CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 07444/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A - [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud.– [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -Consigliere - R.G.N.3191-2021 [OSCURATO:PERSONA] - Rel. Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3191-2021R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], unitamente ai quali è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 235, presso lo studio dell’AVV. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 44/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del FRIULI-[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ [OSCURATO:PERSONA] S . P . A .,nella qualità di agente per la riscossione di Udine, notificò a [OSCURATO:PERSONA] un’intimazione di pagamento relativa a pregresse cartelle di pagamento; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Udine che, con sentenza n. 39/2017, accolse parzialmente il ricorso, dichiarando nulle tre delle cartelle di pagamento sottese all’intimazione, quale conseguenza dell’invalidità del relativo procedimento notificatorio; che [OSCURATO:PERSONA] propose appello innanzi alla C.T.R. della Friuli-[OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 44/2020, depositata il 15/06/2020, dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere relativamente ad un’altra cartella di pagamento, accolse il gravame relativamente alle residue tre cartelle oggetto di impugnativa, osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come anche per le stesse la notifica dovesse ritenersi nulla, alcunché avendo l’Ufficio prodotto “in merito alla necessaria comunicazione dell’“avviso di deposito”, nonché della “raccomandata informativa” (CAD) anche in questo grado di appello” (cfr. sentenza impugnata, ult. p. della motivazione, quintultimo cpv.); che avverso tale decisione l’ ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , subentrata ex lege all’ [OSCURATO:PERSONA] S . P . A ., ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] ; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l’unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della “violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.” (cfr. ricorso, p. 3), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto nulla la notifica delle ultime tre cartelle in contestazione, per mancanza dell’avviso di deposito e della C.A.D., nonostante l’agente della riscossione avesse “ritualmente prodotto in giudizio sia gli avvisi di ricevimento che le raccomandate informative relative a tutte e tre le cartelle impugnate” (cfr. ivi, p. 4); che il motivo è manifestamente inammissibile; che l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata circa l'inesistenza, nei fascicoli processuali (d'ufficio o di parte), di documenti che, invece, risultino esservi inseriti (nella specie, gli avvisi di ricevimento della notifica ex art. 140 cod. proc. civ., nonché C.A.D.), non si concreta in un errore di giudizio, ma in una mera svista di carattere materiale, costituente errore di fatto e, quindi, motivo di revocazione a norma dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., e non di ricorso per cassazione (Cass., Sez. 5, 26.1.2021, n. 1562, Rv. 660223- 01); Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell’ ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Per l’effetto, condanna l’ ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] , delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 (duecento/00) per esborsi ed € 3.100,00 (tremilacento/00) per compenso professionale, oltre al 15% su tale ultimo importo per rimborso forfettario spese generali ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pre