CassazionedecretoSezione 2Decisione del 24 maggio 2022
Cassazione n. 22661/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17015/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – e MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- Avverso l’ordinanza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione XI civile, Rg. 80564/2019, emessa il 24/5/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/6/2023 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. Con ordinanza resa il 24/5/2022, il Tribunale di Roma dichiarò inammissibile per tardività l’opposizione proposta dal pubblico ministero avverso il decreto di liquidazione dei compensi professionali a spese dello Stato, emesso in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]:Opposizione a decreto liquidazione compensi professionali JacopoMaria Pittorri per il patrocinio prestato in diverse cause di protezione internazionale. 2. Contro la predetta ordinanza l’Ufficio del Pubblico Ministero propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] e il Ministero della Giustizia sono rimasti intimati. Considerato che: 1. Col primo motivo di ricorso, si lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e, in particolare, dell’art. 136, cod. proc. civ., per avere il giudice ritenuto tardivo il ricorso del pubblico ministero, proposto il 19/12/2019, sostenendo che la comunicazione del provvedimento di liquidazione era presuntivamente avvenuta in data successiva e prossima a quella del 28/11/2018, indicata dalla schermata SICID della cancelleria della XVIII sezione del Tribunale civile di Roma unitamente alla dicitura “al visto pm”, in sé considerata non probante, senza spiegare però come e quando i fascicoli fossero stati effettivamente trasmessi all’ufficio del P.M.. Ad avviso del ricorrente, l’affermata raggiunta conoscibilità dell’atto si poneva in contrasto con l’art. 136 cod. proc. civ., che impone la consegna del biglietto al destinatario, con rilascio di ricevuta da parte sua, ovvero la sua trasmissione a mezzo PEC o, in caso di impossibilità, a mezzo telefax oppure mediante rimessione all’ufficiale giudiziario per la notifica, come, del resto, confermato dall’art. 16, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che, nei procedimenti civili, impone l’esecuzione delle comunicazioni esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata e soltanto in caso di sua impossibilità per causa non imputabile al destinatario secondo le formalità di cui all’art. 136, terzo comma, cod. proc. civ., ovvero, in caso di impossibilità per causa imputabile al destinatario, mediante deposito in cancelleria. Pertanto, l’affermazione del giudice di merito non soltanto contrastava con tali precetti, posto che l’Ufficio affari civili della Procura di Roma era dotato di indirizzo PEC, ma violava altresì il principio secondo cui, alla stregua degli artt. 136 cod. proc. civ. e 45, disp. att. cod. proc. civ., l’utilizzo di forme di comunicazione equipollenti a quelle descritte nelle predette disposizioni imponeva comunque la certezza dell’avvenuta consegna e della precisa individuazione del destinatario che doveva sottoscrivere per ricevuta, nella specie insussistenti. 2. Col secondo motivo, si lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 2697 cod. civ., per avere il giudicante omesso di considerare l’attestazione redatta dal direttore amministrativo dell’Ufficio affari civili della Procura della Repubblica di Roma del 20 aprile 2021, secondo cui “…la trasmissione del fascicolo cartaceo del reclamato provvedimento (come per altri) è avvenuto senza l’utilizzo di un registro di passaggio, né è stata attestata la data di ricezione…”, non contestata dalla controparte e incompatibile con quanto asserito nell’ordinanza impugnata, in quanto dimostrativa del fatto che il provvedimento di liquidazione fosse entrato nella sfera di conoscibilità del P.M. nello stesso momento in cui ne aveva preso visione proponendo il ricorso. Ad avviso del ricorrente, una volta dimostrata quest’ultima circostanza attraverso la predetta annotazione, sarebbe stata la controparte a dover dimostrare che la comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria del giudice era avvenuta in data antecedente e diversa. 3. I due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente in ragione della stretta connessione, sono infondati. Come già affermato da questa Corte in casi del tutto coincident i con quello in esame (vedi tra le varie Cass., Sez. 2, 1/3/2023, n. 6165), è incensurabile la valutazione di inammissibilità per tardività dell’opposizione a suo tempo proposta da parte dell’odierno ricorrente, sia pure sulla scorta di una motivazione in parte differente da quella posta a fondamento dell’ordinanza impugnata. E infatti, la tardività dell’opposizione va ribadita, a prescindere dalla validità ed effettività della comunicazione del provvedimento opposto, per essere stata l’opposizione proposta ben oltre il termine lungo prescritto per le impugnazioni dall’art. 327 cod. proc. civ., termine che deve reputarsi suscettibile di applicazione anche al procedimento di opposizione di cui all’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002. Come infatti ripetutamente affermato da questa Corte in fattispecie analoghe, in caso di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al difensore di cui all'art.170 del d.P.R. n. 115 del 2002, si applica il termine impugnatorio cd. lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ., sia per la parte contumace che per quella costituita, ove non intervenga la comunicazione del provvedimento. Il decreto di liquidazione viene, infatti, emesso all'esito di un processo che, ancorché sommario, è idoneo ad assicurare la tutela dei diritti soggettivi con caratteri di stabilità e definitività e che soggiace, quindi, alla pari degli altri all'applicazione degli strumenti presenti nel sistema aventi carattere generale, tra cui quello di cui all'art. 327 cod. proc. civ. (tra le tante, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30432 del 17/10/2022 Rv. 665996; cfr. anche Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 33590 del 2022; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 31007 del 2022; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 33600 del 2022). Nel caso in esame, il decreto di liquidazione fu emesso il 28/11/2018, mentre il ricorso in opposizione fu prese ntato il 19/12/2019, quando il termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ. era ormai decorso. Nulla si dispone quanto alle spese, sia perché il ricorso è stato proposto dalla Procura della Repubblica, in qualità di organo propulsore dell’attività giurisdizionale, per il quale è esclusa la condanna al pagamento delle spese processuali, nonostante la soccombenza (Cass. S.U. nn. 5079/2005, 5165/2004), sia in ragione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati. Non ricorrono - ai sens i dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002 - i presupposti processuali per il