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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 ottobre 1987

Cassazione n. 10583/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

RACO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 della Corte d'appello di Cagliari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l’unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648, comma secondo (attuale comma quarto), cod. pen., è manifestamente infondato.

La Corte territoriale, fondando il rigetto dell’istanza difensiva sulla quantità e sul considerevole valore dei beni oggetto di ricettazione (vedi pagg. 3-4 della sentenza impugnata), ha fatto buon uso del principio di diritto secondo cui deve escludersi la tenuità del fatto allorquando il valore del bene ricettato non risulti essere particolarmente lieve (Sez. 2, n. 29346 del 10/6/2022, Mazza, Rv. 283340- 01; Sez. 2, n. 23742 del 07/05/2024, Orosan, non massimata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 05/03/2026 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RACO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 della Corte d'appello di Cagliari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l’unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648, comma secondo (attuale comma quarto), cod. pen., è manifestamente infondato. La Corte territoriale, fondando il rigetto dell’istanza difensiva sulla quantità e sul considerevole valore dei beni oggetto di ricettazione (vedi pagg. 3-4 della sentenza impugnata), ha fatto buon uso del principio di diritto secondo cui deve escludersi la tenuità del fatto allorquando il valore del bene ricettato non risulti essere particolarmente lieve (Sez. 2, n. 29346 del 10/6/2022, Mazza, Rv. 283340- 01; Sez. 2, n. 23742 del 07/05/2024, Orosan, non massimata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 05/03/2026 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10583/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris