l’atto di appello difettava dei requisiti imposti dalla norma suindicata, in quanto “pur individuando le parti della sentenza oggetto di censura, esso risulta generico e confuso nella esplicitazione degli elementi di contraddittorietà o insufficienza della motivazione senza che sia rispettato il canone della specificità e chiarezza espositiva delle censure dedotte, alternandosi, inoltre le censure stesse con le deduzioni già svolte in primo grado, accrescendosi in tal modo il difetto di chiarezza e specificità delle censure sollevate”(così a p. 3, 2° §, della sentenza). 6. Avverso la predetta sentenza la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., propone ricorso affidato ad un unico motivo, cui la società [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso. 7. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 c.p.c. M [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l ’ unico motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione e falsa applicazione dell’art. art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione alla violazione dei termini di cui all’art. 342 cpc laddove il Giudice del Gravame ha ritenuto inammissibile l’appello”, lamentando che il Tribunale ha erroneamente ritenuto mancanti di specificità i motivi di appello,che invece risultavano dotati di un alto grado di specificità e diretti a censurare la sentenza impugnata, con conseguente violazione dell’art. 342 c.p.c. La ricorrente deduce che i motivi di appello -come risultante dagli atti (motivi di appello e comparsa conclusionale)– presentano un altro grado di specificità e diretti a censurare la sentenza impugnata, con riferimento a ciascun passaggio della stessa trascritto, al fine di consentire al Tribunale una lettura piena ed autonoma degli atti già e soltanto con l’atto di appello, e con l’indicazione anche della proposta di modifica. 2. Il motivo è fondato e va accolto nei termini e limiti di seguito indicati. 3. Va premesso che, per consolidata giurisprudenza di legittimità , “ Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. conformi Cass., sez. Un., sent. 16/11/2017, n. 27199: “Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l’atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”; Cass., sez. 6-3, ord. 30/05/2018, n. 13535; Cass., sez. III., sent. 23/10/2014, n. 22502. 2.1 Come risulta dal ricorso, l ’ atto introduttivo del giudizio di secondo grado è stato proposto indicando ragionati motivi di gravame, tutti specificamente contenuti nell’atto di impugnazione e riferiti alla decisione appellata, senza osservazioni e difese esposte prima di essa, al fine di ad evitare al giudice “ad quem”un’opera di relazione e di supposizione(p. 10 del ricorso). 2.2 Inoltre, il Tribunale ha errato nel ritenere che esista uno schema di cui all’art. 342 c.p.c. a cui conformarsi. Infatti, “ Quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio attinente all’applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ, in ordine alla specificità dei motivi di appello, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda”(così Cass., sez. Lav., ord. 19/08/2020, n. 17268; conforme Cass., sez. V, sent. 01/12/2020, n. 27368, secondo la quale i n tema di giudizio di cassazione, ove la parte censuri la sentenza con la quale il giudice di merito ha affermato l’inammissibilità dell’appello per mancanza di specificità dei motivi, oggetto del giudizio di legittimità non è la sola argomentazione della decisione impugnata, bensì sempre e direttamente l’invalidità denunciata e la decisione che ne dipenda, anche quando se ne censuri la non congruità della motivazione; di talché in tali casi spetta al giudice di legittimità accertare la sussistenza del denunciato vizio attraverso l’esame diretto degli atti, indipendentemente dall’esistenza o dalla sufficienzae logicità dell’eventuale motivazione del giudice di merito sul punto. 