CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 aprile 2026
Cassazione n. 11861/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
con domiciliodigitale ex lege;- ricorrenti -controdoValue s.p.a. (nuova denominazione assunta da doBank s.p.a.),in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata eNumero registro generale 3445/2024CC 23.01.2026 Numero sezionale 280/2026Ric. n. 3445/2024 Numero di raccolta generale 11861/2026Pres L.A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est. I. Ambrosidifesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso,con domicilio digitale ex lege;- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. n.295/2023,pubblicata il 5 luglio 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 gennaio2026 dalla Consigliera Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Ritenuto che1. con atto di citazione notificato nel giugno 2018, RossellaNigro e [OSCURATO:PERSONA] proponevano opposizione avverso il decretoingiuntivo n. 1026/2018, con cui il Tribunale di Taranto aveva loroingiunto, quali fideiussori a garanzia del credito, già di Unicredits.p.a. e, ora, della [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria diUnicredit s.p.a., di pagare, in solido, alla [OSCURATO:SOCIETA]la somma di euro 412.546,06, oltre interessi al tasso pattuito qualedebito complessivo derivante dal saldo passivo alla datadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] del conto corrente n.401205264 e saldo debitore allastessa data del mutuo ipotecario fondiario n.3959631, entrambicontratti con [OSCURATO:SOCIETA].;il Tribunale di Taranto, con la sentenza n. 683/2020, esclusa laqualità di consumatori dei fideiussori, accoglieva l’opposizione erevocato il d.i. sul presupposto che la [OSCURATO:SOCIETA] sia incorsa nelladecadenza di cui all’art.1957 c.c., per non essersi attivata entro iltermine di 36 mesi (così pattuito nelle fideiussioni, in deroga a quellodi sei mesi previsto dall’art.1957 c.c.) in sede giudiziaria nei confrontidella debitrice principale;2. [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria della DoValues.p.a., proponeva appello e si costituivano [OSCURATO:PERSONA] e Antoniocondizionato;Numero registro generale 3445/2024CC 23.01.2026 Numero sezionale 280/2026Ric. n. 3445/2024 Numero di raccolta generale 11861/2026Pres L.A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est. I. Ambrosila Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, conla sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello principale e perl’effetto, in riforma della sentenza di prime cure, ha rigettatol’opposizione al d.i. n.1026/2018 del Tribunale di Taranto propostada [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonchè l’appello incidentaleproposto dagli stessi originari opponenti e li ha condannati arimborsare alla controparte le spese di lite di entrambi i gradi digiudizio, come liquidate in dispositivo;3. avverso la sentenza della Corte d’appello qui impugnata,sulla base di quattro motivi d'impugnazione; ha resistito concontroricorso [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria dellaDoValue s.p.a.;4. la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanzacamerale ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.;il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale nella persona del dr. StefanoPepe ha depositato note scritte, chiedendo il rigetto del ricorso;hanno depositato memoria i ricorrenti[OSCURATO:PERSONA] che1. con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano la“nullità del procedimento ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., perviolazione dell'art. 115 c.p.c., stante l'erronea percezione della Corted’Appello circa la prova allegata della doValue Spa (già [OSCURATO:SOCIETA])quale mandataria della Fino 2 [OSCURATO:PERSONA] relativamente al suocredito”; in particolare, lamentano che controparte, sin dalprocedimento monitorio, ha omesso di produrre documentazionecomprovante la propria legittimazione attiva e tanto poiché haomesso di produrre il contratto di avvenuta cessione del credito infavore della mandante, da parte della [OSCURATO:PERSONA] o altradocumentazione equipollente; la Corte d’appello, a fronte di taleomissione, invece di rigettare la domanda, stante la mancanza diprova da parte resistente circa la cessione del creditoNumero registro generale 3445/2024CC 23.01.2026 Numero sezionale 280/2026Ric. n. 3445/2024 Numero di raccolta generale 11861/2026Pres L.A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est. I. Ambrosioriginariamente della [OSCURATO:PERSONA], in favore della Securitisation 2s.r.l., ha deciso per l’accoglimento dell’appello, benchè in assolutacarenza di prove circa il diritto rivendicato dalla cessionaria e senzache gli