Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 aprile 2023

Cassazione n. 28874/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21698/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] SIRACUSA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] SICILIA n.3239/2023 depositata i l 05/04/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Oggetto di impugnazione è l’avviso di accertamento n°TY7033D01134/2017, con il quale l’ufficio finanziario, in relazione al periodo di imposta 2012e per quanto qui ancora rileva, ha contestato la deducibilità dei costi relativi ai canoni di leasing iscritti in conto economico,relativi a otto ponteggi di acciaio zincato [OSCURATO:PERSONA] e ad un impianto automatico a taglio, nonché la parziale indeducibilità delle quote di ammortamento dei beni suddetti, procedendo alla rideterminazione del reddito di impresa ed al recupero delle presunte maggiori imposte dovute ed alla irrogazione delle relative sanzioni.

Secondo la ricorrente, la stessa non avrebbe mai svolto attività di costruzioni edilizie, ma operato nel settore industriale metalmeccanico: da qui l’illegittimità dei coefficienti utilizzati dall’ufficio per effettuare il ricalcolo.

2. Al termine del giudizio di primo grado la CTP di Siracusa, con la sentenza n°2146/6/2021 depositata il 9 giugno 2021, ha rigettato il ricorso della contribuente contro la ripresa a tassazione effettuata dall’Agenzia.

3. La CGT di II grado della [OSCURATO:PERSONA].

IV con la sentenza n°3239/2023 depositata il 5 aprile 2023 ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, ma limitatamente alla parte in cui era stata ritenuta la legittimità della ripresa a tassazione dei costi non inerenti (30.600,00 Euro) nonché dei ricavi afferenti a servizi infragruppo (58.064,66 Euro), respingendo per il resto l’impugnazione della contribuente.

4. La società ha proposto ricorso per cassazione sulla scorta di due motivi.

5. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

6. La contribuente ha richiesto la decisione dopo il deposito di una proposta di definizione accelerata del giudizio.

7. E’ stata, quindi, fissata udienza in camera di consiglio per il successivo 18 settembre 2024. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso sono i seguenti: Imotivo in relazione all’art. 360, I comma n°3 c.p.c.: con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 102 commi 1, 2 e 7 del d.p.r. n°917/86 nel testo in vigore ratione temporis, e del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 1988 e delle tabelle 1 e 2 ivi allegati, sostenendo di aver operato nel settore delle “industrie metallurgiche”, piuttosto che in quello delle “industrie edilizie”.

II motivo in relazione all’art. 360 I comma n°3 c.p.c.: si denuncia la violazione dell’art. 102 commi 1 e 2 DPR n°917/86 nel testo in vigore ratione temporis, e del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 1988 e delle tabelle 1 e 2 ivi allegate, con riguardo alla parte della sentenza impugnata in cui si è accertato che la società ricorrente ha portato in detrazione dal reddito di impresa quote di ammortamento dei beni condotti in locazione finanziaria in misura superiore a quella consentita, posta l’applicazione dei coefficienti previsti per le industrie edilizie in luogo di quelli, invece corretti, stabiliti per le industrie metallurgiche.

2. Si ricorda che la proposta di definizione del giudizio ha il seguente tenore: “le censure si palesano inammissibili; in quanto la ricorrente, lungi dallo scalfire in diritto le argomentazioni contenute sul punto nella sentenza impugnata, in particolare quanto alla genericità delle indicazioni attinenti all’attività esercitata, che ha originato i costi, chiede a questa Corte una rivalutazione in fatto2 delle emergenze istruttorie, sollecitando così un sindacato non consentito in questa sede; pur deducendo la violazione di legge, le censure si risolvono, infatti, nella proposizione di questioni di fatto attinenti al contenuto della documentazione già scrutinata dai giudici d’appello, della quale è invocata una diversa valutazione; nella specie, come rilevato dalla difesa dell’Agenzia delle entrate, dal Mod.

