CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02955/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. 22/12/2021 ORDINANZA sui ricorsi iscritti ai nn. 22358/2013, 27990/2013 e 24204/2016 proposti da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa per procura speciale a margine dei ricorsi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA], n. 9, presso Io studio di quest'ultimo difensore; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - controricorrente nel ricorso n. 24204 e ricorrente incidentale nei ricorsi nn. 22358/2013 e 27990/2013 - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nei ricorsi nn. 22358/2013 e 27990/2013; [OSCURATO:PERSONA] di riscossione s.p.a. nel ricorso n. 24204/2016; - intimate - per la cassazione delle sentenze della Commissione tributaria regionale del Veneto, n. 46/30/2011, depositata in data 12 aprile 2011, n. 56/06/2013, depositata in data il se1T,2ffirire2013, e n. 369/06/2016, depositata in data 16/3/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: con riferimento al ricorso r.g. n. 22358/2013: dall'esposizione in fatto della sentenza censurata si evince che: l'Agenzia delle entrate aveva notificato a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. quattro avvisi di accertamento, in particolare n. 847030400990/2006, n. 847030400001/2007, n. 847060400002/2007 e n. 847060400003/2007, nonché successiva cartella di pagamento n. 11920070007588621, con i quali, relativamente agli anni di imposta 1999, 2000, 2001 e 2002, era stata contestata l'applicazione del regime di esenzione Iva di cui all'art. 58, d.l. n. 331/1993, in quanto la società non aveva dato prova che la merce, venduta alle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di cui risultava il trasporto delle merci eseguito a mezzo della società Intaller, era effettivamente pervenuto a destinazione in uno stato membro dell'unione, sicchè si era proceduto al recupero dell'Iva non versata ed alla irrogazione delle sanzioni; avverso i suddetti atti impositivi la società aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Venezia limitatamente alle sanzioni; avverso la sentenza del giudice di primo grado la società aveva proposto appello principale e l'Agenzia delle entrate aveva proposto appello incidentale;la Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello principale della società ed accolto quello incidentale dell'Agenzia delle entrate relativo alle sanzioni; la società ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a ventiquattro motivi di censura, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate depositando controricorso contenente ricorso incidentale affidato a due motivi di censura; la società ha depositato controricorso al ricorso incidentale dell'Agenzia delle entrate; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è rimasta intimata; con riferimento al ricorso r.g. n. 27990/2013: dall'esposizione in fatto della sentenza censurata si evince che: la società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva proposto due ricorsi per revocazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 46/30/2011, uno portante il n. r.g. 322/2012, l'altro il n. r.g. 453/2012; la Commissione tributaria regionale del Veneto ha rigettato i ricorsi per revocazione, avendo ritenuto che le circostanze addotte alla base della domanda (ritrovamento della documentazione idonea ad individuare i destinatari finali delle merci, esistenza agli atti della prova documentale circa i destinatari finali delle merci, esistenza agli atti della prova circa i destinatari finali delle merci riscontrabile nel contenuto della sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano n. 8/2/2008), non erano riconducibili alle ipotesi previste dall'art. 395, comma primo, n. 3) e 4), cod. proc. civ.; avverso la suddetta pronuncia la società ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato a cinque motivi di censura, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate depositando controricorso contenente ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo; la società ha depositato controricorso al ricorso incidentale dell'Agenzia delle entrate; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è rimasta intimata; con riferimento al ricorso r.g. n. 24204/2016:dall'esposizione in fatto della sentenza censurata si evince che: la società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva proposto ricorso per revocazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 46/30/2011; la Commissione tributaria regionale del Veneto ha rigettato il ricorso per revocazione, avendo ritenuto che la circostanza addotta alla base della domanda (ritrovamento di ulteriore documentazione idonea ad individuare i destinatari finali delle merci) non era riconducibile all'ipotesi prevista dall'art. 395, comma primo, n. 3), cod. proc. civ.; avverso la suddetta pronuncia la società ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato a due motivi di censura, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate depositando controricorso; questa Corte, con ordinanza del 4 luglio 2019, ha disposto la riunione dei ricorsi n. 27990/2013 e n. 24204/2016 al ricorso n. 22358/2013, e, tenuto conto della presentazione, da parte della società, dell'istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 6, comma 10, d.l. n. 119/2018, ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo; considerato che: ai fini della definizione della presente controversia deve darsi atto che parte ricorrente ha depositato: copia della domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi dell'art. 11, d.l. n. 50/2017, relativamente all'avviso di accertamento n. 847030400990/2006, per l'anno di imposta 1999; all'avviso di accertamento n. 847030400001/2007, per l'anno di imposta 2000; all'avviso di accertamento n. 847060400002/2007, per l'anno di imposta 2001, e relative quietanze di pagamento; l'Agenzia delle entrate, inoltre, ha depositato istanza del 30 novembre 2018 di estinzione parziale relativamente all'avviso di accertamento n. 847060400002/2007, nonché istanza del 29 novembre 2018 di estinzione parziale relativamente agli avvisi di accertamento n. 847030400001/2007 e n. 847030400990/2006; inoltre, con riferimento all'avviso di accertamento n. 847060400003/2007, parte ricorrente ha documentato di avere presentato domanda di definizione agevolata ai sensi degli artt. 6 e 7, d.l. n. 119/2018, e di avere versato la prima rata di quanto dovuto; l'Agenzia delle entrate non ha depositato, ai sensi dell'art. 6, comma 10, d.l. n. 119/2018, alcuna istanza di trattazione della controversia relativa al suddetto avviso di accertamento; risulta inoltre depositata una istanza del 3 dicembre 2019 da parte dell'Agenzia delle entrate che dà atto della circostanza che la società ha provveduto al pagamento di quanto previsto per il perfezionamento della domanda di definizione presentata ai sensi degli artt. 6 e 7, d.l. n. 119/2018; per quanto riguarda la cartella di pagamento n. 11920070007588621, l'Agenzia delle entrate, nel proprio controricorso (vd. pag. 3), dà atto che la stessa ha riguardo alla "iscrizione a ruolo del 50% delle somme richieste con gli avvisi di accertamento", sicchè deve ritenersi che la stessa sia relativa alle medesime pretese fatte valere nei confronti della società con gli avvisi di accertamento; deve, dunque, dichiararsi l'estinzione dei giudizi riuniti riguardanti i ricorsi relativi agli avvisi di accertamento n. 847030400990/2006, n. 847030400001/2007, n. 847060400002/2007 e n. 847060400003/2007, per intervenuto perfezionamento delle domande di definizione agevolata presentate dalla contribuente ai sensi dell'art. 11, d.l. n. 50/2017, e degli artt. 6 e 7, d.l. n. 119/2018; deve, inoltre, dichiararsi la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse sui ricorsi relativi alla cartella di pagamento n. 11920070007588621, essendo la stessa relativa alle pretese di cui agli avvisi di accertamento; con riferimento, infine, ai ricorsi incidentali proposti nei giudizi r.g. n. 22358/2013 e n. 27990/2013, gli stessi devono essere dichiarati inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse, attesa l'intervenuta definizione della lite;ai fini delle spese, le stesse sono a carico della parte che le ha anticipate; atteso il venire meno dell'interesse sui ricorsi incidentali, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite ad essi relative. P.Q.M. La Corte: dichiara l'estinzione dei giudizi riuniti per cessata materia del contendere relativamente agli avvisi di accertamento n. 847030400990/2006, n. 847030400001/2007, n. 847060400002/2007 e n. 847060400003/2007; dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse sui ricorsi relativi alla cartella di pagamento n. 11920070007588621; dichiara inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse i ricorsi incidentali proposti nei giudizi r.g. n. 22358/2013 e n. 27990/2013; pone definitivamente a carico di chi le ha anticipate le spese di lite relative ai ricorsi principali e compensa le spese di lite relative ai giudizi sulla cartella di pagamento