2.3 La ricorrente fornisce (p. 11 del ricorso) un riepilogo delle doglianze esposte nell’atto di appello dinanzi al Tribunale, riportandouna serie di passaggiimpugnati della pronuncia del giudice di pace . Il primo è il seguente: “La società opponente, convenuta in senso sostanziale nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha contestato il prezzo ed il peso delle merci trasportate, specificando che il costo complessivo delle merci è stato determinato unilateralmente dalla società opposta e che il peso calcolato non corrisponde a quello effettivo che, per la spedizione n. 550025836, non superava i 337Kg a fronte di 1302 Kg calcolati dalla società opposta e, per la spedizione n. 550022212, era pari a 337 Kg a fronte dei 976,80 Kg calcolati dalla società opposta”. 2.4 Deduce la ricorrente che il g iudice di pace non fornì la motivazione del ragionamento da esso seguito, non consentendo di fatto di comprendere il percorso logico-giuridico seguito per redigere il passo riportato. I costi addebitati all’opponente erano quelli concordati con il contratto di trasporto sottoscritto in data 19/03/2015, in cui risultavano indicati in maniera dettagliata i prezzi da applicarsi e le relative modalità applicative (cfr. contratto in produzione di parte del primo grado, pag. 1, art. 14). Dell’esistenza del contratto diedeatto lo stesso Giudice di [OSCURATO:PERSONA], che in sentenza scrisse: “risulta pacifico che le parti processuali hanno concluso il contratto di trasporto”.Con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo [OSCURATO:SOCIETA] prese posizione solo in relazione a due spedizioni, per un costo totale di euro 739,00 ( s pedizioni indicate a pag. 2 dell’atto di opposizione al monitorio con i nn. 550025836 e 550022212); l’importo ingiunto risultava essere di euro 1.355,12 e, per tale motivo, non risultava contestata la differenza di euro 616,12, che, dunque, andava già pagata. I costi delle spedizioni erano determinati in base al peso ed al volume del singolo plico/pacco/pallet. La circostanza venne confermata anche dal teste [OSCURATO:PERSONA] escussa all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la quale confermò che “… ai fini del calcolo della spedizione viene applicata la formula prevista nel contratto e sottoscritta dalla parte …”. A detta della ricorrente, il giudice di pace non tenne (integralmente) conto di tale dichiarazione testimoniale, della quale riportòsolo uno stralcio, così eliminando il reale significato della deposizione. In sentenza si leggeva il seguente passo, oggetto di impugnazione: “la teste di parte opposta, [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di non poter riferire nulla in ordine alla lunghezza della merce trasportata per conto della [OSCURATO:SOCIETA], né sul peso della stessa, ma successivamente ai fini del calcolo e del prezzo, venivano applicate le tariffe del contratto”. Come rilevato dalla ricorrente, detta affermazione era parziale, poiché quanto riferito, letto integralmente, aveva un diverso significato e l’odierna ricorrente trascrisse il passo della deposizione: “ai fini del calcolo della spedizione viene applicata la formula prevista nel contratto, sottoscritto tra le parti, ovvero lunghezza per larghezza per profondità diviso cinquemila ed il risultato è il volume della spedizione … il peso della spedizione viene tassato in base al maggior peso a quello reale e quello volumetrico (ossia il cliente pagherà il prezzo corrispondente al peso maggiore tra i due) tutto ciò viene specificato in una clausola del contratto al punto 14”. La deposizione era chiara e riferiva dettagliatamente su come si calcolava il costo della spedizione.Per una corretta decisione, deduce la ricorrente, sarebbe stato sufficiente esaminare i documenti prodotti, costituenti prova piena, non essendo stati né contestati né impugnati da controparte. 2.5 Sempre nell ’ atto di appello, l ’ odierna ricorrente ribad ì che la modalità di calcolo dei costi di spedizione era stata oggetto di specifica pattuizione nel contratto intercorso tra le parti, e solo per maggiore chiarezza fu evidenziato che le tariffe di spedizione di tutti i corrieri, nazionali e internazionali, sono calcolati in base al peso totale effettivo e al peso totale volumetrico di tutti i colli facenti parte di una spedizione. Dunque, il g iudice di primo grado errò nel confermare la tesi di [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva preteso l’applicazione del peso reale di quanto spedito, laddove inferiore al peso volumetrico, atteso che la [OSCURATO:PERSONA] applicò il peso/volume contrattuale ed i relativi costi.Ed ancora, al Tribunale venne chiari to in termini economici l’esempio sopra riportato: ovverosia che il volume di 0,125 moltiplicato per 200 determinava un peso tassabile di 25,00 Kg. piuttosto che di 37,50 Kg. 3.6 L a ricorrente evidenzi ò che la spedizione n. 550022212 del 15/04/2015, con peso reale di Kg 805,00 e con peso volume di Kg 976,80, era composta da n. 25 colli, ciascuno delle seguenti dimensioni: mt 3,70 × mt 0,22 × mt 0,24, con volume per ogni collo di m3 0, 19536, per cui moltiplicando il volume ottenuto per 200 (valore peso/volume), si otteneva il peso in Kg 39,072 per ciascun collo; i colli erano 25 e, quindi, correttamente la spedizione era stata tassata con il peso di 976,80 Kg.Sul punto richiamò il documento n. 7 dell’indice del fascicolo di primo grado, sul quale controparte nulla dedusse.La spedizione n. 550025836 del 30.4.2015, con peso reale di Kg 1302,50 e con peso volume di Kg 825,00, composta da 25 colli, aveva un peso reale pari a quello assegnato.Sul punto si richiamava il documento n. 5 dell’indice del fascicolo in primo grado, sul quale controparte nulla aveva dedotto. Le fatture azionate in sede monitoria riportavano, quindi, i costi di cui al contratto. 3.7 La ricorrente evidenzi ò al Tribunale che il passo impugnato della sentenza era carente del ragionamento seguito dal Giudice di [OSCURATO:PERSONA], il quale si limitò a dire: “ … La società opponente … ha contestato il prezzo ed il peso delle merci trasportate …”; anche tale passo è stato oggetto di impugnazione. 3.8 La ricorrente indic ò un ulteriore passo della sentenza oggetto di impugnazione: “Le condizioni del contratto dedotto in lite, invocato dalla società opposta quale prova documentale del quantum debeatur richiesto in via monitoria, prevedono la formula per calcolare il peso tassato dei colli voluminosi e la tassazione dei colli non sovrapponibili, ma nulla dispongono circa la merce trasportata per conto della società opponente”. A l riguardo la ricorrente evidenziò che il contratto, sottoscritto dalle parti,e tra le stesse non contestato, andava letto ed applicato nella sua interezza. Apagina 1, l’art. 14 individuava le modalità di calcolo dei colli voluminosi, mentre l’art. 15 la modalità di calcolo dei colli non sovrapponibili, ed infine l’art. 1 indicante il costo per Kg, secondo le fasce di peso. Se il contratto esisteva fra le parti, allora esso doveva essere applicato integralmente. 3.9 La ricorrente censurò un ulteriore passo ritenuto errato della sentenzaimpugnata, in quanto il g iudice di p ace non esamin ò con la necessaria diligenza le prove raccolte, evidenziando che non aveva tenuto in considerazione le prove documentali della deducente. Si tratta del seguente passaggio motivazionale: “A ciò si aggiunge che la società opponente ha anche dedotto e comprovato che la merce consegnata era danneggiata, avendo provveduto ad emettere due note credito a favore della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per un importo complessivo di € 413,30, diversamente da quando sostenuto dalla società opposta che contesta la legittimazione dell’opponente a richiedere il risarcimento dei danni”. Secondo la tesi prospettata in sentenza,l ’ emissione di due note credito a favore di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avrebbe fornito la prova che la merce consegnata sarebbe stata danneggiata; ragionamento errato,perché la società [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe dovuto fornire una prova certa ed inconfutabile del danneggiamento, cosa mai avvenuta, mentre [OSCURATO:PERSONA] fornì la prova che la merce era stata ritirata dal destinatario.La ricorrente evidenzi ò che il petitum dell ’ opposizione era legato alle spedizioni recanti nn. 550025836 e 550022212. Circa la spedizione n. AV550025836 (Doc. n. 6-prova di consegna), e fornì la prova documentale di consegna senza riserve al destinatario “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, mentre la [OSCURATO:SOCIETA] aveva prodotto, a sostegno del danneggiamento, la nota credito emessa in favore di “[OSCURATO:PERSONA]”, ritenuta utile dal giudice di prime cure quale prova del danneggiamento. 2.10La ricorrente impugn ò il seguente ulteriore passo della s entenza di primo grado: “la teste di parte opposta, [OSCURATO:PERSONA], …, ha riferito che non le risulta che la società opponente abbia lamentato il danneggiamento della merce. Quest’ultima circostanza riferita dalla teste Galgano contrasta con la corrispondenza allegata in atti intercorsa nel mese di aprile dell’anno 2015, da cui emerge che la teste era a conoscenza del danneggiamento subìto dalla merce. In particolare, la comunicazione inviata da [OSCURATO:PERSONA] dell’Ufficio sinistro alla [OSCURATO:SOCIETA] con cui venivano richiesti alcuni documenti relativi ai danni segnalati, risultava inviata per conoscenza alla Galgano all’indirizzo e-mail di quest’ultima”. In grado di appello,odierna ricorrente sostenne che il giudice di pace avesse errato nel ritenere che, a sostegno della tesi del danneggiamento, la [OSCURATO:SOCIETA] avesse fornito una prova certa , inconfutabilee rigorosa secondo quanto previsto dal codice civile in materia di trasporti, atteso che anche per il caso di specie l’accertamento della perdita o dell’avaria, o del danneggiamento, è disciplinato dall’art. 1697 c.c., che espressamente prevede il ricorso all’accertamento tecnico preventivo, previsto dall’art. 696 c.p.c., non esperito. 2.11 La ricorrente, in grado di appello, sostenne di ave r fornito la prova che la merce era stata ritirata dai destinatari; oltre al fatto che la circostanza non era contestata.Solo i destinatari avrebbero potuto agire per l’eventuale ristoro di immaginati danni. Pertanto, la tesi della società [OSCURATO:SOCIETA], di non aver provveduto al pagamento delle fatture perché la merce era stata consegnata danneggiata al destinatario, non trovava alcuna fondamento, anche perché non provata. R ibad ì , inoltre, che al paragrafo n. 2, pag. 3, dell ’ atto di citazione in opposizione al monitorio, la [OSCURATO:SOCIETA] aveva dichiarato che i danneggiati sarebbero stati “[OSCURATO:PERSONA]” e “ [OSCURATO:PERSONA]”. Il primo destinatario, del quale non venne indicato alcun riferimento, non coincideva con i numeri delle spedizioni indicate al precedente paragrafo 1 del medesimo atto; quindi, era da considerare estraneo alla domanda. La deducente aveva, ad abundantiam, eccepito il difetto di legittimazione della [OSCURATO:SOCIETA],in quanto il trasporto di cose si configura come contratto a favore di terzi, per il quale il destinatario acquista i diritti nel momento in cui, arrivate le cose a destinazione, ne ottiene la consegna dal vettore, in tal modo acquistando tutti i diritti derivanti dal contratto, ivi incluso il diritto di richiedere il risarcimento del danno nel caso di perdita o di avaria delle cose trasportate. [OSCURATO:SOCIETA], rivestendo nel rapporto di spedizione la qualità di mittente, non poteva avanzare pretese risarcitorie che spettavano in via esclusiva al destinatario che aveva ritirato la merce. Di conseguenza, un’eventuale azione di risarcimento del danno, sarebbe spettata alle società destinatarie delle spedizioni, ossia “[OSCURATO:PERSONA]”e “ [OSCURATO:PERSONA] ” , che ricevettero la merce, e non certamente dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. Ne consegue che il giudice di pace ha risarcito un soggetto non legittimato.Il richiamo giurisprudenziale fatto dal Giudice di [OSCURATO:PERSONA] alla Sentenza n. 24400 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Suprema Corte era inconferente, in quanto [OSCURATO:SOCIETA] non ha fornito né la prova di avere versato somme ai destinatari, nè di avere subìto un decremento patrimoniale; sul punto si evidenziava che non poteva considerarsi prova valida la semplice produzione di una nota credito che, al pari delle fatture, risultava essere un atto a formazione unilaterale, e che tale profilo ha formato oggetto dell’atto di appello. 2.12 La ricorrente impugn ò il seguente ulteriore passo della s entenza di primo grado evidenziando il difetto di logicità di ragionamento seguito: “In presenza delle specifiche contestazioni mosse dalla società opponente ed in assenza di prove adeguate circa i criteri di determinazione del peso e dell’importo richiesto in via monitorio, l’opposto decreto ingiuntivo va revocato”. A detta del g iudice di prime cure, il decreto ingiuntivo andava revocato perché non sarebbero state fornite prove in ordine ai criteri di determinazione del peso e dell’importo. L’odierna ricorrente rappresentòal Tribunale che tanto risultava essere errato, come già dedotto ed eccepito con la sua comparsa di risposta dinanzi al giudice di p ace, esponendo dettagliatamente i criteri per la determinazione del peso, del volume e dei costi, così come determinati ed individuati nel contratto ed anche riferiti dalla teste [OSCURATO:PERSONA]. 2.13 Deduce ancora la ricorrente che c on l ’ atto di appello è stat a anche eccepita espressamente e dettagliatamente la nullità e/o infondatezza della sentenza appellata per omesso esame e/o omessa motivazione delle eccezioni preliminari sollevate dall’odierna ricorrentein punto di decadenza e prescrizione del diritto azionato in giudizio dall’opponente, incorrendo in una violazione dell ’ art. 2951 , 1° comma, c.c. , il quale prevede che “ si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di trasporto”. A tale riguardo l’odierna ricorrente eccepì che la [OSCURATO:SOCIETA] non aveva provato di avere interrotto il termine, quanto meno validamente, e, conseguentemente, non poteva dolersene. La spedizione è del 17/04/2015; l’unico atto in cui si lamenta il danno è l’opposizione, notificata in data 6/05/2016, quindi l’anno di prescrizione previsto dall’art. 2951 c.c. doveva essere dichiarato decorso. Ed anche in considerazione che la [OSCURATO:SOCIETA], sul punto nulla aveva dedotto e provato, nella completa omissione di pronunzia del giudice di prime cure, al Tribunale si chiedeva di pronunziarsi sul punto, dichiarando decorso il termine prescrizionale. 2.14 Ancora, la ricorrente riporta l ’ ultimo passo della sentenza oggetto dell’impugnazione: “avendo la società opponente riconosciuto che la società opposta ha chiesto un prezzo sensibilmente superiore di complessivi € 557,00 e provato che i danni subiti ammontano ad € 413,30, l’importo spettante alla società opposta per il trasporto delle merci oggetto di contratto azionato in via monitoria ammonta ad € 364,82 oltre gli interessi dalla domanda al soddisfo”. E in tema si evidenziava ancora al Tribunale, adito in sede di gravame, che i danni lamentati da [OSCURATO:SOCIETA], che oltretutto difettava di legittimazione, non erano stati dimostrati e, oltretutto, erano coperti da prescrizione. Con la conseguenza che, in virtù di tutto quanto dettagliatamente motivato, il g iudice di prime cure era incorso in macroscopici errori:(i) non ha dichiarato il difetto di legittimazione della [OSCURATO:SOCIETA] in relazione alla domanda risarcitoria proposta, richiamando impropriamente un arresto giurisprudenziale non confacente; (ii) non ha preso atto che la [OSCURATO:SOCIETA] non ha fornito prova del presunto danno; (iii) non ha dichiarato il decorso del termine prescrizionale. 2.15 Veniva censurato anche il ragionamento logico - giuridico seguito dal giudice di primo grado per quantificare i danni subiti dalla società [OSCURATO:SOCIETA] in euro 413,30 e di come li abbia potuti ritenere provati. Si segnalava che il passo era incomprensibile, oltre a non essere condivisibile, dal momento che [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito ampia prova che la merce era stata ritirata dal destinatario, circostanza non contestata da controparte. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, le censure mosse dalla ricorrente in sede di gravame risultano idonee a delineare sufficientemente la contrapposizione della ricorrente agli argomenti posti dal giudice di prime cure a base della sentenza di primo grado e, pertanto, l’erroneità della declaratoria di inammissibilità emessa dal giudice dell’appello, con conseguente cassazione in relazione dell’impugnata sentenza e rinvio al Tribunale di Avellino, che in diversa composiz