AA7 presentato dalla società ricorrente (il cui estratto è allegato al controricorso) si evince che le attività esercitate dalla contribuente a far data sin dal 02.09.2015, sono anche attività edili; la stessa società contribuente ha affermato che i canoni di leasing si riferivano a ponteggi utilizzati per opere di coibentazione di impianti industriali; alla luce di tali circostanze, non contestate, correttamente il Giudice di seconde cure, per quanto attiene il rilievo afferente le quote di ammortamento del costo dei ponteggi ha ritenuto che “l’Agenzia delle entrate ha cercato la tipologia di bene più assimilabile a quello la cui locazione è stata nella specie dedotta, individuandola nei “ponteggi in metallo” ricompresi negli “impianti generici” della Specie I/a delle [OSCURATO:PERSONA] di cui al GRUPPO 16 nonché nella voce “attrezzature varie” riferita alla sezione 2 - Altre attività del GRUPPO 22 - [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA]”.

3. [OSCURATO:PERSONA] condivide tali argomentazioni.

Può inoltre aggiungersi quanto segue.

La motivazione della sentenza qui impugnata si fonda, nel suo nucleo essenziale, nei seguenti passaggi argomentativi: “sebbene l’art. 102, comma 7, DPR 917/1986 preveda che il coefficiente per l’ammortamento deve essere stabilito “in relazione all’attività esercitata”, in concreto, neppure l’appellante riesce ad individuare a quali beni ricondurre, tra quelli elencati nella [OSCURATO:PERSONA], i ponteggi e l’impianto automatico di taglio, prevedendosi in tale elenco, infatti, soltanto: fabbricati destinati all’industria (edifici, opere idrauliche, strade e piazzali), costruzioni leggere, macchinari, attrezzatura varia e minuta, impianti destinati al trattamento ed al depuramento delle acque, fumi nocivi ecc. mediante impiego di reagenti chimici, mobili e macchine ordinarie d’ufficio, macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici, autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in genere, carrelli elevatori, mezzi di trasporto interno ecc.).

Non appare affatto censurabile, pertanto, l’operato dell’Agenzia delle Entrate allorquando ha cercato la tipologia di bene più assimilabile a quello la cui locazione è stata nella specie dedotta, individuandola nei “ponteggi in metallo” ricompresi negli “impianti generici” della Specie I/a delle [OSCURATO:PERSONA] di cui al GRUPPO 16 nonché nella voce “attrezzature varie” riferita alla sezione 2 - Altre attività del GRUPPO 22 - [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] e pertanto, in ordine a tale rilievo l’appello non può trovare accoglimento”.

Ed ancora, per le quote di ammortamento del costo dei ponteggi Allround e Layher: “ …non possono che valere, a fronte delle doglianze dell’appellante del tutto analoghe a quelle sollevate con riferimento alla deducibilità dei canoni di locazione finanziaria di ponteggi in acciaio zincato della stessa tipologia ed in precedenza illustrate, le considerazioni espresse appunto con riferimento al rilievo precedente, sicché correttamente l’Agenzia delle Entrate ha determinato in 22.395,95 € la quota da recuperare a tassazione“.

Rispetto a tale apparato argomentativo le censure proposte appaiono complessivamente inammissibili.

Esaminati i motivi congiuntamente, può infatti rilevarsi come gli stessi –al di là del formale riferimento al vizio di violazione di legge – mirino ad una diversa valutazione del materiale probatorio ed a sovvertire, in modo inammissibile, il giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito di secondo grado.

Infatti, gli stessi si incentrano nel contestare l’accertamento relativo alla natura dell’attività esercitata, deducendo di operare nel ramo delle industrie metallurgiche piuttosto che in quello delle industrie edilizie.

Orbene, a tal riguardo è sufficiente ricordare, sulla scia di un costante indirizzo, la più recente Sez. 2, ord. n. 10927 del 23/04/2024 (Rv. 670888 – 01), per la quale “deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme”; in precedenza anche Sez.

U, sent. n. 34476 del 27/12/2019 (Rv. 656492 - 03) ha affermato esplicitamente che “È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito”.

Del resto, con più specifico riferimento alla valutazione probatoria dei documenti operata dal giudice del merito, Sez. 2, ord. n. 20553 del 19/07/2021 (Rv. 661734 - 01), secondo cui “La valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito”.

Peraltro, occorre aggiungere per completezza, il ricorso appare altresì generico nella misura in cui, dopo aver dedotto che l’usura dei macchinari condotti in leasing è diversa a seconda dei settori produttivi di utilizzazione (variando infatti il coefficiente applicabile rispetto al periodo di ammortamento), non indica elementi già dedotti in giudizio dai quali evincere la scorretta qualificazione della natura dell’attività operata conformemente dai giudici di merito, se non facendo riferimento a documenti di formazione unilaterale, quale il codice ATECO e proprie precedenti dichiarazioni fiscali.

In definitiva, deve ritenersi che in tema di accertamento del reddito di impresa ed ai fini dell’applicazione delle corrette deduzioni permesse – secondo i fondamentali principi di strumentalità e inerenza – dall’art. 102, comma 7 del d.p.r. 917/1986, nel testo ratione temporis qui applicabile, quanto ai beni condotti in leasing, la natura dell’attività prevalentemente esercitata così come accertata dal giudice del merito non possa essere rimessa in discussione in sede di legittimità, ove detto accertamento in fatto appaia congruamente motivato.

5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, va inoltre disposta la condanna della parte istante a norma dell’art.96, comma 3 e 4 c.p.c.

Infatti, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380 bis comma 3 c.p.c. contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e quarto comma dell’art. 96 c.p.c., codificando altresì un’ipotesi normativa di abuso del processo che la conformità della decisione definitiva a quella inizialmente proposta e rifiutata lascia presumere (così Cass.

S.U. 13.10.2023, n. 28540).

Pertanto, la parte ricorrente va condannata, nei confronti della controparte, al pagamento della somma equitativamente determinata di Euro 2.900, oltre al pagamento dell’ulteriore somma di Euro 500 in favore della Cassa delle ammende.

Occorre, infine, dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se ed in quanto dovuto per legge.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso per quanto in motivazione; condanna parte ricorrente ed in favore della controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.800, oltre spese prenotate a debito; condanna altresì parte ricorrente al pagamento della somma di Euro 2.900 in favore della controricorrente e dell’ulteriore somma di Euro 500 a favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21698/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] SIRACUSA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] SICILIA n.3239/2023 depositata i l 05/04/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto di impugnazione è l’avviso di accertamento n°TY7033D01134/2017, con il quale l’ufficio finanziario, in relazione al periodo di imposta 2012e per quanto qui ancora rileva, ha contestato la deducibilità dei costi relativi ai canoni di leasing iscritti in conto economico,relativi a otto ponteggi di acciaio zincato [OSCURATO:PERSONA] e ad un impianto automatico a taglio, nonché la parziale indeducibilità delle quote di ammortamento dei beni suddetti, procedendo alla rideterminazione del reddito di impresa ed al recupero delle presunte maggiori imposte dovute ed alla irrogazione delle relative sanzioni. Secondo la ricorrente, la stessa non avrebbe mai svolto attività di costruzioni edilizie, ma operato nel settore industriale metalmeccanico: da qui l’illegittimità dei coefficienti utilizzati dall’ufficio per effettuare il ricalcolo. 2. Al termine del giudizio di primo grado la CTP di Siracusa, con la sentenza n°2146/6/2021 depositata il 9 giugno 2021, ha rigettato il ricorso della contribuente contro la ripresa a tassazione effettuata dall’Agenzia. 3. La CGT di II grado della [OSCURATO:PERSONA]. IV con la sentenza n°3239/2023 depositata il 5 aprile 2023 ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, ma limitatamente alla parte in cui era stata ritenuta la legittimità della ripresa a tassazione dei costi non inerenti (30.600,00 Euro) nonché dei ricavi afferenti a servizi infragruppo (58.064,66 Euro), respingendo per il resto l’impugnazione della contribuente. 4. La società ha proposto ricorso per cassazione sulla scorta di due motivi. 5. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. 6. La contribuente ha richiesto la decisione dopo il deposito di una proposta di definizione accelerata del giudizio. 7. E’ stata, quindi, fissata udienza in camera di consiglio per il successivo 18 settembre 2024. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso sono i seguenti: Imotivo in relazione all’art. 360, I comma n°3 c.p.c.: con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 102 commi 1, 2 e 7 del d.p.r. n°917/86 nel testo in vigore ratione temporis, e del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 1988 e delle tabelle 1 e 2 ivi allegati, sostenendo di aver operato nel settore delle “industrie metallurgiche”, piuttosto che in quello delle “industrie edilizie”. II motivo in relazione all’art. 360 I comma n°3 c.p.c.: si denuncia la violazione dell’art. 102 commi 1 e 2 DPR n°917/86 nel testo in vigore ratione temporis, e del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 1988 e delle tabelle 1 e 2 ivi allegate, con riguardo alla parte della sentenza impugnata in cui si è accertato che la società ricorrente ha portato in detrazione dal reddito di impresa quote di ammortamento dei beni condotti in locazione finanziaria in misura superiore a quella consentita, posta l’applicazione dei coefficienti previsti per le industrie edilizie in luogo di quelli, invece corretti, stabiliti per le industrie metallurgiche. 2. Si ricorda che la proposta di definizione del giudizio ha il seguente tenore: “le censure si palesano inammissibili; in quanto la ricorrente, lungi dallo scalfire in diritto le argomentazioni contenute sul punto nella sentenza impugnata, in particolare quanto alla genericità delle indicazioni attinenti all’attività esercitata, che ha originato i costi, chiede a questa Corte una rivalutazione in fatto2 delle emergenze istruttorie, sollecitando così un sindacato non consentito in questa sede; pur deducendo la violazione di legge, le censure si risolvono, infatti, nella proposizione di questioni di fatto attinenti al contenuto della documentazione già scrutinata dai giudici d’appello, della quale è invocata una diversa valutazione; nella specie, come rilevato dalla difesa dell’Agenzia delle entrate, dal Mod. AA7 presentato dalla società ricorrente (il cui estratto è allegato al controricorso) si evince che le attività esercitate dalla contribuente a far data sin dal 02.09.2015, sono anche attività edili; la stessa società contribuente ha affermato che i canoni di leasing si riferivano a ponteggi utilizzati per opere di coibentazione di impianti industriali; alla luce di tali circostanze, non contestate, correttamente il Giudice di seconde cure, per quanto attiene il rilievo afferente le quote di ammortamento del costo dei ponteggi ha ritenuto che “l’Agenzia delle entrate ha cercato la tipologia di bene più assimilabile a quello la cui locazione è stata nella specie dedotta, individuandola nei “ponteggi in metallo” ricompresi negli “impianti generici” della Specie I/a delle [OSCURATO:PERSONA] di cui al GRUPPO 16 nonché nella voce “attrezzature varie” riferita alla sezione 2 - Altre attività del GRUPPO 22 - [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA]”. 3. [OSCURATO:PERSONA] condivide tali argomentazioni. Può inoltre aggiungersi quanto segue. La motivazione della sentenza qui impugnata si fonda, nel suo nucleo essenziale, nei seguenti passaggi argomentativi: “sebbene l’art. 102, comma 7, DPR 917/1986 preveda che il coefficiente per l’ammortamento deve essere stabilito “in relazione all’attività esercitata”, in concreto, neppure l’appellante riesce ad individuare a quali beni ricondurre, tra quelli elencati nella [OSCURATO:PERSONA], i ponteggi e l’impianto automatico di taglio, prevedendosi in tale elenco, infatti, soltanto: fabbricati destinati all’industria (edifici, opere idrauliche, strade e piazzali), costruzioni leggere, macchinari, attrezzatura varia e minuta, impianti destinati al trattamento ed al depuramento delle acque, fumi nocivi ecc. mediante impiego di reagenti chimici, mobili e macchine ordinarie d’ufficio, macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici, autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in genere, carrelli elevatori, mezzi di trasporto interno ecc.). Non appare affatto censurabile, pertanto, l’operato dell’Agenzia delle Entrate allorquando ha cercato la tipologia di bene più assimilabile a quello la cui locazione è stata nella specie dedotta, individuandola nei “ponteggi in metallo” ricompresi negli “impianti generici” della Specie I/a delle [OSCURATO:PERSONA] di cui al GRUPPO 16 nonché nella voce “attrezzature varie” riferita alla sezione 2 - Altre attività del GRUPPO 22 - [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] e pertanto, in ordine a tale rilievo l’appello non può trovare accoglimento”. Ed ancora, per le quote di ammortamento del costo dei ponteggi Allround e Layher: “ …non possono che valere, a fronte delle doglianze dell’appellante del tutto analoghe a quelle sollevate con riferimento alla deducibilità dei canoni di locazione finanziaria di ponteggi in acciaio zincato della stessa tipologia ed in precedenza illustrate, le considerazioni espresse appunto con riferimento al rilievo precedente, sicché correttamente l’Agenzia delle Entrate ha determinato in 22.395,95 € la quota da recuperare a tassazione“. Rispetto a tale apparato argomentativo le censure proposte appaiono complessivamente inammissibili. Esaminati i motivi congiuntamente, può infatti rilevarsi come gli stessi –al di là del formale riferimento al vizio di violazione di legge – mirino ad una diversa valutazione del materiale probatorio ed a sovvertire, in modo inammissibile, il giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito di secondo grado. Infatti, gli stessi si incentrano nel contestare l’accertamento relativo alla natura dell’attività esercitata, deducendo di operare nel ramo delle industrie metallurgiche piuttosto che in quello delle industrie edilizie. Orbene, a tal riguardo è sufficiente ricordare, sulla scia di un costante indirizzo, la più recente Sez. 2, ord. n. 10927 del 23/04/2024 (Rv. 670888 – 01), per la quale “deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme”; in precedenza anche Sez. U, sent. n. 34476 del 27/12/2019 (Rv. 656492 - 03) ha affermato esplicitamente che “È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito”. Del resto, con più specifico riferimento alla valutazione probatoria dei documenti operata dal giudice del merito, Sez. 2, ord. n. 20553 del 19/07/2021 (Rv. 661734 - 01), secondo cui “La valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito”. Peraltro, occorre aggiungere per completezza, il ricorso appare altresì generico nella misura in cui, dopo aver dedotto che l’usura dei macchinari condotti in leasing è diversa a seconda dei settori produttivi di utilizzazione (variando infatti il coefficiente applicabile rispetto al periodo di ammortamento), non indica elementi già dedotti in giudizio dai quali evincere la scorretta qualificazione della natura dell’attività operata conformemente dai giudici di merito, se non facendo riferimento a documenti di formazione unilaterale, quale il codice ATECO e proprie precedenti dichiarazioni fiscali. In definitiva, deve ritenersi che in tema di accertamento del reddito di impresa ed ai fini dell’applicazione delle corrette deduzioni permesse – secondo i fondamentali principi di strumentalità e inerenza – dall’art. 102, comma 7 del d.p.r. 917/1986, nel testo ratione temporis qui applicabile, quanto ai beni condotti in leasing, la natura dell’attività prevalentemente esercitata così come accertata dal giudice del merito non possa essere rimessa in discussione in sede di legittimità, ove detto accertamento in fatto appaia congruamente motivato. 5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, va inoltre disposta la condanna della parte istante a norma dell’art.96, comma 3 e 4 c.p.c. Infatti, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380 bis comma 3 c.p.c. contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e quarto comma dell’art. 96 c.p.c., codificando altresì un’ipotesi normativa di abuso del processo che la conformità della decisione definitiva a quella inizialmente proposta e rifiutata lascia presumere (così Cass. S.U. 13.10.2023, n. 28540). Pertanto, la parte ricorrente va condannata, nei confronti della controparte, al pagamento della somma equitativamente determinata di Euro 2.900, oltre al pagamento dell’ulteriore somma di Euro 500 in favore della Cassa delle ammende. Occorre, infine, dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se ed in quanto dovuto per legge. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso per quanto in motivazione; condanna parte ricorrente ed in favore della controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.800, oltre spese prenotate a debito; condanna altresì parte ricorrente al pagamento della somma di Euro 2.900 in favore della controricorrente e dell’ulteriore somma di Euro 500 a favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza de
Sentenza Cassazione n. 28874/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris