Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione LDecisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 17596/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

cato SabinoCarpagnano unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore;-intimata-avverso la sentenza n. 332/2025 emessa dalla Corte d'Appello di Bari il21/03/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che prima del decorso del termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta per la richiesta di decisione delricorso la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;ritenuto che nulla impedisce alla parte ricorrente di rinunciareespressamente al ricorso, in pendenza di proposta di definizione anticipatadel giudizio, realizzando immediatamente l’effetto che si realizzerebbe anorma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.;Numero registro generale 17792/2025Numero sezionale 547/2026Numero di raccolta generale 17596/2026Data pubblicazione 03/06/2026che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante la mancata costituzione dellaparte intimata; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 3 giugno 2026.Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cato SabinoCarpagnano unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore;-intimata-avverso la sentenza n. 332/2025 emessa dalla Corte d'Appello di Bari il21/03/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che prima del decorso del termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta per la richiesta di decisione delricorso la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;ritenuto che nulla impedisce alla parte ricorrente di rinunciareespressamente al ricorso, in pendenza di proposta di definizione anticipatadel giudizio, realizzando immediatamente l’effetto che si realizzerebbe anorma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.;Numero registro generale 17792/2025Numero sezionale 547/2026Numero di raccolta generale 17596/2026Data pubblicazione 03/06/2026che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante la mancata costituzione dellaparte intimata; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 3 giugno 2026.Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 17596/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris