CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 2024
Cassazione n. 43452/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; osservato che la nullità relativa alla violazione dell'art. 601 cod. proc. pen. è stata tardivamente eccepita solo con il ricorso per cassazione, in quanto la stessa avendo natura generale a regime intermedio avrebbe dovuto essere eccepita all'udienza del 4 marzo 2024, quando si è celebrato il giudizio di appello (tra le altre: Sez. 4, n. 48056 del 16/11/2023, Toto, Rv. 285796); che, le censure relative alla conferma della responsabilità per la condotta descritta al capo e) contestata a [OSCURATO:PERSONA] non superano la soglia di ammissibilità in quanto si risolvono nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. Peraltro, contrariamente a quanto dedotto la Corte ha offerto una motivazione esaustiva e completa in ordine ai punti contestati (pag. 10 della sentenza impugnata); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con motivazione esente da criticità giustificative e sostenuta da corretti argomenti giuridici (Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Giunchiglia, Rv. 279908; Sez. 2, ri. 5046 del 17/11/2020, dep. 2021, Cantone, Rv. 280563 - 02; Sez. F, n. 42719 del 02/09/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248662; Sez. 2, n. 2061 del 19/10/1971, dep. 1972, Leone, Rv. 120649), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 sett