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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02025/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 29 marzo 2021 con cui Dell'[OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 e, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva, condannato alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 6.000 di multa.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo un motivo di impugnazione con cui deduce la mancanza di motivazione in ordine a quanto specificamente dedotto in ordine al regime di prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto all'aggravante contestata.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Con riguardo alla mancata formulazione di un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva, va premesso che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. 2, n. 31543 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pennelli, Rv. 270450).

In tema di concorso di circostanze, peraltro, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato, quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017, Pistilli, Rv. 270481).

Ciò posto, nella fattispecie, la Corte di appello ha logicamente ritenuto di formulare un giudizio di equivalenza tra la recidiva e le attenuanti generiche, alla luce della gravità del fatto e delle modalità di esecuzione nonché della personalità del prevenuto gravato da una sentenza di condanna specifica per reato commesso nell'ottobre 2020.

Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 29 marzo 2021 con cui Dell'[OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 e, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva, condannato alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 6.000 di multa. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo un motivo di impugnazione con cui deduce la mancanza di motivazione in ordine a quanto specificamente dedotto in ordine al regime di prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto all'aggravante contestata. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Con riguardo alla mancata formulazione di un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva, va premesso che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. 2, n. 31543 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pennelli, Rv. 270450). In tema di concorso di circostanze, peraltro, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato, quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017, Pistilli, Rv. 270481). Ciò posto, nella fattispecie, la Corte di appello ha logicamente ritenuto di formulare un giudizio di equivalenza tra la recidiva e le attenuanti generiche, alla luce della gravità del fatto e delle modalità di esecuzione nonché della personalità del prevenuto gravato da una sentenza di condanna specifica per reato commesso nell'ottobre 2020. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 2
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