CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 1975
Cassazione n. 26946/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: , [OSCURATO:PERSONA] nato il 05/10/1975 avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo - per quanto qui di interesse - ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Agrigento aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il primo motivo di ricorso è versato in fatto, atteso che il ricorrente ha articolato generiche censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944) e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata (cfr. la prima pagina della motivazione della sentenza), con le quali la parte non si è effettivamente confrontata, rendendo in tal modo il motivo di ricorso carente anche sotto il profilo della specificità estrinseca; - che il secondo motivo di ricorso è inedito, posto che non risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che il deducente, in secondo grado, abbia formulato doglianze in ordine al tema dedotto con il ricorso in cassazione; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 maggio 2023 Il Consigliere estensor