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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 maggio 2026

Cassazione n. 13267/2026

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[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamentedomiciliati in ROMA, Viale delle Milizie n. 108, presso lo studiodell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lirappresenta e difende– ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato presso la sede dell’Ufficio della [OSCURATO:PERSONA], via Marghera n. 36, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE])– controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore– intimato-Numero registro generale 21084/2025Numero sezionale 242/2026Numero di raccolta generale 13267/2026Data pubblicazione 08/05/2026avverso la SENTENZA n.107/2025 emessa da Commissione dei Ricorsicontro i provvedimenti dell’[OSCURATO:PERSONA] e Marchi a Roma il[OSCURATO:DATA_NASCITA]Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 07/05/2026Il Consigliere delegatoMassimo Falabella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamentedomiciliati in ROMA, Viale delle Milizie n. 108, presso lo studiodell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lirappresenta e difende– ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato presso la sede dell’Ufficio della [OSCURATO:PERSONA], via Marghera n. 36, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE])– controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore– intimato-Numero registro generale 21084/2025Numero sezionale 242/2026Numero di raccolta generale 13267/2026Data pubblicazione 08/05/2026avverso la SENTENZA n.107/2025 emessa da Commissione dei Ricorsicontro i provvedimenti dell’[OSCURATO:PERSONA] e Marchi a Roma il[OSCURATO:DATA_NASCITA]Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 07/05/2026Il Consigliere delegatoMassimo Falabella