CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 ottobre 2022
Cassazione n. 35945/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 30280-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 119, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'[OSCURATO:PERSONA]' E DELLA RICERCA; - intimato - avverso la sentenza n. 402/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 12/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 30280 sez. ML - ud. 04-10-2022 -2- RILEVATO - che, con sentenza del 12 giugno 2010, la Corte d'Appello di Palermo, chiamata a pronunziarsi sull'appello avverso la decisione resa dal Tribunale di Marsala di accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell'istruzione dell'Università e della Ricerca mentre riconosceva, non diversamente dal primo giudice, il diritto del Bilardello, collaboratore scolastico ATA del comparto scuola, alla corretta ricostruzione di carriera, per non essere stato, a tali fini, considerato integralmente il periodo pre-ruolo prestato presso diversi istituti scolastici statali in ragione di ripetuti contratti a tempo determinato su posti vacanti nell'organico di fatto e di diritto, con conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento delle relative differenze retributive, in parziale riforma della predetta decisione dichiarava compensate le spese del primo grado; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Bilardello, affidando l'impugnazione a due motivi, in relazione alla quale il MIUR, pur intimato, non ha svolto alcuna attività difensiva; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis, c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; - che all'odierna udienza di trattazione della causa il Collegio rileva essere stato il ricorso irritualmente notificato all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo dovendo invece la notifica essere effettuata all'Avvocatura Generale; - che va, pertanto, disposta la rinnovazione della notifica nei termini corretti; P.Q.M. La Corte rimette alla sezione IV, disponendo la rinnovazione della notifica all'Avvocatura Generale dello Stato Così deciso in Roma, nell