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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 32493/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 24/09/2020 della Corte d'appello di Reggio calabriadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi congiuntamente presentati nell'interesse di Antonino EnricoMazzeo e di [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che l'unico comune motivo di ricorso, con cui si deduce, ai sensidell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazioneall'art. 627 cod. proc. pen., per essersi la Corte d'appello, in sede di rinvio,limitata a riproporre argomentazioni già ritenute apparenti dalla sentenza diannullamento, è formulato in termini generici, risultando privo di un puntualeconfronto con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza impugnata,la quale, diversamente da quanto dedotto, ha specificamente ripercorso leragioni per cui le dichiarazioni delle persone offese dovessero ritenersi attendibilie prive di contraddizioni, dando altresì atto dei riscontri dichiarativi edocumentali a sostegno (cfr. pagg. 11-13 della sentenza impugnata), nonessendo sufficiente, ai fini della specificità del motivo, la mera contrapposizionedi una diversa lettura del medesimo compendio probatorio (cfr., sul tema dellagenericità, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, Rv. 281521 - 01); che il motivo sirisolve, pertanto, in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio giàcongruamente esaminato dalla Corte territoriale, non consentita in sede dilegittimità, nonché nella pedissequa reiterazione di argomentazioni di merito giàproposte e motivatamente disattese, così non assolvendo la tipica funzione diuna critica argomentata avverso la sentenza impugnata (Sez. 2, n. 42046 del17/07/2019, dep. 14/10/2019, Rv. 277710 - 01); che, quanto ai profili didoglianza relativi al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al mancatoriconoscimento della prescrizione per tutte le ipotesi di reato contestate, ilmotivo è egualmente generico, non confrontandosi né con la specificamotivazione resa dalla Corte territoriale in ordine alla gravità e alle modalitàdella condotta, ritenuta integrare una vera e propria spedizione punitiva (cfr.pag. 16 della sentenza impugnata), né con l'intervenuto riconoscimento dellaprescrizione per il solo reato di cui al capo B), correttamente distinto, quanto airelativi termini, dai residui reati contestati, per i quali la prescrizione non risultamaturata (cfr. pagg. 14 e 16 della sentenza impugnata);dato atto che, in data 3 luglio 2026, sono pervenute memorie difensivenell'interesse dei ricorrenti, che devono tuttavia ritenersi tardive, essendo statal'udienza fissata per il 7 luglio 2026 e non risultando rispettato il termine previstodall'art. 611 cod. proc. pen., il quale impone il deposito di memorie e motivinuovi entro il quindicesimo giorno libero antecedente l'udienza, nella speciescaduto il 21 giugno 2026; né le stesse potrebbero qualificarsi quali repliche,posto che tale facoltà, oltre a soggiacere al più breve termine di cinque giorniliberi prima dell'udienza, presuppone il previo deposito di memorie dicontroparte, nella specie non risultanti in atti; le memorie tardivamentedepositate non possono, pertanto, essere prese in considerazione;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, concondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosiassenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, dellasomma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 24/09/2020 della Corte d'appello di Reggio calabriadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi congiuntamente presentati nell'interesse di Antonino EnricoMazzeo e di [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che l'unico comune motivo di ricorso, con cui si deduce, ai sensidell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazioneall'art. 627 cod. proc. pen., per essersi la Corte d'appello, in sede di rinvio,limitata a riproporre argomentazioni già ritenute apparenti dalla sentenza diannullamento, è formulato in termini generici, risultando privo di un puntualeconfronto con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza impugnata,la quale, diversamente da quanto dedotto, ha specificamente ripercorso leragioni per cui le dichiarazioni delle persone offese dovessero ritenersi attendibilie prive di contraddizioni, dando altresì atto dei riscontri dichiarativi edocumentali a sostegno (cfr. pagg. 11-13 della sentenza impugnata), nonessendo sufficiente, ai fini della specificità del motivo, la mera contrapposizionedi una diversa lettura del medesimo compendio probatorio (cfr., sul tema dellagenericità, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, Rv. 281521 - 01); che il motivo sirisolve, pertanto, in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio giàcongruamente esaminato dalla Corte territoriale, non consentita in sede dilegittimità, nonché nella pedissequa reiterazione di argomentazioni di merito giàproposte e motivatamente disattese, così non assolvendo la tipica funzione diuna critica argomentata avverso la sentenza impugnata (Sez. 2, n. 42046 del17/07/2019, dep. 14/10/2019, Rv. 277710 - 01); che, quanto ai profili didoglianza relativi al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al mancatoriconoscimento della prescrizione per tutte le ipotesi di reato contestate, ilmotivo è egualmente generico, non confrontandosi né con la specificamotivazione resa dalla Corte territoriale in ordine alla gravità e alle modalitàdella condotta, ritenuta integrare una vera e propria spedizione punitiva (cfr.pag. 16 della sentenza impugnata), né con l'intervenuto riconoscimento dellaprescrizione per il solo reato di cui al capo B), correttamente distinto, quanto airelativi termini, dai residui reati contestati, per i quali la prescrizione non risultamaturata (cfr. pagg. 14 e 16 della sentenza impugnata);dato atto che, in data 3 luglio 2026, sono pervenute memorie difensivenell'interesse dei ricorrenti, che devono tuttavia ritenersi tardive, essendo statal'udienza fissata per il 7 luglio 2026 e non risultando rispettato il termine previstodall'art. 611 cod. proc. pen., il quale impone il deposito di memorie e motivinuovi entro il quindicesimo giorno libero antecedente l'udienza, nella speciescaduto il 21 giugno 2026; né le stesse potrebbero qualificarsi quali repliche,posto che tale facoltà, oltre a soggiacere al più breve termine di cinque giorniliberi prima dell'udienza, presuppone il previo deposito di memorie dicontroparte, nella specie non risultanti in atti; le memorie tardivamentedepositate non possono, pertanto, essere prese in considerazione;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, concondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosiassenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, dellasomma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
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