odeirni ricorrenti avessere riconosciuto il debito;2. con il secondo motivo lamentano l’“Omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti, in relazione all’art. 360 cpc n. 5, per avere la Corte d’Appelloritenuto implicitamente provato il credito rivendicato dalla doValueSpa (già [OSCURATO:SOCIETA]) quale mandataria della Fino 2 SecuritisationSrl.”; nello specifico, lamentano che la Corte d’appello non hapreventivamente verificato l’esistenza del credito rivendicato dallaresistente, non avendo questa, quale mandataria della [OSCURATO:SOCIETA], mai prodotto documentazione comprovante ilcredito e quindi la sua legittimazione attiva in violazione dell’art.2697 c.c. e assumono che tale fatto, oggetto di discussione tra leparti, è decisivo ai fini della fondatezza della pretesa creditoria;2.1. il primo e il secondo motivi di ricorso, che possono esserecongiuntamente esaminati stante l’evidente vincolo di connessione,sono inammissibili;le censure, così come confezionate, non risultano rispettosedella regola posta dall’art. 366 n. 6 c.p.c. in quanto i ricorrenti nonindicano in che modo, dove e quando hanno contestato la qualità delcessionario e l’esistenza della operazione di cessione dei crediti inblocco oppure l’inclusione del singolo credito nell’operazione dicessione;correttamente la Corte d’appello ne ha dedotto l’implicitoriconoscimento della legittimazione sostanziale della cessionaria daparte degli odeirni ricorrenti e, di conseguenza, la duplice doglianzaformulata con il ricorso in esame si rivela inammissibile;3. con il terzo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentanol’“Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 cpc n. 5 –Numero registro generale 3445/2024CC 23.01.2026 Numero sezionale 280/2026Ric. n. 3445/2024 Numero di raccolta generale 11861/2026Pres L.A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est. I. Ambrosicon riferimento all’art. 1362 cc, per non avere la Corte d’appelloindagato circa l’effettiva volontà delle parti” ; a parere dei ricorrentila Corte d’appello ha violato i canoni legali d'ermeneuticacontrattuale dettati dagli Artt. 1362 ss. c.c. non risultandologicamente comprensibile il ragionamento attraverso il quale lastessa ha dedotto la natura autonoma della garanzia e diconseguenza l'inapplicabilità dell’art. 1957 c.c. ai due contratti difideiussione sottoscritti dai ricorrenti; in particolare, la Corteterritoriale non ha indagato quale fosse la comune intenzione delleparti, limitandosi invece al senso letterale delle parole; sostengonoin proposito che nei contratti di fideiussione sottoscritti dai ricorrentinon sia ravvisabile la volontà esplicita delle parti di escludere ilcarattere di garanzia tipica della fideiussione, tanto meno diderogare all’art. 1945 del c.c. a norma del quale il fideiussore puòopporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitoreprincipale e ritengono illogico il ragionamento del Giudice d’appelloove ha affermato: «vi sarebbe infatti contraddizione nell’imporre daun lato al garante l’adempimento della obbligazione di garanzia asemplice richiesta e senza possibilità di eccezioni, dall’altrosubordinare l’adempimento del garante all’azione giudiziaria delcreditore verso il debitore principale…… (pag. 3)», omettendo diconsiderare, senza motivarne le ragioni, che la resistente con ilprimo atto difensivo (comparsa di risposta depositata dinanzi alTribunale il 17.09.2018 – alla pagina 9) non aveva fatto il minimocenno alla volontà delle parti di escludere la tutela prevista dall’art.1957 c.c, ma si era premurata di segnalare di aver promosso azionegiudiziaria nei confronti della debitrice principale nei termini stabilitidall’art. 1957 cc, benchè ampliati a 36 mesi; riportando il testo dellerelative clausole contrattuali, sottolineano che nei contratti difideiussione de quibus non sia ravvisabile alcuna esclusione del lorocarattere accessorio e tanto meno una recisione pattizia delcollegamento tra l’obbligazione principale e quella di garanzia; alCC 23.01.2026 Numero registro generale 3445/2024Ric. n. 3445/2024 Numero sezionale 280/2026Pres L.A. ScaranoNumero di raccolta generale 11861/2026Est. I. AmbrosiData pubblicazione 29/04/2026contrario, la volontà formalizzata dalle parti evidenzia l’accessorietàdelle suddette fideiussioni, proprio perché richiama l’art. 1957 delcc, benchè ne ampli la portata da 6 mesi a 36 mesi; concludono nelribadire che le fideiussioni sottoscritte (le quali indicano un importomassimo garantito) non hanno alcun carattere di autonomia rispettoall'obbligazione principale, dalla quale dipende il quantum garantitoe possono qualificarsi solo come fideiussioni per obbligazioni futuree che, nella specie, appare evidente che la locuzione “a semplicerichiesta” contenuta nel contratto del 21.03.2011 (all’art. 6 deldocumento di sintesi e nel contratto del 16.02.2012 all’art. 7 deldocumento di sintesi) si riferisca ai diritti rivendicabili dalla banca neiconfronti del fideiussore, solo successivamente al fallimentodell’azione giudiziaria intrapresa, entro i 36 mesi, nei confronti delladebitrice principale;3.1. il terzo motivo di ricorso si rivela, viceversa, fondato;in via generale, è utile rammentare che le Sezioni Unite diquesta Corte hanno chiarito che la riformulazione dell'art.360,comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012,n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essereinterpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 dellepreleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato dilegittimità sulla motivazione; pertanto, il controllo sulla motivazioneè dunque possibile, per un verso, solo con riferimento al parametrodell'esistenza e della coerenza e, per l'altro, solo con riferimentoall'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, cheabbia costituito oggetto di discussione e sia decisivo, vale a dire che,se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso dellacontroversia (Cass civ., Sez. Un., 7/04/2014, nn. 8053 e 8054; v.anche Cass., Sez. 6 - 3, 8/10/2014 n. 21257);in tale ambito, è principio di diritto ormai consolidato quelloper cui l'art. 360 n. 5 del codice di rito non conferisce in alcun modoe sotto nessun aspetto alla Corte di cassazione il potere diNumero registro generale 3445/2024CC 23.01.2026 Numero sezionale 280/2026Ric. n. 3445/2024 Numero di raccolta generale 11861/2026Pres L.A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est. I. Ambrosiriesaminare il merito della causa, né di sindacare l'omesso esame dielementi istruttori (qualora il fatto storico, rilevante in causa, siastato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché lasentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie),consentendo ad essa, di converso, il solo controllo - sotto il profilologico-formale e della conformità a diritto - delle valutazionicompiute dal giudice d'appello;effettivamente, dalla lettura delle argomentazioni formulatedal giudice d’appello, la verifica del rispetto dei canoni legali diermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addottanon sortisce esito positivo (cfr. Cass. Sez. 3, 10/02/2015 n. 2465;Cass. Sez. 3, 26/05/2016 n. 10891);difatti, la Corte d’appello ha ritenuto che il Tribunale avesse«errato nel qualificare i due contratti di garanzia stipulati dal Fago edalla Nigro quali fideiussioni perché in entrambi (v. contratto del21.03.2011 all’art.6 del documento di sintesi, v. contratto del16.02.2012 all’art.7 del documento di sintesi) è stato pattuito che il“fideiussore è tenuto a pagare immediatamente, a semplice richiestascritta”. Tale previsione, infatti, imponendo il pagamento immediatoa semplice richiesta, ha derogato all’art.1945 c.c., escludendo lapossibilità dei garanti di sollevare eccezioni fondate sul rapportoobbligatorio principale (quello garantito) e dunque l’elementodell’accessorietà, tipica della fideiussione (…).» (pag 3 della sentenzaimpugnata);ebbene, come evidenziato dai ricorrenti, da siffattaargomentazione non risulta che la Corte d’appello abbiacompiutamente indagato la volontà delle parti nel ritenere, prima,sussistente il richiamo esplicito l’art. 1957 c.c. con cui le stessehanno previsto la deroga ai termini di garanzia da 6 mesi a 36 mesi,per escluderne, poi, l’applicazione;difatti, nel contratto di fideiussione del 21.03.2011, la clausola5 (responsabilità del fideiussore) prevede che “i diritti derivanti allaNumero registro generale 3445/2024CC 23.01.2026 Numero sezionale 280/2026Ric. n. 3445/2024 Numero di raccolta generale 11861/2026Pres L.A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est. I. AmbrosiBanca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione diogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire perl’adempimento, in deroga a quanto previsto dall’art. 1957 c.c., sistabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell’obbligazione garantita”; lasuccessiva clausola 6 (pagamento del fideiussore) stabilisce: “ilfideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, asemplice richiesta scritta, quanto dovuto per capitale, interessi,spese, tasse e ogni altro accessorio” e che la stessa formula èripetuta dalle clausole 6 (responsabilità del fideiussore) e 7(pagamento del fideiussore) del contratto del 16.02.2012;da tali clausole risulta evidente che le parti non avessero intesoescludere il carattere di garanzia tipica della fideiussione, nè cheavessero previsto una deroga all’art. 1945 c.c. (a norma del quale ilfideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni chespettano al debitore principale);inoltre, la sopra trascritta motivazione della Corte d’appellotralascia di considerare, senza motivarne le ragioni, che la stessaresistente con il primo atto difensivo (comparsa di rispostadepositata dinanzi al Tribunale il 17.09.2018 – alla pagina 9) nonaveva fatto il minimo cenno alla volontà delle parti di escludere latutela prevista dall’art. 1957 c.c, ma si era premurata di segnalaredi aver promosso azione giudiziaria nei confronti della debitriceprincipale nei termini stabiliti dall’art. 1957 cc, benchè ampliato a 36mesi fatto (cfr. pag. 9 della comparsa di risposta in primo grado, inricorso pag. 12);in merito alla necessità di verificare la volontà dall’intero testocontrattuale, questa Corte ha chiarito che la deroga all'art. 1957 c.c.non può ritenersi implicita laddove sia inserita, all'interno delcontratto di fideiussione, una clausola di "pagamento a primarichiesta" o altra equivalente, non solo perché la disposizione èespressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che,prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà traNumero registro generale 3445/2024CC 23.01.2026 Numero sezionale 280/2026Ric. n. 3445/2024 Numero di raccolta generale 11861/2026Pres L.A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est. I. Ambrosil'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essereconsiderata meritevole di tutela anche quando tale collegamento siaassente, ma anche perché una tale clausola non ha rilievo decisivoper la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo digaranzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi siaa forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindiautonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzateda un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardidell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimentonel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione deicontraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citatoart. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplicerichiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione dellagaranzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azionegiudiziaria.Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento "aprima richiesta" incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c.,spetta al giudice di merito accertare la volontà in concretomanifestata dalle parti con la sua stipulazione (Cass. Sez. 1,04/06/2025 n. 14945; Cass. Sez. 3, 27/12/2024 n. 34678);4. alla fondatezza nei suindicati termini del terzo motivo diricorso, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo nonché ilquarto e il quinto motivo (con cui, rispettivamente, i ricorrentidenunciano la “Nullità della sentenza ex art. 360, n. 4 c.p.c., perviolazione dell’art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c., per l’irriducibilecontraddittorietà della motivazione” (nel punto ove la Corte diappello ha ritenuto: «Tale qualificazione dei contratti ha ricaduteanche sull’applicazione dell’art.1957 c.c., non applicabile in astrattoal contratto autonomo di garanzia ma qui applicabile per il rinvio adetto articolo contenuto nei due contratti di garanzia» pag. 3 dellasentenza impugnata e la “Nullità del procedimento in relazioneall’art. 360 cpc n. 4 - per violazione dell'art. 115 c.p.c., stanteNumero registro generale 3445/2024CC 23.01.2026 Numero sezionale 280/2026Ric. n. 3445/2024 Numero di raccolta generale 11861/2026Pres L.A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est. I. Ambrosil'errore di percezione della Corte d’Appello sul contenuto oggettivodella prova, la quale ha investito una circostanza che ha formatooggetto di discussione tra le parti e con riferimento all’art. 183 6°comma c.p.c. nella parte in cui la Corte d’Appello ha ritenuto provatoche la banca [OSCURATO:PERSONA] ha agito nei confronti della debitriceprincipale in sede giudiziale e nel termine di decadenza di trentaseimesi previsto nei due contratti di garanzia”, senza che ne avessedato la prova), consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazionein relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d'[OSCURATO:PERSONA], che in diversa composizione procederà a nuovo esame,facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese delgiudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso; dichiara assorbiti ilquarto e il quinto motivo; dichiara inammissibili il primo e il secondomotivo. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche perle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Lecce, indiversa composizione.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della SezioneTerza Civile, il 23 gennaio 2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]