CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 maggio 2022
Cassazione n. 26449/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. R.G. 13826-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale itAtj rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, V.CRESCENZIO 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 18, presso lo studio GREZ E ASSOCIATI, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale - nonché [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. - intimati- avverso la sentenza n. 985/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2006 [OSCURATO:PERSONA], la Mabi s.r.1., la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.1., la Europro s.r.1., la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Cassa di Risparmio di B logna ed il Ministero delle attività produttive, chiedendone la condanna isarcimento del danno. A fondamento della domanda esposero che: -) nel 2002 il Ministero delle attività produttive aveva accordato alle società attrici, di cui [OSCURATO:PERSONA] era socio, finanziamenti per complessivi 190.000.000 euro, ai sensi della legge 19 dicembre 1992 n. 488; -) a fondamento della richiesta di finanziamento le società richiedenti avevano allegato, fra gli altri documenti, una lettera formalmente proveniente dalla società [OSCURATO:PERSONA], nella quale si attestava che [OSCURATO:PERSONA] era soggetto in grado di portare a termine gli investimenti per i quali aveva richiesto il finanziamento; -) la Cassa di Risparmio di Bologna, mandataria del ministero per l'erogazione dei finanziamenti suddetti, dopo aver appreso dalla [OSCURATO:PERSONA] che la suddetta lettera non proveniva da quest'ultima, propose al ministero la revoca del finanziamento, proposta che venne accolta dall'amministrazione; Ric. 2020 n. 13826 sez. M3 - id. 04-05-2022 -2- -) l'iniziativa della Cassa di Risparmio di Bologna, così come la revoca dei finanziamenti disposta dal Ministero per le attività produttive, dovevano ritenersi atti compiuti in violazione delle regole di correttezza e buona fede, giacché la restante documentazione in possesso della pubblica amministrazione dava ampie garanzie circa la solvibilità dei soggetti finanziati. 2. Con sentenza 20 maggio 2011 n. 10693 il Tribunale di Roma rigettò le domande. La sentenza venne appellata dai soccombenti in via principale, e dalla Cassa di Risparmio di Bologna in via incidentale. La Corte d'appello di Roma con sentenza 12 febbraio 2019 n. 985, accogliendo l'appello incidentale della Carisbo, dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo la controversia rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ritenne la Corte d'appello che deve affermarsi la giurisdizione del giudice amministrativo quando, come nella specie, "successivamente alla concessione [del finanziamento] l'atto sia annullato o revocato per illegittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, non per inadempienze del beneficiano". 3. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione in via principale da [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso fondato su un motivo, ed in via incidentale dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (avente causa della Cassa di Risparmio di Bologna), con ricorso fondato su sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo i ricorrenti lamentano la "violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., nonché dell'articolo 59 della legge 69/09". Ric. 2020 n. 13826 sez. M3 ud. 04-05-2022 -3- Deducono che la sentenza sarebbe viziata perché la Corte d'appello, nel declinare la propria giurisdizione, non ha indicato il giudice nazionale munito di giurisdizione. 1.1. Va premesso che la suddetta censura può essere esaminata nella presente sede perché con essa non si pone una questione di giurisdizione, ma una questione di nullità della sentenza. Non v'è dunque necessità di rimessione del ricorso alle Sezioni Unite di questa Corte. 1.2. Il motivo è manifestamente infondato. La sentenza impugnata, infatti, sia nella motivazione (p. 5, secondo capoverso); sia nel dispositivo (ibidem, penultimo capoverso), indica chiaramente che la giurisdizione spetta "al giudice amministrativo competente per territorio". Sarà appena il caso di aggiungere che il giudice il quale declini la propria giurisdizione ha l'obbligo ex art. 59, comma primo, 1. 69/09, di indicare quale sia il giudice dotato di giurisdizione, ma non anche quale sia, all'interno del plesso giurisdizionale indicato, il giudice competente ratione loti (Sez. U, Sentenza n. 5681 del 10/03/2011, in motivazione). 2. Col primo motivo di ricorso incidentale la [OSCURATO:PERSONA] lamenta la nullità della sentenza per omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., e comunque per mancanza di motivazione od almeno contraddittorietà tra la motivazione e il dispositivo. Deduce che la Corte d'appello, equivocando su quale fosse il soggetto che aveva proposto appello, pur accogliendo il gravame proposto dalla Carisbo, liquidò le spese di lite in favore del solo Ministero. Ric. 2020 n. 13826 sez. M3 - ud. 04-05-2022 -4- 2.1. Nella parte in cui lamenta che la sentenza d'appello abbia attribuito al Ministero la proposizione dell'appello incidentale il motivo va qualificato come istanza di correzione, e la sentenza impugnata può essere corretta nel senso richiesto. 2.2. Nella parte restante (e cioè la prospettata violazione dell'art. 112 c.p.c.) il motivo è fondato. La Corte d'appello, infatti, né ha compensato le spese di lite spettanti alla Calisbo, né ha applicato il principio della soccombenza: semplicemente, non si è data cura di provvedere. 2.3. La ritenuta fondatezza del motivo in esame non impone la cassazione con rinvio della sentenza d'appello. Infatti, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, è possibile decidere la causa nel merito, condannando [OSCURATO:PERSONA], la Mabi s.r.1., la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.1., la Europro s.r.1., la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.1., in solido, alla rifusione in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. delle spese del giudizio di appello, che si liquidano in euro 8.000, oltre contributo unificato, I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55. 3. Con i motivi dal secondo al quinto la [OSCURATO:PERSONA] prospetta il vizio di omessa pronuncia, ex articolo 112 c.p.c., sulle eccezioni di nullità dell'atto di citazione, di difetto di legittimazione passiva della Cassa di Risparmio di Bologna, di difetto di legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA], nonché sulle istanze istruttorie. 3.1. Tutti i suddetti motivi sono inammissibili. Ric. 2020 n. 13826 sez. M3 - ud. 04-05-2022 -5- Omessa pronuncia, infatti, non vi fu in quanto tutte le questioni suddette prospettate dalla Cassa di Risparmio di Bologna rimasero assorbite dal dichiarato difetto di giurisdizione. Il difetto di potestas iudicandi, infatti, impediva la Corte d'appello di esaminare qualsiasi ulteriore questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito. 4. Col sesto motivo di ricorso la [OSCURATO:PERSONA] lamenta il vizio di omessa pronuncia sulla domanda di condanna degli originari attori ai sensi dell'articolo 96 c.p.c.. 5. Il motivo è fondato. La domanda di condanna ex articolo 96 c.p.c. ovviamente non era assorbita dalla declinatoria di competenza giurisdizionale. 5.1. La ritenuta fondatezza del motivo non impone tuttavia la cassazione con rinvio della sentenza impugnata. Infatti, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, è possibile decidere la causa nel merito. A tal riguardo la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. deve essere rigettata, dal momento che essa si fondava sull'assunto che gli attori avessero proposto una domanda risarcitoria in mala fede: ma, una volta ritenuto il difetto di giurisdizione, il merito della domanda non poteva essere esaminato nemmeno per i fini di cui all'art. 96 c.p.c.. 6. Le spese del presente giudizio di legittimità possono essere compensate per un terzo, in considerazione del fatto che, pur essendovi soccombenza reciproca, prevalente risulta quella dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 13826 sez. M3 - ud. 04-05-2022 -6- principali. I rimanenti due terzi vanno quindi posti a carico di questi ultimi, ai sensi dell'art. 385 c.p.c., e sono liquidati nel dispositivo. P.q.m. (-) corregge la sentenza 985/19 del 12.2.2019 pronunciata dalla Corte d'appello di Roma come segue: a p. 5, nono rigo, in luogo delle parole "spiegato dal Ministero", si leggano le parole: "spiegato dalla Cassa di Risparmio di Bologna", fermo il resto; (-) manda alla Cancelleria di annotare sull'originale del provvedimento impugnato la suddetta correzione; (-) rigetta il ricorso principale; (-) accoglie il primo motivo del ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna [OSCURATO:PERSONA], la Mabi s.r.1., la [OSCURATO:SOCIETA] sii, la Europro s.r.1., la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA] sii, in solido, alla rifusione in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. delle spese del giudizio di appello, che si liquidano in euro 8.000, oltre contributo unificato, I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) dichiara inammissibili i motivi secondo, terzo, quarto e quinto del ricorso incidentale; (-) accoglie il sesto motivo del ricorso incidentale, cassa sul punto la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dalla Carisbo, relativamente al primo ed al secondo grado di giudizio; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.1., in solido, alla rifusione in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di curo 26.800, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; Ric. 2020 n. 13826 sez. M3 - ud. 04-05-2022 -7- (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello