CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 settembre 2021
Cassazione n. 36638/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 31131/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Riccione, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 3/C. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Prefetto p.t.. -INTIMATO- avverso la sentenza del tribunale di Rimini n. 839/2021, depositata in data 22.9.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 25.11.2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: - il ricorso risulta invalidamente notificato alla Prefettura di Rim i ni presso l’Avvocatura distrettuale, in luogo che presso l’Avvocatura Generale dello Stato, con conseguente nullità della notifica, di cui deve –quindi - disporsi la rinnovazione; P.Q.M. ordina la rinnovazione della notifica del ricorso alla Prefettura di Rimini presso l’Avvocatura Generale dello Stato, entro il termine di Oggetto: sanzioni amministrative gg. 60 dalla comunicazione del presente provvedimento, e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, della Suprema Corte di Cassazione, in