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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2021

Cassazione n. 05014/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I [OSCURATO:PERSONA]-

1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale è stata confermata la sentenza emessa dal Tribunale di Pescara nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], giudicato responsabile del reato di furto aggravato e della contravvenzione di cui all'art. 4 legge n. 110/75 e condannato alla pena ritenuta equa, é inammissibile.

Secondo la ricostruzione dei giudici di merito il Serva era stato colui che era nell'auto che aveva prelevato il Savese, autore materiale del reato, subito dopo il furto; ciò era affermato sulla base delle dichiarazioni della persona offesa che aveva riferito di aver visto l'autore del furto salire subito dopo la commissione del fatto su un'automobile sulla quale c'era un uomo al volante.

Tanto veniva ritenuto, valutando non credibile quanto affermato dal Savese; questi aveva dichiarato di aver chiamato telefonicamente, subito dopo il furto, un soggetto di nazionalità albanese che era sopraggiunto in automobile per prelevarlo.

L'ulteriore circostanza introdotta nel giudizio dalla teste Gualtieri, secondo la quale poco prima di cena giunse una telefonata per il Serva, è stata ritenuta dalla Corte di appello compatibile con la sequenza dei fatti.

2. Il ricorrente si duole che la sentenza emessa dalla Corte di Appello abbia fatto un ragionamento probatorio non condivisibile, contestando il ricorrente che la versione difensiva sia stata superata dalla Corte di appello e ritenendo che la stessa abbia fatto ricorso a congetture per conciliare la deposizione Gualteri con la cronologia dei fatti.

Non è credibile che due soggetti pianifichino un reato a mezzo del telefono in un arco temporalmente ristretto.

Non si può non considerare che il Serva non poteva essere a conoscenza delle circostanze relative alla disponibilità del veicolo utilizzato, alla preparazione della cena, l'atteggiamento tenuto dal Serva dal momento della improvvisa chiamata ricevuta a quello dell'intervento della Polizia. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile poiché non è sostenuto da motivi che rientrino tra quelli previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.

Si tratta di censure che anche dal punto di vista terminologico sono altro rispetto al vizio di motivazione; si concretano, invece, nella prospettazione di una alternativa valutazione della prova che si vorrebbe avallata dal giudice di legittimità.

Vale ricordare che compito di questa Corte non è quello di ripetere l'esperienza conoscitiva del Giudice di merito, bensì quello di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, in questa sede di legittimità, l'incompiutezza strutturale della motivazione della Corte di merito; incompiutezza che derivi dalla presenza di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro ovvero dal non aver il decidente tenuto presente fatti decisivi, di rilievo dirompente dell'equilibrio della decisione impugnata, oppure dall'aver assunto dati inconciliabili con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità cosi da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Cass. Sez. 2, n. 13994 del 23/03/2006, P.M. in proc.

Napoli, Rv. 233460; Cass. Sez. 1, n. 20370 del 20/04/2006, Simonetti ed altri, Rv. 233778; Cass. Sez. 2, n. 19584 del 05/05/2006, Capri ed altri, Rv. 233775; Cass. Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006, imp.

Moschetti ed altri, Rv. 234989).

Pertanto, il ricorso per cassazione è ammesso per vizi della motivazione riconducibili solo, e tassativamente, alla motivazione totalmente mancante o apparente, manifestamente illogica o contraddittoria intrinsecamente o rispetto ad atti processuali specificamente indicati, nei casi in cui il giudice abbia affermato esistente una prova in realtà mancante o, specularmente, ignorato una prova esistente, nell'uno e nell'altro caso quando tali prove siano in sé determinanti per condurre a decisione diversa da quella adottata.

Il giudice di legittimità non può conoscere del contenuto degli atti processuali per verificarne l'adeguatezza dell'apprezzamento probatorio, perché ciò è estraneo alla sua cognizione: sono pertanto irrilevanti, perché non possono essere oggetto di alcuna valutazione, tutte le deduzioni che introducano direttamente nel ricorso parti di contenuto probatorio, tanto più se articolate, in concreto ponendo direttamente la Corte di cassazione in contatto con i temi probatori e il materiale loro pertinente al fine di ottenerne un apprezzamento diverso da quello dei giudici del merito e conforme a quello invece prospettato dalla parte ricorrente (in tal senso anche Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015 - dep. 24/03/2015, Micciche', Rv. 262948).

4. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6/10/2021.

Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I [OSCURATO:PERSONA]- 1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale è stata confermata la sentenza emessa dal Tribunale di Pescara nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], giudicato responsabile del reato di furto aggravato e della contravvenzione di cui all'art. 4 legge n. 110/75 e condannato alla pena ritenuta equa, é inammissibile. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito il Serva era stato colui che era nell'auto che aveva prelevato il Savese, autore materiale del reato, subito dopo il furto; ciò era affermato sulla base delle dichiarazioni della persona offesa che aveva riferito di aver visto l'autore del furto salire subito dopo la commissione del fatto su un'automobile sulla quale c'era un uomo al volante. Tanto veniva ritenuto, valutando non credibile quanto affermato dal Savese; questi aveva dichiarato di aver chiamato telefonicamente, subito dopo il furto, un soggetto di nazionalità albanese che era sopraggiunto in automobile per prelevarlo. L'ulteriore circostanza introdotta nel giudizio dalla teste Gualtieri, secondo la quale poco prima di cena giunse una telefonata per il Serva, è stata ritenuta dalla Corte di appello compatibile con la sequenza dei fatti. 2. Il ricorrente si duole che la sentenza emessa dalla Corte di Appello abbia fatto un ragionamento probatorio non condivisibile, contestando il ricorrente che la versione difensiva sia stata superata dalla Corte di appello e ritenendo che la stessa abbia fatto ricorso a congetture per conciliare la deposizione Gualteri con la cronologia dei fatti. Non è credibile che due soggetti pianifichino un reato a mezzo del telefono in un arco temporalmente ristretto. Non si può non considerare che il Serva non poteva essere a conoscenza delle circostanze relative alla disponibilità del veicolo utilizzato, alla preparazione della cena, l'atteggiamento tenuto dal Serva dal momento della improvvisa chiamata ricevuta a quello dell'intervento della Polizia. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile poiché non è sostenuto da motivi che rientrino tra quelli previsti dall'art. 606 cod. proc. pen. Si tratta di censure che anche dal punto di vista terminologico sono altro rispetto al vizio di motivazione; si concretano, invece, nella prospettazione di una alternativa valutazione della prova che si vorrebbe avallata dal giudice di legittimità. Vale ricordare che compito di questa Corte non è quello di ripetere l'esperienza conoscitiva del Giudice di merito, bensì quello di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, in questa sede di legittimità, l'incompiutezza strutturale della motivazione della Corte di merito; incompiutezza che derivi dalla presenza di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro ovvero dal non aver il decidente tenuto presente fatti decisivi, di rilievo dirompente dell'equilibrio della decisione impugnata, oppure dall'aver assunto dati inconciliabili con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità cosi da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Cass. Sez. 2, n. 13994 del 23/03/2006, P.M. in proc. Napoli, Rv. 233460; Cass. Sez. 1, n. 20370 del 20/04/2006, Simonetti ed altri, Rv. 233778; Cass. Sez. 2, n. 19584 del 05/05/2006, Capri ed altri, Rv. 233775; Cass. Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006, imp. Moschetti ed altri, Rv. 234989). Pertanto, il ricorso per cassazione è ammesso per vizi della motivazione riconducibili solo, e tassativamente, alla motivazione totalmente mancante o apparente, manifestamente illogica o contraddittoria intrinsecamente o rispetto ad atti processuali specificamente indicati, nei casi in cui il giudice abbia affermato esistente una prova in realtà mancante o, specularmente, ignorato una prova esistente, nell'uno e nell'altro caso quando tali prove siano in sé determinanti per condurre a decisione diversa da quella adottata. Il giudice di legittimità non può conoscere del contenuto degli atti processuali per verificarne l'adeguatezza dell'apprezzamento probatorio, perché ciò è estraneo alla sua cognizione: sono pertanto irrilevanti, perché non possono essere oggetto di alcuna valutazione, tutte le deduzioni che introducano direttamente nel ricorso parti di contenuto probatorio, tanto più se articolate, in concreto ponendo direttamente la Corte di cassazione in contatto con i temi probatori e il materiale loro pertinente al fine di ottenerne un apprezzamento diverso da quello dei giudici del merito e conforme a quello invece prospettato dalla parte ricorrente (in tal senso anche Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015 - dep. 24/03/2015, Micciche', Rv. 262948). 4. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6/10/2021. Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 05014/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris