CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 05518/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 8101/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliati digitalmente ex lege; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generaledello Stato, domiciliata digitalmente ex lege ; –controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA] degli Studi di Modena e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e [OSCURATO:PERSONA] civile p.a. — Mancata attuazione direttive comunitarie — Medici specializzandi difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliata digitalmente ex lege; –controricorrente – e nei confrontidi Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Istruzione dell’[OSCURATO:PERSONA] e della Ricerca, Ministero della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] degli Studi di Bologna, [OSCURATO:PERSONA] degli Studi di Ferrara, [OSCURATO:PERSONA] degli Studi di Parma; –intimati – nonchésul ricorso successivamente proposto da [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], n.q. di amministratore di sostegno di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], n.q. di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; D’[OSCURATO:PERSONA]; D’[OSCURATO:PERSONA]; D’[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], n.q. di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], n.q. di erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; tutti rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliati digitalmente ex lege; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, Ministero della [OSCURATO:PERSONA], Ministero dell'Istruzione, dell'[OSCURATO:PERSONA] e della Ricerca e Ministero dell'Economia e delle Finanze; –intimati – avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 1974/2023, depositata il 10 ottobre 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Gli odierni ricorrenti convennero davanti al Tribunale di Roma, nel 2016, la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, il M.I.U.R., il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] e il Ministero dell'Economia e delle Finanze e le [OSCURATO:PERSONA] di Bologna, Ferrara, Parma, Modena e [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE. Esposero a fondamento di aver frequentato vari corsi di specializzazione post lauream in diverse discipline mediche senza percepire alcuna remunerazione, nonostante quanto previsto dalla normativa eurounitaria, poiché lo Stato italiano solo con d.lgs. n. 257 del 1991 aveva stabilito una borsa di studio annuale di £ 21.500.000 unicamente a favore dei medici ammessi alle scuole di specializzazione a decorrere dall’anno accademico 1991/1992. Chiesero, pertanto, il riconoscimento del loro diritto a percepire un’adeguata remunerazione e la condanna delle amministrazioni convenute, in via alternativa a titolo di risarcimento. 2. L’adito Tribunale, con sentenza n. 1350/2018, dichiarato il difetto di legittimazione passiva delle [OSCURATO:PERSONA] convenutE, rigettò tutte le domande accogliendo per tutti l’eccezione di prescrizione sollevata dalle parti convenute. 3. Pronunciando, previa riunione, sui gravami separatamente interposti dai medici, la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1974/2023, resa pubblica il 10 ottobre 2023, li ha rigettati condannando gli appellanti alle spese del grado, liquidate in euro 144.412.20per compensi, oltre al 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, a tale importo giungendo sulla base di calcoli così esplicitata in motivazione: « scaglione di valore euro 52.000 - 260.000 in relazione alla domanda di importo maggiore (euro 55.515,00 domandati in via principale per il corso di specializzazione della durata di cinque anni); compenso per le prime due fasi processuali, anteriori alla riunione, per ciascuno dei quattro procedimenti, secondo i parametri tariffari medi (euro 4.665,00), con aumento di un terzo ai sensi dell’art. 4 co. 8 DM cit. (euro 6.061,00) e aumento del 470% nella misura prevista dall’art. 4 comma 2 DM.55/2014, per la sola causa RG. 3760/2018 (223 appellanti), per un totale di 28.489,05; quadruplicazione di tale importo essendo quattro i procedimenti poi riuniti (euro 113.956,20); valore tariffario medio (euro 4.860,00) per la unica fase decisoria, successiva alla riunione, che, con i medesimi aumenti già indicati, diviene pari ad euro 30.456,00». 4.Per la cassazione di tale sentenza propongono separati ricorsi, nell’ordine: — [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con sei motivi. — [OSCURATO:PERSONA] e gli altri medici (tra i quali anche lo stesso [OSCURATO:PERSONA] già ricorrente con il primo ricorso) o loro eredi difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con due motivi. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri e l’[OSCURATO:PERSONA] degli Studi di Modena e [OSCURATO:PERSONA] depositano separati controricorsi per resistere al primo dei suindicati ricorsi. Le altre amministrazioni intimate restano tali e nessun controricorso risulta depositato in relazione al secondo ricorso. 5.È stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è stata da rituale comunicazione alle parti in data 4 dicembre 2025. Nonsono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. I ricorrenti difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] degli Studi di Modena e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] I.Rilievi preliminari. 1. I due ricorsi, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., in quanto propostiavverso il medesimo provvedimento, vanno riuniti per essere trattati unitariamente; quello proposto successivamente al primo deve considerarsi a tutti gli effetti quale ricorso incidentale (v., ex multis, Cass. n. 36057 del 23/11/2021; n. 5695 del 20/03/2015; n. 26622del 06/12/2005), dei quali possiede tutti i requisiti. A tal fine occorre aver riguardo all’ordine cronologico di notifica e, solo in caso di notifiche in pari data, l'individuazione, tra essi, del ricorso principale e di quello incidentale, risultando impossibile in base al criterio della data della notifica, deve effettuarsi con riferimento alle date di deposito dei ricorsi, considerandosi principale il ricorso depositato per primo e, di conseguenza, incidentale quello depositato successivamente (v. Cass. n. 4088 del 14/06/1983). Nella specie, pertanto, ricorso principale deve considerarsi quello proposto dai ricorrenti difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che, notificato in data 9 aprile 2024, risulta depositato il successivo 11 aprile, prima dunque del ricorso patrocinato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che, notificato nella stessa data, risulta però depositato il 23 aprile. 2. Va, di conseguenza, rilevata l’inammissibilità del secondo ricorso (patrocinato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]) in quanto proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], il quale risulta già tra i ricorrenti patrocinati, con il primo ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Il secondo ricorso è invero affidato a motivi in parte diversi dal primo e con diverso difensore, senza alcun riferimento al precedente e senza che potesse evincersi se il ricorrente avesse inteso affiancare un nuovo difensore al primo o sostituirlo. In un siffatto contesto deve ritenersi che la parte abbia già esaurito la facoltà di critica della decisione che assume a sé pregiudizievole, senza che possa proporre una successiva impugnazione, tale possibilità potendo ammettersi solo allorquando il secondo ricorso intenda sostituirsi alla prima impugnazione perché per qualche ragione invalida o inammissibile o improcedibile, sempre che la stessa non sia stata ancora dichiarata inammissibile o improcedibile e venga rispettato il termine di decadenza previsto dalla legge (cfr. Cass. Sez. 1 n. 8552 del 06/05/2020, Rv. 657901; v. anche Cass. Sez. 1 n. 25437 del 11/11/2020, Rv. 659658). 3.Ancora in via preliminare va rilevata l’inammissibilità anche del controricorso depositato nell’interesse dell’[OSCURATO:PERSONA] degli Studi di Modena e [OSCURATO:PERSONA], non essendo stata depositata la procura specialeche si dice per esso conferita, in violazione degli artt. 365 e 370 c.p.c. In particolare, nell’intestazione del ricorso si evoca una procura in calce all’atto, ma di essa non v’è traccia. Inammissibile, in conseguenza è la memoria depositata dall’[OSCURATO:PERSONA]. II.Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e altri (difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]) . 1. Con il primo motivo del proprio ricorso i ricorrenti difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] denunciano violazione e/o falsa applicazione dell'art. 101, secondo comma, della Costituzione. Lamentano che la Corte d'appello non abbia applicato la legge, ma si sia basata su un'interpretazione giurisprudenziale non pacifica. Ciò per avere ritenuto la prescrizione del diritto aderendo al principio affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 10813 del 2011 e successivamente nella sentenza n. 16452 del 2019, senza però considerare altri orientamenti giurisprudenziali, che avrebbero potuto portare a una conclusione diversa. In tal modo ─ sostengono ─ la Corte di merito ha violato l'art. 101, secondo comma, della Costituzione, che sancisce che i giudici sono soggetti soltanto alla legge. 2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2935 cod.civ. in relazione al dies a quo del termine prescrizionale, a torto, secondo i ricorrenti, individuato in sentenza nella data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999 (27 ottobre 1999), invece che in quella della emanazione dei decreti attuativi del d.lgs. n. 368 del 1999 e, segnatamente, del d.p.c.m. del 6 luglio 2007. Rilevano che diverse sentenze di merito hanno individuato il diesa quo per la prescrizione nella data di emanazione dei d.p.c.m. del 2007, ritenendo che solo da quel momento gli interessati hanno acquisito la certezza che non avrebbero potuto più percepire il compenso previsto. 3.Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 Cost. e 14 CEDU», sul rilievo che la soluzione adottata determina una discriminazione tra specializzandi ante e post 1991, in contrasto con il principio di uguaglianza e il divieto di discriminazione. 4. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano « violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dagli artt. 11 e 117 della Costituzione,art. 132 c.p.c. e art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)», in relazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti per un rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, asseritamente non supportata da una motivazione adeguata. Rilevano che tale rinvio era stato sollecitato per chiarire se, alla stregua del diritto dell'Unione, un rimedio giurisdizionale possa considerarsi effettivo prima che siano definiti la natura giuridica dell'azione esperibile, il soggetto legittimato passivamente e la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda e insistono per un positivo esame di tale richiesta in questa sede. 5. Con il quinto motivo, rubricato « violazione e/o falsa applicazionedel combinato disposto dall'artt. 91 e 92 secondo comma cod. proc. civ. in relazione all’art 360 primo comma n 3 cod. proc. civ.», si deduce l’illegittimità della condanna alle spese senza compensazione, nonostante la novità e complessità della questione. 6.Vengono infine reiterati i motivi di gravame rimasti assorbiti. III.Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e altri (difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]) 1. Con il primo motivo del proprio ricorso i ricorrenti difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] denunciano, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi inmateria di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, dell’art. 10 Cost.; dell’art. 19, comma 1, seconda parte, del Trattato sull’Unione Europea; dell’Art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, cd. Carta di Nizza (approvata il 7 dicembre 2000); delle Dir. CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU; degli artt. 1,10, 11e 12 delle Preleggi cod. civ . e degli artt. 2934, 2935 e 2938 cod. civ., dell’art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 …, nonché dell’art. 11 della Legge n. 370/99» (così testualmente nella rubrica). Sostengono, in sintesi, che la legge n. 370 del 1999 non può assumere rilievo ai fini della determinazione del danno risarcibile e, conseguentemente, neanche ai fini della individuazione della data di decorrenza del termine di prescrizione. La Corte d’appello avrebbe quindi errato, mancando di considerare che la prescrizione non avrebbe potuto farsi decorrere se non da quando sarebbero state elise le incertezze giurisprudenziali di settore, ovvero, quanto meno, nel 2005 sulla giurisdizione, nel 2009 sull’azione esperibile e la stessa sua prescrizione, nel 2011 sulla legittimazione passiva unica dello Stato, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria, se del caso da investire con rinvio pregiudiziale, attesa la necessità di assicurare la piena ed effettiva attuazione della normativa sovranazionale. 2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano « violazione e falsa applicazione degli art. 91 e 97 c.p.c. e Artt. 1, 4 e 11 D.M. 55/2014, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.» per avere la Corte d’appello liquidato alle Amministrazioni statali euro 144.412,20 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a., facendo applicazione dei parametri del d.m. n. 55 del 2014 in modo ritenuto distonico rispetto al dettato normativo. I criteri che si assumono malamente applicati in sentenza sono due e sono quelli dettati rispettivamente dal comma 2 e dal comma 8 dell’art. 4 del citato decreto ministeriale. 2.1. Lamentano, infatti, i ricorrenti, in primo luogo, che l’aumento per la pluralità di parti ex art. 4, comma 2, d.m. n. 55 del 2014 sia stato calcolato assumendo a riferimento il numero degli appellanti (oltre duecento), in contrasto con il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 15014 del 2022 e n. 3284 del 2023), secondo cui l’aumento per il numero delle parti va rapportato esclusivamente alle parti effettivamente difese dal medesimo avvocato cui spetta il compenso e non ai litisconsorti della controparte. Nella specie, pertanto, l’aumento massimo applicabile, in presenza di quattro amministrazioni difese, sarebbe stato del 90% (fascia 3–10 parti) e non del 470% previsto per ipotesi di assistenza a oltre trenta parti. 2.2. Contestano, inoltre, il metodo di calcolo seguito dalla Corte bolognese, evidenziando che l’aumento del 470% è stato computato sul compenso già aumentato di un terzo ai sensi dell’art. 4, comma 8 (euro 6.061,00), sicché la maggiorazione per la pluralità di parti ha finito per cumulare in modo moltiplicativo gli incrementi previsti dai commi 2 e 8 dell’art. 4, che avrebbero invece dovuto essere applicati sulla base del compenso “puro”. Viene quindi proposto un ricalcolo, effettuato sulla base degli stessi parametri scelti dalla Corte d’appello (scaglione di valore, fasi considerate e riunione dei procedimenti), ma: A) calcolando un compenso teorico per una sola parte secondo parametri medi dello scaglione di valore euro 52.000-260.000 in relazione alla domanda di importo maggiore (euro 55.515,00 domandati in via principale per il corso di specializzazione della durata di cinque anni); B)applicando sul compenso base così calcolato per le prime due fasi dei quattro giudizi di appello anteriormente alla loro riunione, separatamente: a) l’aumento del solo 90% per il numero delle parti assistite dall’Avvocatura (quattro); b) l’incremento di un terzo per la “manifesta fondatezza” sulle sole voci base; C)quindi sommando tali aumenti, isolatamente considerati, tra di loro e con il compenso base; D)quadruplicando l’importo così ottenuto dei compensi spettanti per le prime due fasi (per un risultato, dunque, di euro 41.674,00); E) calcolando il compenso, sempre secondo parametri medi, spettante per l’unitaria fase di trattazione successiva alla riunione ed applicando alla stessa gli aumenti suindicati secondo i criteri predetti (giungendo quindi, per tale fase, ad un importo di euro10.854,00); F) sommando l’importo di cui sopra alla lettera E a quello di cui alla lettera D, per giungere dunque ad un compenso complessivo, ritenuto corretto, di euro 52.528,00, ben inferiore evidentemente a quello liquidato dalla Corte d’appello di euro 144.412,00. IV.Scrutinio dei motivi: A) Censure sulla regola applicata in tema di decorrenza della prescrizione. 1. Occorre procedere, secondo l’ordine logico delle questioni, all’esame -congiunto-dei motivi dedotti, sia pur con la prospettazione di diversi argomenti di censura, in punto di decorrenza della prescrizione e dunque: del primo motivo del ricorso patrocinato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; dei motivi primo, secondo, terzo e quarto del ricorso proposto a ministero dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Tali motivi, da esaminarsi dunque congiuntamente, sono inammissibili, ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.. 1.1.La Corte territoriale ha motivato richiamandosi al consolidato indirizzo di questa Corte con cui è stato chiarito in modo univoco e ripetuto che il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n.75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo, rendendo definitivo l'inadempimento soggettivo residuo [cfr. Cass. 17/05/2011, nn. 10813, 10814, 10815 e 10816; Cass. 31/08/2011, n. 17868; Cass.20/03/2014, n. 6606; Cass. 15/11/2016, n. 23199; indirizzo sempre confermato, da più di seicento successivi arresti, come, ad esempio, persegnalarne solo alcuni tra i più recenti: Cass. Sez. U. n. 30649 del 2018;Sez. U. n. 17619 del 2022; Sez. U. n. 18640 del 2022; Cass.n.13758 del 2018; n. 16452 del 2019; n. 1589 del 2020; n. 14112 del2020; n. 18961 del 2020; n. 41677 del 2021; n. 41750 del 2021; n.39421 del 2021; n. 2201 del 2022; n. 4198 del 2022; n. 4202 del 2022; n. 8096 del 2022; n. 18684 del 2022; n. 25363 del 2022; n. 25414del 2022; n. 29132 del 2022; n. 32957 del 2022; n. 32958 del 2022; n. 32959 del 2022; n. 32960 del 2022; n. 3230 del 2023; n. 3284 del 2023; n. 3863 del 2023; n. 4069 del 2023; n. 4085 del 2023; n. 4088 del 2023; n. 4089 del 2023; n. 12702 del 2023; n. 12815del 2023; n. 14478 del 2023; n. 14618 del 2023; n. 16365 del 2023;n. 36556 del 2023; n. 29076 del 2024; n. 29334 del 2024; n. 10781del 2025; n. 10782 del 2025; n. 11318 del 2025; n. 18536 del 2025;n. 27932 del 2025; n. 27938 del 2025; n. 30155 del 2025; n. 30156del 2025; n. 30158 del 2025; n. 33662 del 2025; n. 1118 del 2026;n. 1516 del 2026]. Tale indirizzo, giova rammentare, si è consolidato sulla base del rilievo secondo il quale «a seguito della tardiva ed incompleta trasposizionenell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa Europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11». Né potrebbesostenersi che il leading case del 2011 abbia preso in considerazione un termine prudenziale in ottica di conformità comunitaria, in ragione di quanto allora esaminabile, e tale da essere comunque sufficiente a respingere, in quel tempo, l'eccezione di prescrizione, e che, invece, solo successivamente al 1999 la giurisprudenza di questa Corte ha escluso quelle incertezze inibenti la decorrenza della prescrizione in pregiudizio del danneggiato, relative ad aspetti quali: l'individuazione della giurisdizione, se ordinaria o amministrativa; la natura dell'azione esperibile, se contrattuale o aquiliana; il termine di prescrizione; l’individuazione del legittimato passivo della domanda, se solo lo Stato o meno. Detti argomenti ─ come già questa Corte ha più volte avuto modo di rimarcare ─ sono del tutto infondati e inidonei a indurre a un ripensamento della stabile nomofilachia richiamata e, infatti, per un verso confermata in tempi ben susseguenti al 2011, per altro verso tale da non potersi più riferire solo al rigetto dell'eccezione di prescrizione allora effettuato. È appena il caso di osservare che la questione della giurisdizione non incide affatto sulla consapevolezza della cristallizzazione della lesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere la sua inerzia e il decorso dell'estinzione prescrizionale che, come noto, non ha bisogno di iniziative giurisdizionali ma può ben essere stragiudiziale. Per lo stesso motivo non ha alcun rilievo l'individuazione della natura dell'azione esperibile mentre la più ampia durata decennale della stessa, quale ricostruita, fa sì che la sua determinazione non abbia avuto alcun riflesso sulla maturazione della stessa. Quanto alla legittimazione passiva ─ premesso che è dello Stato in persona della [OSCURATO:PERSONA] del consiglio dei Ministri, mentre l'evocazione in giudizio di un diverso organo statuale, qui in ogni caso contestuale alla prima, non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ai sensi dell'art. 4 della legge n. 260 del 1958 (Cass., Sez. U., 27/11/2018, n. 30649), sicché solo se diretta nei confronti della sola [OSCURATO:PERSONA] l'interruzione della prescrizione risulta inidonea (Cass., 25/07/2019, n. 20099) ─ nella fattispecie non emerge, né è dedotta, un'eventuale attività interruttiva nei confronti dell'ente universitario o altri soggetti, fermo restando che dalla stessa normativa del 1999 doveva ragionevolmente desumersi che il destinatario del credito era individuabile nell'amministrazione statale e non nell'autonomia universitaria. È opportuno ribadire, quanto alla remunerazione, che a séguito dell'interventocon il quale il legislatore - dettando l'art. 11 della legge 19 ottobre1999, n. 370 - ha effettuato una aestimatio del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione satisfattiva avente natura di debito di valuta, iscritta in una cornice di disciplina comunitaria nella quale non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa, come ribadito - ferma, pure in chiave CEDU, la non irrisorietà della quantificazione nazionale - anche dalla pronuncia, evocata in ricorso, della Corte di giustizia,24 gennaio 2018, C - 616/16 e C617 - 16 (Cass., 24/01/2020, n. 1641, cui si rimanda per una più ampia ricostruzione giurisprudenziale). Questa pronuncia per un verso ribadisce che non vi è mai stata alcuna indicazione unionale sulla quantificazione della «adeguata remunerazione», per altro verso non affronta il tema qui discusso della decorrenza prescrizionale. Quanto sopra è in linea con ciò che si deve dire per la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi di cui all'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, applicabile, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che, ove a regime secondo la normativa statale di recepimento, restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché,in particolare, la direttiva n. 93/16, rispetto alla quale quella n. 2005/36 nulla sposta, non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio (Cass., 14/03/2018, n. 6355, e le moltissime successive conformi, quale, solo a titolo esemplificativo, Cass., 24/05/2019, n. 14168). Ciò per dire che non è individuabile alcun momento in cui si è stabilita una remunerazione adeguata da valutarsi come la sola recettiva della disciplina unionale, tale da poter concludere, anche in tesi, che esclusivamente a far data da allora avrebbe potuto decorrere la prescrizione. Non vi è alcuna violazione della normativa sovranazionale, e alcuna irragionevolezza o disparità di trattamento posto che l'incremento previsto nell'esercizio della discrezionalità legislativa per i corsi di specializzazione collocati in tempi successivi, non escludendo l'adeguatezza della remunerazione precedente, è stato espressione di una scelta che rientra nelle opzioni legislative di regolare diversamente situazioni successive nel tempo (cfr. Cass. 19/02/2019, n. 4809; 18/02/2021, n. 4307). 1.2. Come desumibile dai rilievi appena fatti, non vi è alcuna incertezza, sulla questione qui in scrutinio, che imponga il rinvio pregiudiziale che entrambi i patrocinatori dei due gruppi di ricorrenti sollecitano. Al riguardo va rilevato che, nella illustrazione del motivo del proprio ricorso, i medici specializzati difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto che sia sottoposta alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la seguente questione pregiudiziale: «se alla stregua del diritto dell’unione, un rimedio giurisdizionale possa considerarsi effettivo prima che sia definita la natura giuridica dell’azione spendibile, con le conseguenti ricadute sui termini di prescrizione, prima che sia identificato il soggetto legittimato passivamente e prima che sia individuata la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda». Si tratta di una istanza, al di là dei termini generici in cui è formulata, manifestamente infondata. Per quanto già detto, infatti, non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna norma dell’ordinamento interno impediva agli odierni ricorrenti di promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie; deve ora aggiungersi che nessun dubbio poteva sussistere su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno (lo Stato), e che qualsiasi eventuale incertezza circa l’individuazione del giudice munito di giurisdizione a conoscere della relativa domanda non poteva impedire il decorso della prescrizione, dal momento che qualsiasi eventuale errore poteva essere rimediato mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione. 1.3. Nessun valore argomentativo può riconoscersi al richiamo, nel primo ricorso, alla ordinanza della (ora soppressa) Sesta Sezione di questa Corte n.9101 del 21/03/2022 ─ che, nel delibare ricorso avente ad oggetto la medesima questione, ha ritenuto di rimettere gli atti alla sezione ordinaria, per una opportuna rivalutazione della materia, sul rilievo che «le argomentazioni poste dai ricorrenti hanno carattere di novità rispetto al tralatizio orientamento di questa Corte e che esse trovano fondamento in diversi arresti della Corte di Giustizia, cui i giudicidel merito danno seguito con pronunce che non si conformano al richiamato indirizzo giurisprudenziale ». Quella espressa in tale ordinanza interinale è infatti valutazione per definizione del tutto sommaria e, comunque, del tutto priva di specifici argomenti e come tale in nessun modo vincolante, neppure sul piano logico. Né da essa né da quanto esposto in ricorso è dato trarre quali fossero gli argomenti che, spesi in quella sede dai ricorrenti, dovrebbero palesarsi come innovativi e tali da giustificare non solo la trattazione in pubblica udienza ma addirittura un ripensamento dell’orientamento che, come visto, è più che consolidato in argomento. 1.4.Varrà comunque rilevare che, con la sentenza resa sul ricorso che ne era stato ad oggetto (iscritto al n. 20545/2020 R.G.), questa Corte lo ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis n. 1cod. proc. civ., sulla base delle medesime considerazioni sopra espresse, alla luce delle quali — ha soggiunto — « si rivela destituita di ogni fondamento la pur sommaria valutazione espressa nella ricordata ordinanza interinale della Sesta sezione. «Diversamente da quanto in quella sede opinato, invero, le argomentazioni poste dai ricorrenti non hanno carattere di novità, trovano tutte confutazione nei rilievi sopra esposti e non può ravvisarsi ragione alcuna che possa indurre, per essi, ad un ripensamento» (Cass. sent. n. 28130 del 27/09/2022). 1.5.È stato in quella occasione anche affermato ─ e va anche qui ribaditotrattandosi di argomento ricorrente anche nei ricorsi in esame —che «[non] può giovare il richiamo a pronunce di merito che non si conformano all’univoco indirizzo della S.C., sulla base di argomenti che, come s’è visto, risultano però da questa esaminati e confutati o comunque con essa incompatibili. «Non è pensabile, invero, che l'art. 360-bis num. 1 cod. proc. civ. abbia comepresupposto che i precedenti della Corte di cassazione – e ciò ancorché si tratti di un solo precedente, ma non è questo, come detto, il caso in esame − si debbano considerare rilevanti ai fini della sua applicazione solo a condizione che abbiano riscosso “successo” univoco nella giurisprudenza di merito e non invece se non abbiano dispiegato efficacia persuasiva in modo univoco, cioè se abbiano incontrato “resistenze” nella giurisprudenza di merito: invero, se nel dibattito insortonella giurisprudenza di merito sono emersi argomenti per superare i precedenti della Corte, il ricorrente in Cassazione li dovrà prospettare sempre per postulare il superamento dei medesimi; se, invece, nella giurisprudenza di merito i precedenti siano stati contraddetti in spregio della nomofilachia sulla base di argomenti già discussi e disattesi dai precedenti di legittimità, il ricorrente non potrà pretendere di formulare il suo ricorso semplicemente adducendo tale situazione, che, pur non essendo il nostro ordinamento improntato al regime c.d. dello stare decisis, si pone -senzaargomenti - in manifesto contrasto con la funzione nomofilattica attribuita alla Corte di cassazione (cfr., in motivazione, Cass. 29/09/2015,n. 19231 e, negli stessi termini, da ultimo, sempre in motivazione, Cass. 11/02/2022, nn. 4580-4582)» (Cass. n. 28130 del 2022, cit.; v. anche, in termini, Cass. n. 31320 del 24/10/2022; n. 14618 del 25/05/2023; n. 14478 del 24/05/2023; n. 12815 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; n.3284 del 02/02/2023). 1.6.Mette conto peraltro rimarcare che le stesse citate sentenze capofila (Cass. nn. 10813-10816 del 2011) si erano assai chiaramente e con ampia motivazione espresse in tal senso – in particolare nei paragrafi 4.4, 4.5 e poi 10.2 (cui si rimanda) –evidenziando come ogni dubbiodi compatibilità, con la giurisprudenza della Corte di giustizia U.E., della soluzione data alla questione del termine di prescrizione e dellarelativa decorrenza non avesse ragione di sussistere alla luce delle indicazioni traibili dalle pronunce successive alla sentenza Francovich e segnatamente dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA]. 2. Palesemente incongruo ed eccentrico, ed inidoneo pertanto a configurare,sia pure in astratto, un vizio cassatorio, è poi ipotizzare — con il primo motivo del ricorso patrocinato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] — la violazionedell’art. 101 Cost. per il solo fatto di avere, il giudice a quo , deciso conformemente alla giurisprudenza della S.C.: uniformandosial consolidato orientamento della giurisprudenza la Corte d’appello ha, infatti, per ciò stesso reso una pronuncia conforme alla legge, quale costantemente interpretata dalla S.C. La decisione richiama evidentemente i precedenti non in termini di stare decisis ma quale cornice nomofilattica all'ermeneutica legale positiva. Inogni caso il motivo è inammissibile perché in sostanza si risolve in una pura tautologia: vi si sostiene, infatti, che la Corte d'appello avrebbe violato la legge perché ne ha adottata una interpretazione scorretta, e ne avrebbe adottata una interpretazione scorretta perché ha violato la legge. V.(Segue): B) Scrutinio dei restanti motivi. 1. Analoga valutazione di inammissibilità deve esprimersi con riferimento al quinto motivo del primo ricorso (Avv. [OSCURATO:PERSONA]), con il quale cisi duole della mancata compensazione delle spese. Costituisce invero jus receptum nella giurisprudenza della Cortedi cassazione il principio secondo cui esula dal sindacato di legittimità e rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione della opportunità della compensazione, totale o parziale, delle spese processuali, essendo la statuizione sulle spese adottata dal giudice di merito sindacabile in sede di legittimità nei soli casi di violazione del divieto, posto dall'art. 91 cod. proc. civ., di porre anche parzialmente le spese a carico della parte vittoriosa — ipotesi nella specie non ricorrente —o nel caso di compensazione delle spese stesse fra le parti adottata con motivazione illogica o erronea (Cass. Sez. U. n. 14989 del 15/07/2005; Cass. n. 3272 del 07/03/2001 e successive numerose conformi). 2.Non è poi un vero motivo di ricorso quanto dedotto alla fine del primo ricorso, ivi non prospettandosi alcuna censura ma solo facendosi generico rimando alle questioni rimaste assorbite nella decisione della Corte d’appello e che, come tali, avrebbero dovuto essere riproposte al giudice di rinvio in caso di accoglimento del presente ricorso, evenienza evidentemente non verificatasi. Né peraltro è censurata in sé la statuizione di assorbimento, peraltro pienamente corretta stante la portata definitoria della rilevata prescrizione dei crediti azionati. 3. È invece fondato il secondo motivo del ricorso a patrocinio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nei limiti di seguito precisati. 3.1. Esso investe, come detto, con una duplice censura, la statuizione di condanna alle spese adottata dalla Corte territoriale, deducendosi, per un verso, l’erronea applicazione dell’aumento di cui all’art. 4, comma 2, d.m. n. 55 del 2014, e, per altro verso, la violazione del disposto dell’art. 4, comma 8, del medesimo decreto, avendo il giudice di appello applicato il secondo aumento sul risultato già lievitato per effetto del primo. 3.2.Muovendo dalla prima delle due doglianze, il Collegio ritiene di doverla disattendere. La sentenza impugnata ha, infatti, fatto applicazione dell’art. 4, comma 2, d.m. n. 55 del 2014 nel testo vigente al momento della decisione, correttamente valorizzando, ai fini dell’aumento per pluralità di parti, il numero dei soggetti risultati soccombenti e non quello delle amministrazioni difese dall’Avvocatura dello Stato. In tale parte il ragionamento seguito dai giudici capitolini è corretto, in quanto conforme all’esegesi del comma 2 dell’art. 4 invalsa nella giurisprudenza di questa Corte successivamente alle pronunce richiamate in ricorso, con orientamento inaugurato da Cass. Sez. 3 Ordinanza n. 2956 del 31/01/2024 (v. anche, ex multis, Cass. Sez. 3, ord. n. 10367 del 17/04/2024; Cass. Sez. 3, ord. n. 24144 del 09/09/2024). In tale arresto si è, infatti, evidenziato come il tenore letterale della disposizione, là dove nell’ultimo periodo ricollega la maggiorazione al caso in cui «l’avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti», individui l’elemento rilevante sul versante della “opposizione processuale”, sicché il parametro non è dato dal numero delle parti patrocinate dal difensore vittorioso, ma dalla pluralità dei soggetti che gli si contrappongono in giudizio con identica posizione processuale. L’interpretazionesistematica della norma, letta alla luce della ratio dell’istituto – che è quella di evitare la moltiplicazione meramente aritmetica deicompensi per la parte assistita dal medesimo difensore, assicurando al contempo una remunerazione proporzionata all’aggravio difensivo derivante dal moltiplicarsi delle posizioni antagoniste – conferma che, in un caso quale quello in esame, la misura dell’aumento deve seguire il numero delle parti soccombenti, che sono quelle rispetto alle quali si è reso necessario l’impegno professionale aggiuntivo. Ne discende, come puntualizzato dalla richiamata ordinanza, che sarebbe contrario alla logica del sistema ancorare l’aumento al numero delle amministrazioni statali assistite dall’Avvocatura – le quali, peraltro, nel giudizio risarcitorio per inadempimento statale, si atteggiano comunque ad articolazioni del medesimo centro di imputazione,lo Stato, e dunque a ben vedere rappresentano in realtà «un solosoggetto», proprio come previsto dal menzionato inciso della disposizione ─ e non invece al numero dei soggetti che hanno agito o resistito in giudizio e che risultano soccombenti. LaCorte territoriale si è, dunque, per tale parte del ragionamento, correttamente allineata al più recente indirizzo di legittimità, che il Collegio intende ribadire, reputandosi ormai superato – per effetto di un contrasto solo diacronico – il diverso orientamento richiamato nel ricorso, secondo cui l’aumento avrebbe dovuto essere parametrato al numero delle amministrazioni patrocinate dall’Avvocatura dello Stato. 3.3. Diversa valutazione merita, invece, la seconda articolazione delmotivo, che investe la sentenza impugnata nella parte in cui, dopo avere incrementato di un terzo il compenso base ai sensi dell’art. 4, comma 8, d.m. n. 55 del 2014, ha applicato l’aumento percentuale di cui all’art. 4, comma 2 sul risultato così accresciuto, e non già sull’importo originario. In tale passaggio il ragionamento liquidatorio è in effetti erroneo. Lalettura coordinata dei commi 2 e 8 dell’art. 4 d.m. n. 55 del 2014 impone, al contrario, di ricostruire il rapporto tra i due aumenti nel senso che essi, pur potendo coesistere quando ne ricorrano i rispettivi presupposti (pluralità di parti e manifesta fondatezza delle difese della parte vittoriosa), debbano entrambi essere calcolati sul medesimo compenso base, e solo successivamente sommati tra loro e a quest’ultimo. Una interpretazione letterale delle disposizioni in esame, che individuano separatamente, con autonome previsioni, l’incremento per pluralità di parti e quello per complessità o pregio dell’attività difensiva, senza mai evocare un meccanismo di “capitalizzazione” del primo aumento ai fini del secondo, non consente, infatti, di ritenere legittima la costruzione di una progressione esponenziale mediante l’applicazione del secondo incremento sul risultato del primo. Chiaroin tal senso, del resto, anche l’uso del sostantivo singolare «soccombente» nella strutturazione logica della norma di cui al comma 8 («Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino a un terzo …») che non si spiegherebbe ove si ritenesse tale aumento applicabile anche nelcaso di cui all’ultimo periodo del comma 2, che riguarda il caso «… in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti». La lettura sistematica dell’art. 4, avuto riguardo alla struttura modulare dei compensi per fasi e agli equilibri interni del sistema tariffario, conferma che il legislatore ha inteso prevedere una sommatoria di componenti tutte riferite al medesimo parametro originario(il compenso base liquidato per un solo soccombente) e non una successione di aumenti ciascuno calcolato sull’importo già accresciuto dal precedente. VI.Conclusioni. 1.La ritenuta erroneità della sentenza impugnata non ne impone la cassazione con rinvio. Infatti, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, è possibile decidere la causa nel merito, regolando ex novo le spese del giudizio di appello (v. Cass.09/09/2024, n. 24144, in motivazione, par. 5) Prima di procedere alla liquidazione deve tuttavia tenersi conto del fatto che, come già detto, non vi è coincidenza soggettiva tra: a) coloro che proposero l’appello rimanendo soccombenti; b) coloro che hanno ammissibilmente impugnato per cassazione la sentenza d’appello nella parte relativa alla statuizione sulle spese. La decisione nel merito della causa potrà , dunque , essere pronunciata, e spiegare i suoi effetti, nei soli confronti di quanti tale impugnazione hanno proposto (vale a dire nei soli confronti, per l’appunto, dei ricorrenti difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], fatta eccezione per il dott. [OSCURATO:PERSONA], per le ragioni sopra spiegate). Rispetto agli appellanti non ricorrenti per cassazione, ed ai ricorrenti per cassazione difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che non hanno impugnato la statuizione sulle spese, si è invece formato il giudicato sulla regolazione delle spese come disposta dal giudice d’appello (v. Cass. n. 24144 del 2024, in motivazione, par. 5.1). 2.Alla liquidazione delle spese del giudizio di appello cui, dunque, nei descritti limiti soggettivi, occorre provvedere ex novo, in sede rescissoria una volta cassata quella operata dalla Corte d’appello, si procede dunque sulla base del seguente calcolo: — il valore della causa da prendere in considerazione è quello compresotra euro 260.001 ed euro 520.000: la domanda introduttiva di maggior valore era, infatti, quella proposta dai dottori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciascuno dei quali aveva frequentato corsi della durata di cinque anni ultimati nel 1984; in primo grado essi avevano richiesto la condanna delle amministrazioni convenute, in via principale, al pagamento dell’importo di euro 11.103,80 per ciascun anno di corso oltre rivalutazione e interessi, i quali si sommano alla sorte capitale al fine della determinazione del valore della causa, giungendosi dunque ad un petitum di oltre 290.000 euro; — valori tariffari medi per causa davanti alla Corte d’appello di valore compreso tra euro 260.001 ed euro 520.000 per tutte le tre fasi del giudizio: euro 12.821,00; — aumento di 1/3 ex art. 4, comma 8, per manifesta fondatezza delle difese dell’Avvocatura: euro 4.230,93; —aumento del 470% ex art. 4, comma 2: Euro 60.258,70; —totale: euro 77.310,63. 3. Il solo parziale accoglimento del ricorso incidentale giustifica l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità tra i ricorrenti (difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]) il cui ricorso è stato parzialmente accolto, da una parte, e le amministrazioni intimate, dall’altra. 4. Alla soccombenza segue invece la condanna dei ricorrenti principali, difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in solido tra di essi, alla rifusione, in favore della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri (non anche nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] di Modena e [OSCURATO:PERSONA], stante la rilevata inammissibilità del suo controricorso), delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 7.980,00 per compensi, sulla base dei seguenti criteri: — euro 4.200 quale compenso base parametrato su importo minimo relativo a due fasi, per cause di valore compreso tra euro 260.001ed euro 520.000; —aumento ex art. 4, comma 2, d.m. n. 55 del 2014 per il numero dei ricorrenti soccombenti (quattro): euro 3.780,00; —totale euro 7.980,00. 5. Poiché la parte vittoriosa è una amministrazione dello Stato, nei confronti della quale vige il sistema della prenotazione a debito dell'imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario, la condanna allarifusione delle spese vive deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito, come già ritenuto più volte da questa Corte (v. ex aliis Cass. 18/04/2000, n. 5028; Cass. n. 1058 del 2019). 6. Per i ricorrenti interamente soccombenti va altresì dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli stessi, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quelloprevisto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale, nei termini di cui in motivazione e solo in quanto proposto dai ricorrenti diversi da [OSCURATO:PERSONA]; dichiara inammissibili il ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; decidendo nel merito liquida l’importo complessivo dei compensi dovuti dagli appellanti odierni ricorrenti incidentali diversi da [OSCURATO:PERSONA], in solido tra di essi, a titolo di rifusione delle spese del giudizio di appello in favore delle amministra