CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 giugno 2026
Cassazione n. 18103/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Calabria n. 3001/01/24 depositata il 15/11/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza n. 3001/01/24 del 15/11/2024, la Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Calabria (di seguito CGT2) rigettaval’appello proposto dalla Regione Calabria (di seguito Regione) avverso lasentenza n. 2556/03/23 della Corte di giustizia tributaria di primo grado diNumero registro generale 315/2025Numero sezionale 2373/2026Numero di raccolta generale 18103/2026Data pubblicazione 05/06/2026Catanzaro (di seguito CGT1), che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]nei confronti del diniego di rimborso dell’imposta regionale sulla benzinada autotrazione (di seguito IRBA).1.1. La CGT2 respingeva l’appello della Regione evidenziando che lasentenza di prime cure andava confermata in ragione dell’incompatibilitàtra la normativa nazionale e quella unionale, con conseguente illegittimitàdella previsione di cui all’art. 1, comma 628, della l. 30 dicembre 2020, n.178 che, nel disporre l’abrogazione dell’IRBA, aveva fatto «salvi gli effettidelle obbligazioni tributarie già insorte […] con ciò escludendo laripetibilità del tributo versato nelle annualità di imposta precedentiall’entrata in vigore della disposizione abrogativa».2. La Regione impugnava la sentenza della CGT2 con ricorso percassazione, affidato ad un unico motivo.3. [OSCURATO:SOCIETA]. resisteva con controricorso.4. Con proposta di definizione anticipata (di seguito PDA) del16/10/2025 il consigliere delegato proponeva la declaratoria diinammissibilità dell’originario ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]., con conseguenteinammissibilità del ricorso per cassazione proposto dalla Regione.5. Con istanza del 21/10/2025 la Regione chiedeva la decisione delricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso la Regione deduce violazione dell’art.14 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico sulle accise – TUA),dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e delcombinato disposto dei principi di equivalenza ed effettività e dei principidi certezza del diritto e leale collaborazione di cui all’art. 4, paragrafo 3,del TUE, per avere la CGT2 erroneamente ritenuto l’inapplicabilità delladecadenza biennale alla richiesta di rimborso proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.1.1. Con la PDA è stato evidenziato che sulla domanda di rimborsodell’IRBA sussiste un orientamento ormai consolidato, per il quale «DeveNumero registro generale 315/2025Numero sezionale 2373/2026Numero di raccolta generale 18103/2026Data pubblicazione 05/06/2026riconoscersi la legittimazione passiva esclusiva dell’Agenzia delle Doganenel procedimento amministrativo e di poi nell’azione di rimborsodell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione incassata dalleregioni, stante la natura erariale del prelievo, previsto dal legislatorestatale al solo fine di sostituire le fonti di finanziamento degli entiterritoriali» (Cass. n. 3098 del 2025; v. anche Cass. nn. 3101, 3109,3111, 3768, 3771, 3773, 3774, 3777, 3779, 3783, 3786, 6616, 6617,6618, 6619, 6621 del 2025).1.2. Poiché il ricorso originario è stato proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. neiconfronti della Regione e non già nei confronti dell’Agenzia delle dogane,con la PDA si è concluso per il rilievo d’ufficio della carenza dilegittimazione della Regione, con conseguente inammissibilità del ricorsoper cassazione in ragione dell’inammissibilità dell’originario ricorso.1.3. Con istanza ex art. 380 bis cod. proc. civ., tempestivamenteformulata la Regione ha dichiarato di condividere le conclusioni delConsigliere delegato e ha chiesto che la causa fosse decisa in manieraconforme alla proposta.2. Va preliminarmente evidenziato che, come chiarito dalla PDA, lagiurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nel senso di ritenereche la legittimazione passiva in ordine al rimborso dell’imposta spetta invia esclusiva all’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM),sicché [OSCURATO:SOCIETA]. non avrebbe dovuto proporre l’istanza di rimborsoalla Regione.2.1. A fronte del diniego opposto dalla Regione al rimborso, la societàcontribuente, al fine di fare valere le proprie ragioni nei confronti delsoggetto ritenuto passivamente legittimato ad erogare il chiesto rimborso,ha impugnato il diniego di rimborso davanti al giudice competente. Talericorso è, tuttavia, infondato, perché rivolto ad un soggetto privo dilegittimazione passiva.Numero registro generale 315/2025Numero sezionale 2373/2026Numero di raccolta generale 18103/2026Data pubblicazione 05/06/20262.2. Peraltro, all’infondatezza del ricorso originario non seguel’inammissibilità dell’attuale ricorso per cassazione, avendo la Regionecorrettamente impugnato la sentenza della CGT2 che ne ha ritenuto lalegittimazione passiva al rimborso in luogo di ADM. Piuttosto, la decisioneva adottata sul ricorso e la causa va decisa nel merito, con il rigettodell’originario ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]., che non poteva essere propostonei confronti dell’odierna ricorrente, soggetto passivamente nonlegittimato.3. In conclusione, decidendo sul ricorso nei termini di cui inmotivazione, la sentenza impugnata va cassata. Non essendovi ulterioriquestioni di fatto da esaminare, la causa può essere decisa nel merito conil rigetto dell’originario ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ecompensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio, in ragione delconsolidamento dell’orientamento di questa Corte solo in epoca successivaalla proposizione del ricorso originario. P.Q.MLa Corte, decidendo sul ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa lasentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso diCalpetrol s.p.a.; dichiara compensate tra le parti le spese dell’interogiudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/03/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]