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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2024

Cassazione n. 15961/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di MASSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale dì Massa lo ha condannato, ai sensi dell'art,444 cod. proc. pen., per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.

Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, ritenuto illegale, in quanto il giudice non ha considerato che il reato, risalente al 16 Marzo 2014, era estinto per intervenuta prescrizione al termine della pronuncia della sentenza, pronunciata in data 24 marzo 2022.

Al riguardo si osserva che Sez.

U, n.18953 del 25/02/2016, Piergotti, Rv. 26633 ha affermato che, in tema di patteggiamento, la richiesta di applicazione della pena da parte dell'imputato, ovvero il consenso prestato alla proposta del pubblico ministero, non possono valere come rinuncia alla prescrizione, in quanto l'art.157 comma settimo cod. proc. pen. richiede la forma espressa, che non ammette equipollenti. (In motivazione, la Corte ha affermato che, qualora il giudice non rilevi l'intervenuta prescrizione ex art.129 cod.proc.pen., l'errore può essere dedotto con ricorso in cassazione).

Nel caso in disamina, il reato è stato commesso dal 24/01/2014 al 16/03/2014.

Il termine di prescrizione è dì sette anni e mezzo.

Il reato si è quindi prescritto il 16/09/2021, antecedentemente alla sentenza impugnata, emessa dal Tribunale in data 24/03/2022.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di MASSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale dì Massa lo ha condannato, ai sensi dell'art,444 cod. proc. pen., per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, ritenuto illegale, in quanto il giudice non ha considerato che il reato, risalente al 16 Marzo 2014, era estinto per intervenuta prescrizione al termine della pronuncia della sentenza, pronunciata in data 24 marzo 2022. Al riguardo si osserva che Sez. U, n.18953 del 25/02/2016, Piergotti, Rv. 26633 ha affermato che, in tema di patteggiamento, la richiesta di applicazione della pena da parte dell'imputato, ovvero il consenso prestato alla proposta del pubblico ministero, non possono valere come rinuncia alla prescrizione, in quanto l'art.157 comma settimo cod. proc. pen. richiede la forma espressa, che non ammette equipollenti. (In motivazione, la Corte ha affermato che, qualora il giudice non rilevi l'intervenuta prescrizione ex art.129 cod.proc.pen., l'errore può essere dedotto con ricorso in cassazione). Nel caso in disamina, il reato è stato commesso dal 24/01/2014 al 16/03/2014. Il termine di prescrizione è dì sette anni e mezzo. Il reato si è quindi prescritto il 16/09/2021, antecedentemente alla sentenza impugnata, emessa dal Tribunale in data 24/03/2022. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15961/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris