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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 36653/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTE Aa.te-aap.Liso_zIleAuài; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 14742/2021 FATTO E DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA], personalmente, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe deducendo violazione di legge penale sostanziale e processuale nonché vizio di motivazione.

2. Il ricorso deve essere trattato secondo il procedimento «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017: il ricorso è all' evidenza inammissibile in quanto presentato dall'imputato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e da lui sottoscritto personalmente, facoltà esclusa dall'art. 613 del codice di rito come modificato dalla Legge n. 103/2017, entrata in vigore il 3 Agosto 2017.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 15 Luglio 2021 re estensore J,4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTE Aa.te-aap.Liso_zIleAuài; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 14742/2021 FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA], personalmente, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe deducendo violazione di legge penale sostanziale e processuale nonché vizio di motivazione. 2. Il ricorso deve essere trattato secondo il procedimento «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017: il ricorso è all' evidenza inammissibile in quanto presentato dall'imputato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e da lui sottoscritto personalmente, facoltà esclusa dall'art. 613 del codice di rito come modificato dalla Legge n. 103/2017, entrata in vigore il 3 Agosto 2017. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 15 Luglio 2021 re estensore J,4